Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9320/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BARI n. 145/2022 depositata il 28/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al giorno 01/07/2001, a seguito di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, dopo la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 234/2006 che aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) per sentire riconoscere e dichiarare il proprio ius prelationis, ex l. n. 560 del 1993, di un appartamento sito in Barletta, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, in seguito all’avviamento della dismissione degli immobili da parte di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della prima società. Affermando di essere stato assegnatario sin dal 19/06/1978 e conduttore dal 31/07/1978, dietro pagamento regolare del canone pattuito, e di avere richiesto, sin dal 28/01/1998, di potere acquistare l’alloggio assegnatogli , chiedeva di condannare RAGIONE_SOCIALE a trasferirgli la proprietà del suddetto appartamento, dietro pagamento della somma individuata come equo prezzo di acquisto.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio per contestare quanto ex adverso dedotto.
Con sentenza n. 1260/2019 il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata.
Avverso tale decisione NOME COGNOME interponeva gravame presso la Corte d’Appello di Bari, reiterando le medesime richieste avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva di essere estromessa dal giudizio, e RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 145/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata, escludendo la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all’art. 1 comma 6° della L. n. 560/1993, posto che non solo l’RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento reso in data 26/10/1989, aveva revocato nei confronti di NOME COGNOME la concessione dell’alloggio, ma anche che, dagli accertamenti espletati dalla Polizia ferroviaria sia alla fine degli anni ’80, sia nei primi anni ‘ 90, era emerso che l’appellante, in violazione della disciplina di cui al D.M. n. 285/1975, aveva sublocato ad altri soggetti l’alloggio a lui assegnato, che aveva disponibilità di altri due appartamenti e che, in ogni caso, non abitava più l’alloggio ogge tto del giudizio, con conseguente insussistenza sia del requisito dell’effettiva e personale utilizzazione del bene, sia di un valido contratto di locazione ad uso abitativo. Da ultimo, la Corte d’Appello evidenziava che l’appellante non aveva mai allegato né, tantomeno, dimostrato, di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, della l. n. 560/1993, che prevedeva i requisiti ai fini del diritto all’assegnazione dell’alloggio.
Nei confronti di tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso, chiedendo a questa
Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e comunque di affermarne l’ infondatezza.
A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
10 . Nei termini previsti prima dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1594 c.c. e dell’art. 1, comma 6, della l. n. 560/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe negat o l’acquisto dell’immobile esclusivamente a causa dell’avvenuta sublocazione RAGIONE_SOCIALE stesso da parte del ricorrente a terzi, in costanza di rapporto di locazione, posta la facoltà di sublocare prevista dalla prima norma. Inoltre, la Corte di Appello di Bari avrebbe errato per avere violato la seconda norma, che attribuisce il titolo all’acquisto degli alloggi agli assegnatari e ai loro familiari conviventi che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e RAGIONE_SOCIALE spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto.
2.Il motivo è inammissibile.
La pronuncia impugnata fonda i suoi esiti su plurime rationes decidendi .
Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto:
-che l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio di servizio (disposta con consegna materiale RAGIONE_SOCIALE stesso in data 31/07/1978) era stata revocata dall’RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 26/10/1989, a seguito del quale il COGNOME aveva perso la qualità
di assegnatario dell’alloggio, in conseguenza di accertamenti compiuti dalla Polizia ferroviaria di Bari, dai quali risultava il godimento (anche in proprietà) di altri immobili e la stabile abitazione in altro luogo, oltre la circostanza che, in passato, il COGNOME aveva concesso l’appartamento in proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE in sublocazione ad altre persone;
– che il rapporto locativo doveva intendersi comunque cessato in data 31/07/1994, giusta ordinanza del 2/07/1994 del Pretore di Trani, sezione distaccata di Barletta e sentenza n. 141/1997 RAGIONE_SOCIALE stesso giudice, confermata con sentenza del Tribunale di Trani, con la precisazione che l’ordinanza di rilascio dell’immobile per convalida di sfratto era stata eseguita in data 20/10/1998 con l’assistenza della forza pubblica, di tal ché era venuto a mancare il presupposto dell’effettiva e personale utilizzazione del bene nell’ultimo quinquennio (sull’essenzialità di tale presupposto, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30721/2018);
– che il ricorrente non avesse né allegato, né provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dal comma 7 dell’art. 1 legge 560/1993 al fine di poter presentare la domanda di acquisto dell’alloggio, posto che la domanda era stata intempestivamente presentata nel 1998, più di quattro anni dopo l’entrata in vigore della legge 260/1993, quando oramai li COGNOME aveva perso da anni la qualità di assegnatario ed era in mora nella restituzione dell’immobile.
Le doglianze del ricorrente non riescono ad aggredire la sentenza impugnata sul piano della sua prima ratio decidendi , posto che si appuntano esclusivamente sul rigetto del diritto al trasferimento dell’alloggio ex art. 1, comma 6, legge 560/1993 per violazione dell’art. 1594 c.c., che consente, salvo patto contrario, la sublocazione, trascurando di considerare che il giudice a quo ha escluso tale trasferimento non perché il COGNOME avesse sublocato
l’immobile, ma perché, a seguito della sublocazione, l’RAGIONE_SOCIALE ne aveva revocato l’assegnazione al ricorrente, con provvedimento definitivamente confermato all’esito RAGIONE_SOCIALE proposte opposizioni, tanto che l’abitazione -come sopra specificato – era stata rilasciata in data 20.10.1998.
Inoltre, le plurime ragioni della decisione non sono state attinte nella loro interezza dalle censure proposte dal ricorrente, come dichiara espressamente quest’ultimo, che afferma che vi sarebbero ‘ulteriori aspetti dell’impugnata sentenza che meriterebbero di essere sottoposti al vaglio di legittimità ‘ .
Trova quindi applicazione nel caso di specie il principio per cui, ‘ ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 18641/2017; n. 22753/2011)’. La mancata, specifica, impugnazione di tutte le ragioni della decisione, idonee a giustificare autonomamente il rigetto della domanda, costituisce pertanto motivo di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 14740/2005; Cass. n. 13880/2020).
La decisione appare inoltre conforme alla giurisprudenza di questa Corte (la quale ha chiarito che ‘ il diritto di prelazione previsto dall’art.1 comma 6 della l. n. 560/1993 per l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l’immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l’ulteriore requisito dell’effettiva e personale utilizzazione del bene
da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l’onere di provare i relativi fatti costitutivi ‘: cfr. Cass. n. 30721/2018; Cass. n. 15380/2016; Cass. n. 18494/2007) e perciò il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. pc (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 7155/2017).
2.Per quanto argomentato, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente deve essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione