Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24113 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 24113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23310/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE BOLZANO, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE, e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– ricorrente –
nonché da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
nonché da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (BNRHLD68P27A201H), domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliati digitalmente per legge
– controricorrenti –
nonché contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– resistente –
nonché contro
MISCHI COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 146/2023 depositata il 18/09/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
ritenute le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che le Sezioni Unte dichiarino inammissibili i ricorsi principali e incidentali e in subordine li rigettino.
FATTI DI CAUSA
La Provincia di Bolzano impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, in seguito TSAP, n. 146 del 18/011/2023 che ha accolto i ricorsi riuniti promossi dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la nota provvedimentale del 16/11/2021 della Provincia autonoma di Bolzano, il verbale di istruttoria o convegno istruttorio del 20/12/2021 dell’Ufficio gestione delle risorse idriche della stessa Provincia autonoma, con conseguente annullamento, nella parte di rilevanza dei predetti atti.
Al ricorso della Provincia autonoma di Bolzano sono stati riuniti i ricorsi, pure separatamente proposti, dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che prospettano quattro gruppi di censure, di cui i primi tre diversi rispetto a quello proposto dall’ente pubblico territoriale ma tra loro sostanzialmente coincidenti e il quarto gruppo di censure, compendiato nel quarto motivo di ricorso, comune a entrambe le dette società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sostanzialmente reitera tivo dell’unico motivo di ricorso della Provincia di Bolzano.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con due controricorsi di cui uno rivolto nei confronti della Provincia autonoma e del Comune di Brunico e l’altro nei confronti dei due predetti enti pubblici territoriali e delle società in accomandita semplice Gader II e Gader III rispettivamente di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME RAGIONE_SOCIALE
La Provincia di Bolzano ha proposto due separati controricorsi, sostanzialmente adesivi rispetto a quelli delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune di Brunico ha depositato atti di Costituzione per la partecipazione alla discussione.
NOME COGNOME NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria di inammissibilità sia del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano che dei ricorsi della Gader II S.a.s. e della RAGIONE_SOCIALE
Tutte le parti, ad eccezione del Comune di Brunico, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Gader II di RAGIONE_SOCIALE e la Gader III di RAGIONE_SOCIALE non hanno preso parte all’originaria controversia, decisa con la sentenza del TSAP ora impugnata, ma sono state raggiunte dalla notifica del ricorso della Provincia di Bolzano, cosicché esse devono essere ritenute legittimate a impugnare.
L’unico motivo di ricorso della Provincia di Bolzano è proposto per v iolazione dell’art. 36 0, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., consistita nell’aver e il TSAP violato ovvero falsamente applicato la disposizione transitoria di cui all’art. 34, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2015 nonché l’art. 101, secondo comma, della Costituzione e l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (‘preleggi’) , per avere il TSAP attribuito valenza dirimente al comportamento della Provincia nella pubblicazione delle domande di derivazione, in tal modo ascrivendole un comportamento omissivo che aveva comportato l’assoggettamento delle domande stesse al regime della legge Provinciale n. 2 del 2015, così da richiedere un aggravio di documentazione e riaprendo la gara anche a altri soggetti richiedenti sopravvenuti rispetto alle tre originarie società instanti.
I motivi di ricorso proposti dalle due dette società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono i seguenti.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell’art. 35, c omma 1, lett. c), c.p.a.; omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c.), per avere erroneamente il TSAP non rilevato l’improcedibilità delle impugnative decise dal TSAP con la sentenza n. 146 del 18/09/2023 per sopravvenuta carenza di interesse e per aver omesso di considerare il ‘fatto’ ‘decisivo’, in quanto da sé capace di fondare la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi -dato dal decreto n. 6371 del 2023 di rigetto adottato dalla Provincia di Bolzano, sebbene lo stesso fosse stato versato in atti con il deposito del 10/05/2023 e fosse stato oggetto di discussione con la specifica istanza depositata da parte ricorrente in data 12/05/2023.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, lett. a), e 208 del r.d. n. 1775 del 1933, degli artt. 34 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., e degli artt. 4, 5, 8 e 9 della legge Provinciale n. 2 del 2015, dell’art. 3 della legge Provinciale n. 7 del 2005, dell’art. 5, l. n. 2 del 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere erroneamente non rilevato l’inammissibilità delle impugnative decise dal TSAP con la sentenza n. 146 del 18/09/2023 per avere ad oggetto provvedimenti non lesivi.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 208 del r.d. n. 1775 del 1933, dell’art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a., e dell’art. 4 della l egge Provinciale n. 2 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., per avere erroneamente non rilevato l’inammissibilità delle impugnative decise dal TSAP con la sentenza n. 146 del 18/09/2023
per (i) inammissibilità e (o) irricevibilità per tardività; (ii) inammissibilità per acquiescenza; (iii) d ifetto di interesse all’azione, già accertato con sentenza passata in giudicato.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l egge Provinciale Bolzano n. 7 del 2005 e dell’art. 34, c ommi 2 e 3 della legge Provinciale n. 2 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che le sole imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione entro il termine dell’originaria procedura hanno titolo a partecipare al confronto concorrenziale per la concessione idroelettrica e per avere ascritto alla Provincia di Bolzano un ritardo colpevole nella pubblicazione delle domande, in modo tale che le stesse fossero assoggettate alla vigenza della normativa della legge Provinciale n. 2 del 2015.
Il motivo di ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, e con esso il quarto motivo dei ricorsi proposti dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, è fondato.
Il TSAP, nella sentenza impugnata ha erroneamente attribuito alla Provincia di Bolzano una condotta di colpevole ritardo nella pubblicazione delle domande di derivazione delle società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE omettendo di considerare il disposto dell’art. 34 della legge Provinciale n. 2 del 2015 che disciplinava le questioni di diritto intertemporale.
Il testo della norma è il seguente:
«Art. 34 – Norme transitorie
Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all’entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull’energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell’Alto Adige, determina i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo idroelettrico.
Alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni già pubblicate all’entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Le domande di concessione per piccole e medie derivazioni, che all’entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti e non ancora pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni della presente legge. I richiedenti devono esserne informati e, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, hanno il diritto di integrare i progetti presentati in base alle prescrizioni della presente legge.
Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2.
Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate, ferma restando l’accertata ammissibilità delle relative domande di concessione all’atto della loro presentazione.
La disposizione di cui all’articolo 16, comma 1bis , si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Il termine ivi previsto inizia a decorrere dalla ricezione di una nuova comunicazione di invito alla firma.».
La detta disciplina transitoria prevede che soltanto le domande di derivazione già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge n. 2 del 2015 sono assoggettate alla previgente disciplina, mentre le domande non ancora pubblicate alla detta data devono seguire la nuova normativa e a tal fine la stessa disciplina intertemporale prevede un invito all’integrazione della documentazione in favore dei richiedenti le cui domande non erano state ancora pubblicate
La decisione del TSAP non si correla neppure al disposto dell’art. 3 della previgente legge Provinciale n. 7 del 2005, che non prevedeva alcun termine per la pubblicazione delle domande dopo
che le stesse erano state presentate. I primi due comi dell’art. 3 della detta legge, che qui ancora possono rilevare prevedono quanto segue:
«Art. 3 – Istruttoria
1. Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Agenzia provinciale per l’ambiente, al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell’ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l’ufficio stesso e all’albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l’impianto e l’eventuale restituzione d’acqua della derivazione richiesta. All’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell’ordinanza. L’ordinanza stabilisce il giorno, l’ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall’inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L’ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l’ambiente può prescindere dall’emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.
Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell’ordinanza e sono
pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.».
Non era, quindi, previsto alcun termine tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione, ma quand’anche un termine fosse stato previsto, il ritardo avrebbe potuto generare una richiesta risarcitoria, correlata al maggior aggravio derivante dalla applicazione della nuova disciplina ovvero dal rigetto della domanda per effetto della sua incompletezza secondo i parametri imposti dalla nuova legge, ma non avrebbe comunque potuto portare alla conclusione affermata dal TSAP che ha sostanzialmente accordato un risarcimento in forma specifica alla domanda risarcitoria, collegato al ritardo nella pubblicazione, in tal modo esorbitando dal limite costituito dall’annullamento dell’atto illegittimo e sostituendosi in concreto all’organo preposto all’istruttoria delle domande di derivazione.
Questa Corte ha, inoltre, già ritenuto che la legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2015 avesse immediata applicazione anche con riferimento alle domande di derivazione ancora pendenti (Sez. U n. 14229 del 8/07/2020) affermando, segnatamente, che l’ art. 34, comma 3 della legge n. 2 del 2015 della Provincia di Bolzano, deve essere interpretato nel senso dell’applicazione della nuova disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti e non pubblicate (cioè non ancora ammesse all’istruttoria con ordinanza “pubblicata”), ma anche a quelle dichiarate inammissibili e quindi definitivamente escluse dalla pubblicazione con conseguente contenzioso che ne sia derivato (principio già affermato, con riferimento al contenzioso da Sez U n. 7112 del 12/04/2016 Rv. 639172 – 01).
Il ricorso della Provincia di Bolzano e il quarto motivo dei ricorsi delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono pertanto fondati.
Il primo motivo dei ricorsi delle dette società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è incentrato sulla l’improcedibilità sopravvenuta dei ricorsi al
TSAP proposti dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in quanto, nel corso dei giudizi dinanzi al TSAP, la procedura per il rilascio della concessione di media derivazione proseguiva e sfociava nel decreto del competente Assessore della Provincia autonoma di Bolzano n. 6731 del 3/05/2023, che veniva depositato nel giudizio dinanzi al TSAP, che statuiva il rigetto di tutte le domande di derivazione ancora prima che esse addivenissero alla fase di valutazione comparativa che avrebbe dovuto giungere all’individuazione dell’aggiudicatario , in quanto affermava l’inammissibilità di tutte le istanze presentate sulla base di singoli e autonomi motivi.
Il primo motivo dei ricorsi delle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è infondato, atteso che successivamente risulta essere stato impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento, cosicché rispetto alla decisione finale le due dette società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE risultano prive di concreto interesse a impugnare (Consiglio di Stato, n. 2534 18/04/2019)
Il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, come detto sostanzialmente identici, delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto aventi a oggetto l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la riapertura della gara anche a soggetti che ne erano stati esclusi , che, viceversa, a seguito dell’accoglimento dei suddetti motivi di ricorso, devono ritenersi assorbit i nell’ambito della decisione di accoglimento. Il riferimento nel terzo motivo di ricorso alla sentenza del TSAP n. 210 del 22712 del 31/12/2021 è irrilevante, trattandosi di sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuta carenza di interesse in relazione a una domanda di derivazione presentata allorché era ancora oggetto di contenzioso l’originaria esclusione delle società.
In conclusione il ricorso della Provincia di Bolzano è accolto.
È altresì accolto il quarto motivo dei ricorsi delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Il primo motivo del ricorso delle dette società è rigettato.
La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al TSAP in diversa composizione, al quale è, altresì demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso della Provincia di Bolzano e il quarto motivo dei ricorsi della Gader II di RAGIONE_SOCIALE e della Gader III di RAGIONE_SOCIALE; rigetta il primo motivo di ricorso della Gader II di RAGIONE_SOCIALE e della Gader III di RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite