La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31423/2025, definisce la responsabilità del professionista delegato nelle vendite giudiziarie. Un aggiudicatario aveva citato in giudizio un notaio per non aver indicato nell'avviso di vendita una trascrizione pregiudizievole, causa della successiva revoca del trasferimento. La Suprema Corte ha stabilito che il professionista delegato agisce come ausiliario del giudice e risponde per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia, nel caso specifico, il notaio non è stato ritenuto colpevole, poiché l'avviso di vendita era conforme alla legge (art. 570 c.p.c.) e rimandava alla perizia, dove la trascrizione era menzionata. Viene così ribadito l'onere di diligenza dell'offerente nel consultare tutta la documentazione.
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