Un’impresa conduttrice, dopo aver lasciato un immobile commerciale, si oppone al pagamento di un’indennità per mancato preavviso, sostenendo che la risoluzione del contratto di locazione sia avvenuta per mutuo consenso. A prova di ciò, adduce la riconsegna delle chiavi e una dichiarazione di risoluzione che la società locatrice aveva presentato all’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, dichiara il ricorso inammissibile. Stabilisce che né la riconsegna delle chiavi (atto “neutro”), né la comunicazione al fisco (liberamente valutabile dal giudice e con finalità fiscali) costituiscono prove inequivocabili di un accordo risolutorio, ribadendo che la Corte non può riesaminare nel merito i fatti della causa.
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