Una società alberghiera, acquirente di un immobile da una procedura fallimentare, agiva in giudizio per l'accertamento di una servitù di passaggio. I proprietari del fondo vicino contestavano la titolarità del diritto, eccependo la nullità del decreto di trasferimento per presunte violazioni delle norme sulla competitività della vendita fallimentare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che i vizi procedurali interni alla procedura concorsuale (vizi endofallimentari) devono essere fatti valere con gli appositi rimedi previsti dalla legge fallimentare (reclamo), e non possono essere invocati da terzi in un autonomo giudizio per invalidare l'acquisto, proteggendo così la stabilità delle vendite giudiziarie.
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