La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21487/2024, ha chiarito che il trasferimento di un bene pertinenziale, come una corte a servizio di un'autorimessa, avviene congiuntamente al bene principale anche se non esplicitamente menzionato con i suoi dati catastali nell'atto. È sufficiente che la volontà delle parti di trasferire anche la pertinenza sia desumibile in modo inequivocabile, ad esempio tramite il richiamo (per relationem) ai precedenti titoli di acquisto. La Corte ha rigettato il ricorso di un soggetto che aveva ceduto a un Comune parte di una corte comune, ledendo i diritti di comproprietà e servitù di parcheggio di altri proprietari, confermando che tali diritti erano stati validamente trasferiti insieme all'unità immobiliare principale.
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