La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7118/2024, ha stabilito che in caso di richiesta di risarcimento danni per ritardo cancellazione ipoteca, spetta al debitore dimostrare il momento esatto in cui ha richiesto il consenso alla banca. In assenza di tale prova, non è possibile addebitare alla banca un ritardo colpevole. La vicenda riguarda dei garanti ipotecari che, dopo aver estinto un debito, non sono riusciti a vendere l'immobile a causa del presunto ritardo della banca nel fornire il consenso alla cancellazione, perdendo così la caparra e subendo un danno. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la decisione d'appello che negava il risarcimento per difetto di prova.
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