Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 641/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti-
avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 11136/2022 depositato il 02/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 2/09/2022 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, disposto dal Questore di Agrigento il 31-8-2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, contestualmente al decreto di respingimento . Il provvedimento è così motivato: ‘ IL GIUDICE, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: non sussistendo profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, rilevando che: 1) le fattispecie contestate di cui all’art. 10 c. 2 lett. a e b TUI sono indicate cumulativamente poiché, come dedotto dalla P.A., risultano integrate entrambe; 2) dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale; 3) l’espulsione non è collettiva essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto; 4) sono state esibite le certific azioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 23/08/2022 e del medico RAGIONE_SOCIALE‘hot -spot di Lampedusa del 31/08/2022; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 P.Q.M. Convalida il provvedimento del Questore di Agrigento, emesso il 31.8.2022 nei confronti del Sig. NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA ‘.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così rubricati :« I. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15, pp. 10-12); II. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti d ell’uomo divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il ricorrente, cittadino tunisino, esponeva: a) di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco di essere stato sottoposto a controllo dalla RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, come attestato dal relativo foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE ; b) di essere stato trasferito presso l’hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, e il 30 agosto 2022 sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato nell’AFIS, ove si legge: ‘Elenco precedenti dattiloscopici relativi a NOME -C.U.I. 06GBYMS hotspot di Lampedusa e Linosa il 30.08.2022 per ‘ingresso irregolare nell’Unione europea (Regolamento Eurodac)’ (doc. 2); c) di essere stato condotto il 31 agosto 2022 -unitamente ad altri 21 cittadini tunisini sbarcati insieme al medesimo -presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, dove sottoscriveva un secondo foglio notizie (doc. 3) e riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto ‘fermato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territo rio per necessità di pubblico soccorso’ e in quanto ‘non ha
inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento RAGIONE_SOCIALEa preidentificazione’ (doc. 4). Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del 2 -92022. Rileva che l’art. 10 -ter, D. Lgs. 286/98, dispone che ‘Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito’. L’obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale è espressamente previsto dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il cui art. 8 recita: “Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servivi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo”. Deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale: né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente,
né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/UE’. In particolare, secondo quanto si legge nel foglio notizie del 28 agosto 2022, redatto al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco, oltre alle generalità al sig. COGNOME veniva chiesta la ragione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia (‘Venuto in Italia per’), ma non veniva anticipata alcuna informazione in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale. Ugualmente nel foglio notizie del 31 agosto 2022, peraltro redatto in assenza di un interprete nonostante il ricorrente non conosca la lingua italiana, allo stesso veniva nuovamente chiesto il motivo RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia (‘Essere venuto in Italia per trov are lavoro, (…) turismo, (…) richiedere la protezione internazionale’), di nuovo senza alcuna somministrazione di informazioni in materia di asilo. Con il secondo motivo rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE. In particolare il ricorrente richiamava la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale RAGIONE_SOCIALEa situazione personale e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, l’adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un moRAGIONE_SOCIALEo uniforme, giustificata dall’unicità RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contesta ta, allorché si proceda all’esame RAGIONE_SOCIALEa posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04,
16571/05, 5359/19). Se dunque non è decisiva la circostanza RAGIONE_SOCIALEa contestualità di plurimi provvedimenti analoghi, in presenza dei medesimi presupposti di fatto, ciò che rileva è la verifica individuale RAGIONE_SOCIALEa posizione di ciascuno straniero e la garanzia RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esporre i motivi di opposizione all’eventuale rimpatrio. Secondo la Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, infatti, per allontanamento collettivo si deve intendere ‘qualsiasi misura RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente che costringa degli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un Paese, salvi i casi in cui una tale misura venga adottata all’esito e sulla base di un esame ragionevole e oggettivo RAGIONE_SOCIALEa situazione particolare di ciascuno degli stranieri che compongono il gruppo’ (Cedu, causa Henning Bec ker c. Danimarca, n. 7011 del 3 ottobre 1975). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo RAGIONE_SOCIALEa condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima RAGIONE_SOCIALE ‘emissione d el decreto di respingimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, l’attività istruttoria RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. ‘fogli notizie’. Secondo il ricorrente, il primo, risalente al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco del 28 agosto 2022 a Lampedusa (AG), a seguito di un’operazione di soccorso in mare (doc. 10), si riferisce a una mera operazione di pre-identificazione ed era generica la richiesta -nemmeno preceduta dall’informativa in merito alla protezione internazionale -sulle ragioni RAGIONE_SOCIALEa fuga, le cui opzioni di risposta (lavoro, famiglia, povertà, asilo, altro) non erano peraltro reciprocamente esclusive. Inoltre rimarca che notoriamente le operazioni di pre-identificazione presso i luoghi di sbarco avvengono in condizioni ambientali e psicofisiche estremamente critiche, nell’imminenza di operazioni di soccorso in mare. Il secondo foglio notizie risaliva al 31 agosto 2022, risultava compilato in assenza di un interprete, benchè i fogli notizie sbarco redatti tre giorni prima fossero stati compilati grazie all’ausilio di un mediatore linguistico (di
cui viene riportata la sottoscrizione), con ulteriore notazione relativa al fatto che ‘le informazioni relative alla nazionalità RAGIONE_SOCIALE‘interessato sono state accertate da personale interprete in lingua araba-inglesefrancese’ (doc. 11). Ulteriormente, in se de di convalida del trattenimento, tutti gli stranieri affermavano di non conoscere l’italiano e si avvalevano di un interprete di lingua araba, mentre i fogli notizie del 31 agosto 2022 riportavano, indistintamente per tutte le persone in questione, la dicitura secondo cui lo straniero ‘parla e comprende la lingua italiana’ (doc. 3), senza nemmeno l’indicazione in merito alla lingua preferita per le notifiche. Rimarca il ricorrente un’ulteriore discrepanza rinvenibile nel secondo foglio notizie, e cioè la data di arrivo in Italia, erroneamente indicata al 31 agosto 2022, mentre l’ingresso risaliva a tre giorni prima, il 28 agosto 2022, quando l’odierno ricorrente e i suoi connazionali sbarcavano e venivano pre-identificati. Anche detta discrepanza, ad avvi so del ricorrente, rende evidente l’assoluta inaffidabilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni contenute in tali fogli notizie, che in alcun modo possono costituire un idoneo e adeguato esame RAGIONE_SOCIALEe condizioni individuali da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione. Infine, la successiva possibilità per l’odierno ricorrente e per i suoi connazionali di comunicare con un difensore, di chiedere la protezione internazionale a seguito RAGIONE_SOCIALE‘informativa o di sollevare i motivi di opposizione all’allontanamento in occasione RAGIONE_SOCIALE‘udien za di convalida del trattenimento non è idonea a sanare le violazioni denunciate, poiché è con l’adozione dei decreti di respingimento che si è concretizzata la condotta giuridica RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento collettivo.
Il primo motivo è fondato.
2.1. L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che ‘ qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati
membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo ‘.
L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire,
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘
informazioni sulla
; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME ed altri c. Italia, § 204).
2.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, RAGIONE_SOCIALEa volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo
In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra delineato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘asilo, giacché il citato art. 10 ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).
2.4. Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata
proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta RAGIONE_SOCIALEo straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un diritto di as ilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti proce dimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).
2.5. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove sia manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.
Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimit à̀ » del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
L’ordinanza di convalida del Giudice di pace, pertanto, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto -in maniera errata come detto -la questione sollevata dalla difesa del trattenuto.
Infatti, poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest’ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale
preventivo dovere d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (così Cass. 5926/2015, in motivazione).
In conclusione, il primo motivo di ricorso avverso il provvedimento di convalida dev’essere, dunque, accolto.
Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10ter , d. lgs. 286/98 8 direttiva 2013/32/UE e 4, protocollo 4, alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, perché il giudice di merito ha erroneamente escluso la natura seriale del respingimento adottato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente insieme agli altri ventuno connazionali con lui sbarcati), su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, decidendo nel merito, attesa l’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento.
4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, de llo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione