ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00039086 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
-SEZIONE XV-
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promosso da:
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e
dell’AVV_NOTAIO
RESISTENTE
Il Giudice designato;
a scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti ed i documenti del procedimento;
sentiti i difensori delle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Le vicende processuali
1. in qualità di socia al 95% di in data 22.10.2025 ha depositato ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte, diretto ad ottenere l’ordine -a carico della società e a chi presiederà l’assemblea dei soci convocata per il 5 novembre 2025- di ammettere la ricorrente ad intervenire per la quota di propria titolarità del capitale sociale, di esercitare il diritto amministrativo, ivi incluso quello del diritto di voto, nonché di sottoporre la nomina del presidente dell’assemblea e del segretario dell’assemblea all’assemblea. In particolare, parte ricorrente ha esposto che, per due assemblee consecutive tenutesi in data 6.10.2025 e 16.10.2025, entrambe chiamate dalla stessa per votare la revoca dell’organo gestorio, la stessa era stata abusivamente privata del diritto sociale di voto da parte dell’amministratore unico, nonché socio per il residuo 5% ed ex coniuge, nella sua funzione di presidente dell’assemblea.
Parte ricorrente ha rammentato di avere convocato l’assemblea per la revoca dell’amministratore, atteso il venir meno del rapporto fiduciario tra la socia di maggioranza e l’amministratore unico per la mancanza di trasparenza nella gestione degli asset societari, nonché per illecita conduzione dell’assemblea dei soci.
La ricorrente era stata tuttavia esclusa dal diritto di voto in ragione del preteso -ma inesistenteconflitto di interesse in quanto -in sede di separazione- la stessa si sarebbe obbligata a cedere, senza condizione alcuna, le intere quote della società allo stesso senza che tale obbligo dipendesse dall’omologa del Tribunale.
ha sottolineato che, in realtà, l’accordo condizionato all’omologa mai intervenuta prevedeva il trasferimento del solo 45% del capitale sociale.
Ritenendo che le scelte assunte in assemblea dall’Amministratore unico costituissero un abuso al solo fine di mantenere il ruolo di amministratore unico contro la volontà del socio di maggioranza, la ricorrente aveva dunque convocato una nuova assemblea per il 5 novembre 2025, chiedendo che il Tribunale ordinasse al Presidente dell’assemblea di ammettere la socia al voto in via d’urgenza.
Il Tribunale ritenuto di non concedere inaudita altera parte la misura, tenuto conto della mancanza dei presupposti per la nomina del curatore speciale della società ex art. 78, comma 2. c.p.c. e ritenuto preferibile dare ingresso -secondo la regola generaleall’instaurazione del contraddittorio prima di assumere ogni decisione, soluzione processuale non incompatibile nel caso in esame con l’eventuale tempestività della tutela giurisdizionale invocata, ha instaurato il contraddittorio per il successivo 30.10.2025.
Costituendosi, la resistente ha contestato il fumus , negando che la cessione -non del 45% bensìdell’intero 95% delle quote a proprio favore fosse condizionata all’omologa del Tribunale e ribadendo il conflitto d’interessi in cui versava la socia al momento in cui era stata esclusa dal voto. Ha sottolineato di avere medio tempore instaurato un procedimento cautelare ante causam innanzi a questo chiedendo il sequestro giudiziario delle quote litigiose con nomina di un custode. Quanto al periculum , ha negato la sussistenza di qualunque rischio di pregiudizio nelle more del giudizio di merito, essendo stata l’assemblea chiamata per il successivo 5.11.2025 convocata dalla stessa resistente. Ha dunque concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, nella sospensione del procedimento in attesa della decisione sul sequestro delle quote, pregiudiziale rispetto al presente procedimento.
Nel corso dell’udienza del 30.10.2025, il giudice designato ha sottoposto alle parti la questione circa la necessità, per ragioni processuali, di attendere la decisione del Tribunale sul sequestro giudiziario delle quote litigiose, giacchè secondum eventum litis -l’eventuale accoglimento di tale misura -con la nomina di un custodeavrebbe avuto immediate ripercussioni sulla legittimazione e sull’interesse ad agire della ricorrente in questa sede.
All’esito dell’udienza, il giudice designato -al fine, da un lato, di non pregiudicare le posizioni processuali della ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito sulla misura qui invocata ed, al
contempo, di non comprimere la posizione della resistente di attendere l’esito del ricorso per sequestro giudiziarioha ordinato ai competenti organi sociali della resistente di differire l’assemblea convocata per il 5.11.2025, a data compresa tra il 24.11.2025 ed il 30.11.2025 ed ha rinviato il procedimento all’udienza del 19.11.2025.
All’udienza del 19.11.2025 le parti hanno dato atto che l’ufficio, nel parallelo procedimento per sequestro giudiziario (nrg. 40250/2025) ha concesso la misura a favore di con nomina di un custode giudiziario.
Poiché tale misura è stata oggetto di reclamo, il procedimento è stato differito al fine di consentire la definizione del gravame, ordinando a nella persona dell’A.U., del presidente dell’assemblea , medio tempore convocata per il 26.11.2025, di differire l’assemblea dei soci fissata per tale data, per gli stessi incombenti e con lo stesso ordine del giorno, in una data compresa tra il 9 febbraio al 13 febbraio 2026.
All’udienza del 4.2.2026, parte ricorrente ha dato atto che il sequestro giudiziario sulle partecipazioni della propria assistita è stato revocato in sede di gravame con ordinanza resa in data 29.1.2026 e, dunque, che l’esercizio del diritto di voto in assemblea spetta a : ha dunque insistito per l’accoglimento del ricorso , dando atto dell ‘ intervenuto differimento dell ‘ assemblea dei soci per il successivo 9.2.2026.
Parte resistente ha dichiarato di aderire alla richiesta avversaria.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con pronuncia nel merito e vittoria di spese, giacchè in caso di estinzione o comunque di provvedimento in rito permarrebbe il rischio di ulteriore lesione del diritto di voto di nella prossima assemblea, alla luce delle reiterate condotte lesive avversarie.
Parte resistente si è associata anche a quest’ultima richiesta avversaria.
All’esito, il giudice designato si è riservato la decisione.
Quanto al fumus
La persistenza dell’interesse ad agire
Parte ricorrente mantiene l’interesse ad agire per la tutela cautelare ex art. 100 c.p.c. -condizione dell’azione richiesta anche per i provvedimenti d’urgenza e secondo gli indirizzi interpretativi preferibili non coincidente con il periculum in moranon essendo cessata la materia del contendere, nonostante l’adesione della resistente all’accoglimento della domanda cautelare formulata nell’ultima udienza.
Invero, il bene della vita richiesto, il petitum mediato , ossia l’esercizio del diritto di voto in assemblea convocato per la revoca dell’amministratore, non è stato medio tempore esercitato ed ai fini della sua certa attuazione è necessario, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, un provvedimento favorevole nel merito da parte di questo Ufficio.
La residualità
In limine , va espresso un giudizio positivo circa il requisito della residualità nel caso in esame, per poter accedere alla tutela atipica.
Il rimedio anticipatorio in sede preassembleare è ammesso laddove diretto a coprire un fascio di interessi altro e diverso da quello ex post (vuoi con il rimedio caducatorio per nullità o annullamento, vuoi per riparazione del danno).
L’obbligo azionato -di manutenzione del contratto sociale ed in particolare delle clausole statutariesembra in via generale tutelabile, non ostando la sua infungibilità.
Come noto, infatti, dall’efficacia obbligatoria del patto sociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente, secondo la regola generale, ovvero di adempimento in forma specifica.
Una tutela, quest’ultima, che si ritiene anticipabile in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. quand’anche infungibile, e sempre che ne sussistano gli stringenti presupposti della irreparabilità e della residualità, non essendo necessaria una correlazione necessaria tra il provvedimento d’urgenza e l’esecuzione forzata.
Inoltre, il diritto soggettivo qui azionato in via diretta -il diritto amministrativo per eccellenza, quello di voto- ha ad oggetto per natura un contenuto più ampio e diverso da quello che potrebbe essere perseguito con altri rimedi, quali la richiesta di revoca dell’amministratore.
Del resto, la tutela atipica nella fase pre-assembleare è stata ritenuta da tempo da questo Ufficio ammissibile (cfr. Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2019).
Quanto alla legittimazione e all’interesse ad agire
Ritiene l’Ufficio che tale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. -prescritta anche in sede cautelaresussista in capo alla ricorrente, essendo venuto meno nel corso del procedimento il provvedimento di sequestro giudiziario che aveva sottratto a l’esercizio del diritto di voto rispetto al 95% del capitale sociale.
Nel merito: Il diritto di esercitare il voto in assemblea
Parte ricorrente è titolare, come da visura camerale, del 95% del capitale sociale della società.
L’esercizio del diritto di voto costituisce l’esplicazione nella massima forma del diritto amministrativo della qualità di socio.
La lesione
Nel caso in esame sono riscontrati:
la condotta lesiva del diritto soggettivo ad esprimere il voto in assemblea, prescritto dalla legge;
la reiterazione della condotta.
È stato infatti reiteratamente violato l’obbligo da parte dell’amministratore della società e dal Presidente dell’assemblea dei soci di consentire alla ricorrente di esercitare il diritto di voto, vietandole di partecipare e di esercitare le proprie prerogative in sede assembleare, in assenza di qualunque presupposto di legge.
Quanto alla reiterazione, va rammentato che:
i nelle precedenti assemblee dei soci tenutesi in data 6 e 16 ottobre 2025 , il resistente ha per ben due volte impedito alla ricorrente di esercitare il suo pacifico e legittimo esercizio del diritto di voto in relazione alla deliberata revoca dell’Amministratore Unico;
ii ha impedito la nomina del prof. quale segretario dell’assemblea del 16 ottobre 2025;
iii ha rifiutato una verbalizzazione contestuale della predetta assemblea;
iv ha ritardato l’invio del verbale (che al termine dell’assemblea aveva preannunciato sarebbe stato inviato nelle 24 ore successive).
Non spetta del resto al Presidente dell’assemblea ( titolare della funzione di governo del procedimento assembleare, funzione che deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di correttezza, efficienza, funzionalità e ragionevolezza) negare il diritto di voto al socio eventualmente in conflitto di interesse.
In tale caso, come noto, il rimedio offerto dall’ordinamento è ex post e di tipo caducatorio, ove la delibera assunta abbia cagionato danno alla società.
Quanto al periculum
Sussiste altresì il periculum in mora , atteso il rischio di reiterazione della condotta lesiva, comprimendo il diritto amministrativo del socio per eccellenza, ossia quello di voto. irreparabilità del pregiudizio, non essendo consentito al socio di maggioranza di esercitare le proprie prerogative in assemblea, tra le quali quella di esprimere un nuovo organo gestorio mentre la condotta lesiva protrae la gestione dell’amministratore per la cui revoca è stata
È altresì ravvisabile l’ convocata l’assemblea, dopo la venuta meno del rapporto fiduciario con i soci.
Il periculum non può del resto ritenersi venuto meno a seguito delle dichiarazioni rese all’udienza del 4.2.2026 a cura del difensore di giacchè, come è noto, il rischio di reiterazione della condotta lesiva non può dirsi superato dal mero impegno unilaterale assunto dal resistente di cessare la violazione, in assenza di circostanze irreversibili che impediscano a quest’ultimo di reiterare la condotta.
Il comando cautelare
Va dunque ordinato in via d’urgenza all’amministratore delle società, al Presidente dell’assemblea o a qualsiasi organo sociale delegato di consentire l’esercizio del diritto di voto alla ricorrente.
Le spese del procedimento sono integralmente poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
L’avere aderito alla richiesta cautelare avversaria solo nel corso dell’ultima udienza non consente di procedere neppure ad una compensazione parziale delle stesse, giacchè tale dichiarazione, come esposto, non elide il periculum e, d’altro lato, non ha evitato a controparte alcuna attività difensiva. Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto delle questioni trattate e dell’articolazione del procedimento in più udienze.
P.Q.M.
Ordina a e a chi presidierà l’assemblea dei soci convocata per il giorno 9.2.2026 ore 11 -in INDIRIZZO presso lo studio del AVV_NOTAIO Professor di ammettere la ricorrente ad intervenirvi per la quota di sua proprietà pari a nominali euro 49.064,00 corrispondente al 95% del capitale sociale, nonché di consentirle di esercitare ogni relativo diritto amministrativo, ivi incluso il diritto di voto, in relazione tanto alle questioni preliminari quanto agli argomenti posti all’ordine del giorno. E ciò anche ove, alla data del 9.2.2026, non sia stato iscritto nel Registro delle Imprese il provvedimento del Tribunale reso in data 29.1.2026 (proc. n. 43666/2025 R.G.) di revoca del sequestro giudiziario della partecipazione sociale di ;
ordina a nell’ambito dell’assemblea dei soci convocata per il 9 febbraio 2026, alle ore 11 -in INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO di sottoporre la nomina del presidente dell’assemblea alla votazione dell’assemblea;
ordina a nell’ambito dell’assemblea dei soci convocata per il 9 febbraio 2026, alle ore 11 -in INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO di sottoporre la nomina del segretario dell’assemblea alla votazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 13.2 dello statuto della medesima società;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.518,00, di cui € 518,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre Iva se dovuta, CPA, spese forfettarie e di registrazione.
Si comunichi.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Giudice designato NOME COGNOME