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Diritto di veduta: la prova del possesso è decisiva

Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso di alcuni proprietari che lamentavano la lesione del loro diritto di veduta a causa di un pallone pressostatico installato su campi da tennis adiacenti. La decisione sottolinea che, nell’azione di manutenzione, è fondamentale provare il possesso effettivo e continuativo della veduta per almeno un anno, prova che i ricorrenti non sono riusciti a fornire a causa di strutture preesistenti che già limitavano la visuale. Anche le doglianze per immissioni sonore e luminose sono state respinte.

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Pubblicato il 27 dicembre 2024 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Diritto di Veduta: La Prova del Possesso Preesistente è Fondamentale

Il diritto di veduta è spesso al centro di complesse controversie tra vicini. Un’ordinanza del Tribunale di Ancona offre un’analisi chiara su un punto cruciale: per ottenere tutela contro una nuova costruzione che limita la visuale, non basta essere proprietari, ma è necessario dimostrare di aver effettivamente e continuativamente goduto di quella veduta in precedenza. Il caso esaminato riguarda i proprietari di alcuni appartamenti che si sono opposti all’installazione di un pallone pressostatico su dei campi da tennis sorti nell’area di un ex stadio.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine da un progetto di riqualificazione di un’area urbana, precedentemente occupata da uno stadio. La demolizione di una vecchia gradinata ha fatto spazio a due nuovi campi da tennis. Successivamente, un’associazione sportiva ha installato un pallone pressostatico per coprire i campi, mentre il Comune ha posizionato dei pali di illuminazione.

I proprietari di due appartamenti al piano terra dell’edificio confinante hanno promosso un’azione di manutenzione, lamentando tre principali violazioni:
1. La lesione del loro diritto di veduta, a causa del pallone pressostatico che avrebbe violato le distanze legali e precluso la visuale precedentemente goduta.
2. Immissioni rumorose intollerabili, generate sia dai motori per il mantenimento della struttura sia dal gioco.
3. Immissioni luminose fastidiose provenienti dai nuovi fari.

Le controparti, l’associazione sportiva e il Comune, hanno contestato tutte le accuse, sostenendo l’insussistenza del diritto di veduta, la natura temporanea della copertura e la conformità delle immissioni ai limiti di legge.

Le Motivazioni della Decisione del Tribunale

Il Giudice ha rigettato integralmente il ricorso, basando la sua decisione su un’attenta distinzione tra azione possessoria (come quella di manutenzione) e azione petitoria (a difesa della proprietà).

L’Onere della Prova nel Diritto di Veduta

Il punto centrale della pronuncia riguarda il diritto di veduta. Il Tribunale ha chiarito che, in un’azione possessoria, i ricorrenti non devono provare di essere titolari del diritto, ma devono dimostrare di averlo posseduto. In altre parole, devono provare di aver esercitato di fatto la veduta in modo continuo per almeno un anno prima che la nuova opera creasse disturbo.

In questo caso, i ricorrenti non sono riusciti a fornire tale prova. Dalla documentazione è emerso che, prima della riqualificazione, sul fondo confinante esisteva una massiccia gradinata dello stadio, sopraelevata rispetto ai loro giardini, oltre ad alberi secolari. Questi elementi preesistenti limitavano già in modo significativo la visuale. Di conseguenza, il Giudice ha concluso che i ricorrenti non godevano di un possesso pieno e ininterrotto di una veduta ampia, come quella tutelata dall’art. 907 c.c. (inspectio e prospectio). La mancanza di questa prova fondamentale ha reso inutile ogni discussione sulle distanze legali o sulla natura temporanea del pallone pressostatico.

L’Analisi delle Immissioni Rumorose e Luminose

Anche le lamentele relative alle immissioni sono state respinte.
* Rumore: Una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha stabilito che i livelli di rumore, sia a finestre aperte che chiuse (con il pallone installato), rientravano nei limiti di legge. Inoltre, il giudice ha evidenziato una specifica normativa (L. 98/2013) che esclude l’applicazione del più restrittivo “criterio differenziale” per gli impianti sportivi dove si praticano discipline olimpiche, come il tennis.
* Luce: Il consulente tecnico ha escluso l’inquinamento luminoso, accertando che i fari erano dotati di plafoniere e orientati verso il basso, sui campi da gioco, e non verso le abitazioni.

Conclusioni

L’ordinanza del Tribunale di Ancona ribadisce un principio cardine in materia di tutela possessoria: chi agisce in giudizio ha l’onere di provare la situazione di fatto preesistente su cui fonda la sua pretesa. Nel caso del diritto di veduta, non è sufficiente lamentare la presenza di una nuova opera, ma è indispensabile dimostrare, con prove concrete, di aver precedentemente goduto di una visuale libera e che tale godimento sia stato interrotto dalla condotta del vicino. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente non solo la situazione attuale, ma anche e soprattutto lo stato dei luoghi precedente all’insorgere della controversia.

Per tutelare un diritto di veduta con un’azione di manutenzione, basta essere proprietario dell’immobile?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, è necessario dimostrare di aver effettivamente esercitato (posseduto) il diritto di veduta in modo continuativo per almeno un anno prima della turbativa che si lamenta.

Una costruzione preesistente che limitava già la visuale può impedire di ottenere tutela per una nuova opera?
Sì. Se una situazione precedente, come la gradinata di uno stadio nel caso di specie, già impediva o limitava fortemente la veduta, il giudice può ritenere che non esistesse un possesso pieno del diritto di veduta da tutelare contro la nuova costruzione.

Le norme sul rumore per le attività sportive sono diverse da quelle ordinarie?
Sì. L’ordinanza conferma che la legge prevede specifiche deroghe per gli impianti sportivi. In particolare, per le attività sportive di discipline olimpiche (come il tennis), è esclusa l’applicazione del cosiddetto “criterio differenziale”, un parametro che rende più facile dimostrare l’intollerabilità del rumore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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