Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31400 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31400 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18997/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, nonché quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1135/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il AVV_NOTAIO.
Udito l’AVV_NOTAIO per le ricorrenti.
Udita l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento l’RAGIONE_SOCIALE e la figlia NOME COGNOME, socia di maggioranza e amministratrice RAGIONE_SOCIALE società, per sentir dichiarare in suo favore il diritto di usufrutto su un compendio immobiliare di Campobello di Licata e condannare le convenute alla restituzione degli immobili in controversia e dei relativi frutti, maturati e non percepiti.
Costituendosi in giudizio, le convenute eccepirono la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso ventennale e spiegarono domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell’attore al pagamento degli interessi sulle somme impiegate per le accessioni a favore degli immobili, oltre al rimborso delle imposte gravanti su tali beni o, in subordine, la compensazione dei menzionati crediti con quanto eventualmente dovuto all’attore.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Agrigento accolse le domande attoree e la domanda riconvenzionale ex art. 983 c.c., limitatamente al quinquennio antecedente alla stessa.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proposero gravame.
Nella resistenza di NOME COGNOME, con sentenza n. 1135 del 28 giugno 2024 la Corte d’appello di Palermo riconobbe alle appellanti il rimborso delle imposte versate, confermando nel resto la pronuncia impugnata. In specie, il Giudice di seconde cure escluse l’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE probatio diabolica alla domanda attorea di restituzione dei beni oggetto di usufrutto nonché il verificarsi RAGIONE_SOCIALE fattispecie estintiva per non uso ventennale, non
ravvisando nelle argomentazioni del Tribunale contraddizione alcuna rispetto all’affermato diritto del COGNOME alla percezione dei frutti naturali e civili per il quinquennio antecedente al 30 giugno 2016. Infine, la Corte territoriale confermò l’applicabi lità RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale agli importi dovuti all’usufruttuario, stante il riferimento espresso agli ‘interessi’ tanto nell’art. 983 c.c., quanto nell’art. 2948, c. 1, n. 4 c.c.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, sulla scorta di sei censure. NOME COGNOME si costituisce con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo, con il rigetto dei restanti.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto di non ravvisare la necessità RAGIONE_SOCIALE riunione del presente giudizio con quello di cui al R.G. 19200/24, trattandosi di due sentenze definitive, emesse in tempi diversi.
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 982 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte palermitana erroneamente ritenuto non applicabile il regime RAGIONE_SOCIALE probatio diabolica alla domanda spiegata dal COGNOME, tesa all’accertamento del diritto di usufrutto e alla rivendicazione dei beni che ne costituiscono oggetto. Peraltro, anche a voler ipotizzare un più attenuato onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica per la tutela del diritto di usufrutto, non potrebbe comunque prescindersi dall’allegazione di un valido ed efficace titolo di acquisto, non essendo sufficiente la mera enunciazione di esserne titolare, né la prova di averne disposto.
Il motivo è infondato.
Sostengono le ricorrenti che l’azione di rivendicazione di un diritto reale diverso da quello dominicale sarebbe soggetta al medesimo regime probatorio relativo alla proprietà e che, in ogni caso, NOME COGNOME neppure avrebbe prodotto un valido ed efficace titolo di acquisto dell’usufrutto reclamato.
Ritiene per converso questa Corte che la rivendica sia stata posta dall’ordinamento a tutela del solo diritto di proprietà, come le altre azioni petitorie. Sotto un profilo logico, l’aggravamento dell’onere probatorio (c.d. probatio diabolica ) si giustifica con il carattere pieno ed esclusivo del diritto di proprietà, laddove i diritti reali di godimento, pur destinati a coesistere con il diritto del proprietario, ne comprimono il potere di godimento e dunque non si possono porre sullo stesso piano. Sotto u n profilo sistematico, l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) e le altre azioni ‘a difesa RAGIONE_SOCIALE proprietà’ sono collocate nel codice civile, libro III – nel capo IV del titolo II (‘Della proprietà’), mentre la disciplina dell’usufrutto si rinviene ne l titolo V (‘Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione’), marcando così la differenza strutturale fra i due istituti.
Per la costituzione dell’usufrutto in capo a NOME COGNOME era dunque sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALE ‘volontà dell’uomo’ (art. 978 c.c.), ossia dell’esistenza di un contratto, a titolo gratuito ovvero oneroso, che, avendo ad oggetto beni immobili, deve essere necessariamente concluso per iscritto (Sez. 2, n. 6142 del 24 febbraio 2022).
E’ dunque del tutto corretta l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, secondo cui l’usufrutto ‘ è stato costituito per ‘volontà dell’uomo’, come espressamente previsto dall’art. 978 c.c., allorché, con l’atto del 31 luglio 1986, in quanto proprietario dei beni oggetto di causa (a lui pervenuti in forza di una serie di atti di compravendita, puntualmente elencati, e di una successione, o direttamente da lui realizzati), COGNOME NOME ne cedeva la nuda proprietà a COGNOME NOME, riservandone a sé, vita natural durante, con dispensa da inventario e cauzione, l’usufrutto. Successivamente, il diritto di nuda
proprietà registrava ulteriori cessioni, fino a pervenire alla RAGIONE_SOCIALE, poi mutata in RAGIONE_SOCIALE. In tutti tali atti si dava conto RAGIONE_SOCIALE esistenza del diritto di usufrutto sui cespiti. La produzione documentale riguardante i suddetti contratti consente, dunque, di ritenere pienamente assolto l’onere probatorio in capo all’attore. ‘ L’asserzione trova pieno riscontro negli atti allegati al fascicolo di merito del ricorrente: infatti, nell’atto notarile del 31 luglio 198 6 (costitutivo dell’usufrutto) sono altresì specificati i titoli di provenienza del diritto dominicale al venditore.
Attraverso la seconda doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Il Giudice del gravame avrebbe travisato il contenuto dell’atto del 31 luglio 1986 con cui il COGNOME aveva ceduto a terzi la nuda proprietà del compendio immobiliare in controversia senza, tuttavia, acquistarne l’usufrutto fondando in tal modo la propria decisione su una prova ritenuta esistente, ma in realtà mai offerta.
Il mezzo d’impugnazione non è meritevole di accoglimento.
La manifesta infondatezza del motivo si evince dall’atto notarile denominato ‘Vendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto’, nel quale è espressamente scritto (pag. 2) che ‘ Con ogni garenzia di legge, per i casi tutti di evizione, vizi e molestie, il signor COGNOME NOME, riservando per sé stesso, sua vita natural durante, con dispensa dal fare inventario e prestare cauzione, lo usufrutto, vende e trasferisce alla signora COGNOME NOME, che, a tal titolo, in compra, con le sudette garenzie, in buona fede, accetta, la nuda proprietà dei seguenti immobili… ‘.
Ad onta RAGIONE_SOCIALE prosa non linguisticamente irreprensibile, l’interpretazione letterale del documento dimostra irrefutabilmente che la volontà delle parti era nel senso di trasferire la nuda proprietà alla COGNOME, mantenendo l’usufrutto in capo al COGNOME.
Va ricordato in proposito che, in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere -mediante un comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Sez. 2, n. 8940 del 4 aprile 2024; Sez. 2, n. 7927 del 28 marzo 2017).
Inoltre, l’ interpretazione del negozio giuridico è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n. 20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017).
D’altronde, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata
l’altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017).
Del resto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e RAGIONE_SOCIALE coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015).
3. Con la terza censura le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 1014, 2697 e 2944 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’eccepita prescrizione per non uso ventenn ale del diritto di usufrutto, sulla scorta di circostanze che non configuravano atti di esercizio del diritto idonei a interrompere il termine prescrizionale. Il motivo è inammissibile.
Com’è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).
Per altro verso, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la
violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).
Tali principi non sono stati osservati dalle ricorrenti.
La Corte d’appello ha sostenuto ‘ Come riconosciuto dalle appellanti, non vi è contestazione sul fatto che l’attore risieda stabilmente in uno degli immobili collocati nel complesso aziendale. L’ordinanza emessa il 15 novembre 2016, all’esito del giudizio possessorio instaurato da COGNOME NOME (sulla cui portata e stabilità si rimanda alle considerazioni svolte in sentenza), con cui questi è stato reintegrato nel possesso dei locali ufficio, evidenzia come l’attore, fondatore dell’azienda vinicola, avess e avuto la disponibilità delle chiavi delle porte di ingresso sia agli uffici amministrativi che alla cantina almeno fino al 27 gennaio 2016 ed avesse continuato ad accedervi pur dopo la cessazione del suo diretto interessamento alle vicende aziendali, collocabile fra il 2013 ed il 2014, per informarsi sull’andamento dell’attività e parlare con i dipendenti. Inoltre, si legge nel provvedimento, il COGNOME utilizzava una camera blindata posta all’interno del magazzino per custodirvi delle armi legalmente detenute e si recava a volte anche su alcuni dei terreni per delle ‘passeggiate’ (seppure, riguardo a questi ultimi, in termini non ritenuti nell’occasione meritevoli di tutela possessoria). In sede di sommarie informazioni al P.M. rese il 25 febbraio 2016, prima dell’instaurazione del presente giudizio, COGNOME NOME ha riferito che il padre aveva avuto un ruolo gestorio dell’azienda fino alla vendemmia 2013 e, successivamente, aveva continuato a ‘recarsi nei terreni e parlare con i dipendenti’. Infin e, è documentato
come, con atto pubblico del 23 febbraio 2001, COGNOME NOME abbia costituito ipoteca sul suo diritto di usufrutto a garanzia di un mutuo erogato dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE; all’atto partecipava la stessa COGNOME NOME, la quale concedeva ipoteca sulla nuda proprietà dei medesimi beni ‘. Con particolare riguardo a quest’ultimo documento, vale la pena di considerare che nella specie si è realizzata una situazione, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di un riconoscimento tacito da parte di NOME COGNOME.
Si tratta, in definitiva, di una somma di elementi, tutti volti ad escludere la sussistenza del non uso, quale presupposto per l’estinzione dell’usufrutto. La doglianza si risolve, dunque, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalle ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013)
E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione RAGIONE_SOCIALE maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del
giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
Occorre aggiungere che il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, per essere censurabile in Cassazione per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova (” demonstrandum “), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE medesima (” demonstratum “), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità RAGIONE_SOCIALE decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.
Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre -come detto – è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
Col quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984 e 2934 c.c. in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente riconosciuto al COGNOME il conseguimento dei frutti naturali e civili per il quinquennio anteriore al 30 giugno 2016, periodo durante il quale il predetto aveva posto in essere atti di esercizio del diritto di usufrutto.
Il rilievo è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato: ‘ Le valutazioni compiute dal Tribunale al riguardo si pongono su piani evidentemente differenti, l’uno relativo alla verifica circa l’estrinsecazione del potere riconosciuto dalla legge sul compendio oggetto del diritto, l’altro attinente alla mancata percezione dei frutti civili e naturali, che spettano ex art. 984, comma primo, c.c. all’usufruttuario, una volta verificato che il diritto non si sia estinto e fino a che ciò non avvenga. Nessuna incoerenza o incompatibilità logica è, dunque, al riguardo, ravvisabile nelle statuizioni e motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza ‘.
In effetti, tale ricostruzione appare del tutto corretta sol che si consideri come la facoltà di esercitare il diritto non implichi necessariamente l’avvenuta percezione dei frutti, la cui prova incombe sul nudo proprietario.
Attraverso la quinta censura si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento. Le ricorrenti ripropongono la precedente censura, sotto l’ulteriore profilo dell’apparen za RAGIONE_SOCIALE motivazione e, in specie, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il motivo è inammissibile.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del
«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale.
Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 983, 2946, 1242, c. 2 e 2948, c. 1, nn. 4 e 5 c.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al rimborso degli interessi maturati sulle somme per le accessioni la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. in luogo di quella ordinaria decennale; peraltro, anche laddove si fosse voluta riconoscere l’applicazione di detto t ermine quinquennale, la prescrizione non avrebbe potuto avere luogo, a causa RAGIONE_SOCIALE sollevata eccezione di compensazione con le somme eventualmente spettanti all’originario attore.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Per un verso, come risulta dalla stessa norma, gli interessi previsti dall’art. 983 c.c. maturano sulle singole somme impiegate per realizzare le accessioni e dunque costituiscono un’obbligazione pecuniaria periodica, che giustifica l’applicazione del termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2948 c.c.
Per altro verso, il meccanismo disciplinato e regolato dall’art. 1242 comma 2° c.c. presuppone in ogni caso la proposizione (o riproposizione in grado di appello, a voler dare credito all’affermazione del ricorso che essa fosse stata sollevata ab origine ) dell’eccezione di compensazione , trattandosi di eccezione in senso
stretto. Ed, invece, tanto non si evince né dalla sentenza impugnata, né dallo stesso ricorso, che manca di richiamare in tal senso testualmente gli atti del giudizio di gravame che la conterrebbero o almeno di localizzarne la traccia (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del l’RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente NOME COGNOME.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME