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Diritto di uso esclusivo: la Cassazione nega validità

La Cassazione, con sent. 17991/2024, ha stabilito che il diritto di uso esclusivo su una corte condominiale non può essere creato come diritto reale atipico. Un “patto speciale” in una compravendita successiva non può validamente “concentrare” tale diritto su una sola unità, privandone altre che ne avevano titolo in base all’atto costitutivo del condominio. La pattuizione è stata dichiarata illegittima, accogliendo il ricorso della condomina esclusa.

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Pubblicato il 30 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Il Diritto di Uso Esclusivo sulle Parti Comuni è Illegittimo: Analisi della Sentenza 17991/2024

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17991 del 2024, torna a fare chiarezza su una questione molto dibattuta in ambito condominiale: la validità del diritto di uso esclusivo su parti comuni. Questo pronunciamento ribadisce un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui non è possibile creare diritti reali atipici che svuotino di contenuto il diritto di proprietà degli altri condomini. Analizziamo la vicenda per comprendere la portata di questa decisione.

I Fatti di Causa: Una Corte Contesa

La controversia nasce in un condominio di Milano, la cui struttura originaria, definita da un atto di divisione del 1950, prevedeva due corti interne consecutive. La prima corte era di uso comune a tutti, mentre la seconda era destinata all’uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti del cosiddetto “primo lotto”.

Una condomina, proprietaria di un appartamento in questo primo lotto dal 1999, aveva sempre usufruito di tale seconda corte. Tuttavia, nel 2011, un’altra condomina, acquirente di un’altra unità immobiliare dello stesso lotto, le ha impedito l’accesso sostituendo la serratura del portone. Quest’ultima sosteneva di avere un diritto esclusivo totale sulla corte, in virtù di un “patto speciale” contenuto in un atto di compravendita del 1973. Con tale patto, l’originaria proprietaria di tutto il lotto aveva venduto alcune unità, tentando di “concentrare” il diritto d’uso della corte solo su alcuni appartamenti, tra cui quello poi acquistato dalla controparte.

Il Percorso Giudiziario e la Decisione sul diritto di uso esclusivo

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla condomina che aveva cambiato la serratura, ritenendo valido ed efficace il “patto speciale” del 1973 che aveva di fatto modificato l’assetto originario dei diritti. Secondo i giudici di merito, questo accordo aveva legittimamente concentrato il diritto d’uso su specifiche unità immobiliari, escludendo le altre.

La condomina esclusa ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che un accordo privato successivo non potesse prevalere sull’atto costitutivo del condominio e sul regolamento approvato nel 1950, che garantiva l’uso a tutti i proprietari del primo lotto.

Le Motivazioni della Corte: Il Principio del Numerus Clausus

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il principio del numerus clausus (numero chiuso) dei diritti reali. Questo principio stabilisce che i privati non possono creare figure di diritti reali diverse da quelle espressamente previste e disciplinate dalla legge (proprietà, usufrutto, servitù, etc.).

La Suprema Corte, richiamando la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 28972/2020, ha ribadito che la pattuizione che attribuisce un diritto di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale mira a creare una figura atipica di diritto reale. Questo diritto, sottraendo in modo perpetuo la facoltà di godimento agli altri condomini, finisce per svuotare il nucleo essenziale del loro diritto di comproprietà sulla parte comune, sancito dall’art. 1102 c.c.

Di conseguenza, il “patto speciale” del 1973 è stato ritenuto illegittimo e, comunque, inopponibile alla ricorrente. Tale accordo, intercorso tra terzi, non poteva validamente derogare alla disciplina delle parti comuni stabilita dall’atto costitutivo del 1950. L’atto originario, che assegnava il diritto d’uso a tutte le unità del primo lotto, rimane l’unica fonte valida per disciplinare l’utilizzo della corte contesa.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di massima importanza. L’esito finale è l’annullamento della decisione di secondo grado e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, che dovrà attenersi ai principi enunciati dalla Cassazione.

Le implicazioni pratiche sono chiare: gli accordi per l’uso esclusivo di parti comuni, molto diffusi nella pratica contrattuale, non possono configurarsi come diritti reali perpetui e opponibili a tutti i successivi acquirenti. Essi possono al massimo avere un’efficacia obbligatoria, vincolando solo le parti originarie che li hanno stipulati. L’atto costitutivo del condominio e il suo regolamento mantengono un ruolo centrale e non possono essere scavalcati da patti privati successivi che ledano i diritti degli altri condomini sulle parti comuni.

È possibile creare un diritto reale di uso esclusivo su una parte comune di un condominio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite (sent. 28972/2020), la creazione di un diritto reale di uso esclusivo atipico su parti comuni è preclusa dal principio del “numerus clausus” dei diritti reali. Una tale pattuizione è illegittima.

Un accordo di compravendita tra due condomini può modificare i diritti di un altro condomino sulle parti comuni?
No. La sentenza stabilisce che un “patto speciale” inserito in un atto di compravendita, che pretende di riservare l’uso di una parte comune a una sola unità immobiliare escludendone altre, è inefficace nei confronti dei terzi (gli altri condomini) e non può prevalere sull’atto costitutivo del condominio.

Quale atto prevale per definire i diritti sulle parti comuni: l’atto originario di divisione o un successivo atto di vendita?
L’atto costitutivo del condominio (in questo caso, l’atto di divisione del 1950) e il relativo regolamento prevalgono. Gli atti successivi non possono legittimamente modificare la natura e l’attribuzione dei diritti sui beni comuni in violazione dei principi fondamentali, come quello della tipicità dei diritti reali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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