SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1271 2025 – N. R.G. 00001739 2020 DEPOSITO MINUTA 14 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza, tenutasi con modalità cartolare in
data 17.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d’appello iscritta al r.g. n. 1739/2020 promossa da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato
contro:
,
,
e
quali eredi di
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell’anno 2018, convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE nel quale si esponeva che: Persona_1
– in data 17.1.1951 aveva acquistato dal RAGIONE_SOCIALE una tettoia in muratura sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, con scrittura avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Fallimentare; Controparte_7
– con scrittura privata in data 28.10.1954 aveva venduto detta tettoia – poi identificata al catasto al foglio 192, mappali 157, 158, 942, 944, 860, 861, 943 e 945 – ad Controparte_7 Per_1
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
CP_4
Controparte_5
CP_6
[…]
Persona_1
[…]
– a causa di lavori di ammodernamento e potenziamento RAGIONE_SOCIALEa linea ferroviaria RAGIONE_SOCIALE
Portomaggiore, in gestione commissariale governativa, per l’interramento RAGIONE_SOCIALEa tratta RAGIONE_SOCIALE C.le
RAGIONE_SOCIALE San Vitale da km. 0+905 a km. 1-265 e tratta fuori terra da km. 3+085 a km 2+495, parte dei terreni era stata sottoposta ad occupazione temporanea e, segnatamente, quella identificata al foglio 192, particella 158 per mq. 280,00 e particella 943 per mq. 52;
– in data 24.9.2002, aveva dava atto di avere ricevuto la somma di lire 1.986.400 a titolo di occupazione temporanea; Persona_1
-con comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ espropri del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 27.11.2014, all’attore era stato inviato avviso RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento di approvazione del procedimento unico semplificato disciplinato dall’art. 36 octies RAGIONE_SOCIALEa L.R. 20/2000 diretto all’approvazione, mediante conferenza dei servizi, del progetto definitivo RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica regionale per interventi infrastrutturali per l’ammodernamento ed il potenziamento RAGIONE_SOCIALEa linea ferroviaria RAGIONE_SOCIALE -Portomaggiore, interramento tratta urbana di RAGIONE_SOCIALE tratta San Vitale-INDIRIZZO e tratta INDIRIZZO; CP_
-l’attore aveva trasmesso osservazioni a precisare che il progetto avrebbe comportato la demolizione di parte del fabbricato insistente sulla particella n.158;
– i rilievi erano stati in parte accolti sottolineando che nella realizzazione del progetto sarebbe stata aAVV_NOTAIOata la soluzione meno impattante per la proprietà;
-nonostante l’avvenuta acquisizione RAGIONE_SOCIALEa piena proprietà, con comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio RAGIONE_SOCIALE‘8.7.2015 prot. n.2015/11307 all’attore era stata richiesta la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di € 28.280,89 a titolo di indennità per il preteso utilizzo senza titolo del bene immobile così denominato: ‘BOB0319 EX di cui al C.F. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, foglio 192, mappali 157,158,942,944,860,861,943 e 945′ precisando l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ‘di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato fino al 17.06.2015′; Per_2 Per_3 Persona_4
– proposta da istanza di sospensione del procedimento e di riesame del provvedimento, in data 26.4.2016 c’erano stati vari incontri presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘ Per_1 Controparte_9
senza esito; […]
– in data 19.5.2016, il Geom. aveva chiesto al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE informazioni in ordine al trasferimento di proprietà dei mappali de quibus (ovvero quelli di cui alla raccomandata a.r. 9.7.2015 del RAGIONE_SOCIALE) cui in data 9.5.2016 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva risposto allegando un prospetto da cui risultava: Controparte_10
‘ – mappali 860-861-943-945: acquisizione con decreto di trasferimento NUMERO_DOCUMENTO;
-mappali 157-158-942944: ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato proprietà privata -non ne è prevista l’acquisizione ‘.
In diritto, l’attore sostenne che a far data dal 1951 l’edificio era stato nella piena disponibilità di privati, motivo per cui egli stesso aveva ricevuto un compenso, quale proprietario dei mappali 158 e 943, a titolo di indennità per occupazione temporanea. Sostenne inoltre che la costruzione era stata eseguita con materiali propri su fondo altrui e posseduta uti dominus per il tempo necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE‘usucapione, facendo così sorgere l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘opera per accessione in favore del costruttore, in quanto la realizzazione, da parte del possessore, di una costruzione è indicativa RAGIONE_SOCIALE ‘animus sibi habendi . Ciò valeva anche per i mappali che dalle visure catastali risultavano ancora demaniali, posto che era stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a dichiararne la sdemanializzazione e che, in ogni caso, i terreni erano stati soggetti a sdemanializzazione tacita dal momento che l’area apparteneva all’ex alveo di un fiume e non era più soggetta da tempo allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe acque. Stante la sdemanializzazione, i terreni erano stati usucapiti.
Concluse, pertanto, chiedendo di accertare la sdemanializzazione di tutti i terreni, il loro possesso esclusivo, continuo ed ininterrotto, non violento, né clandestino da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore, nonché di dichiararne l’acquisto per usucapione in favore di quest’ultimo.
Si costituirono l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE eccependo, in via preliminare, la genericità e l’indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, non risultando chiaro né quale bene né quale diritto reale l’attore avrebbe acquistato per usucapione; nel merito, rilevavano, in via dirimente, che ai sensi degli artt. 823 e 1145 comma 2 c.c. i beni demaniali non possono formare oggetto di possesso e dunque non possano essere in alcun modo usucapiti. Né poteva comprendersi come l’attore potesse aver acquistato per usucapione dei beni demaniali, insuscettibili di usucapione (Cass. Civ. 10817/2009).
Peraltro, era sempre stato a conoscenza tanto RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale dei beni sui quali insisteva la tettoia quanto RAGIONE_SOCIALEa possibilità di demolizione del fabbricato, nel caso di intervento di un interesse pubblico ritenuto prevalente. Infatti, lo stesso contratto di compravendita RAGIONE_SOCIALEa tettoia precisava che il fabbricato era stato edificato ‘ su terreno di proprietà parte RAGIONE_SOCIALEa , parte RAGIONE_SOCIALEa Provincia e parte demaniale ‘ e che ‘ il compratore dà espressamente atto al venditore di essere a piena conoscenza che la tettoia è stata costruita su terreno di proprietà diversa da quella del venditore e pertanto si assume ogni rischio od onere potesse derivare da tale situazione, ivi compreso quello RAGIONE_SOCIALEa richiesta di demolizione da parte del proprietario ‘ (doc. 2 attore). Per_1 Controparte_11
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contestarono altresì la prospettata sdemanializzazione tacita dei mappali oggetto del giudizio, in quanto non sussisteva alcuno dei presupposti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, ossia una inequivoca conAVV_NOTAIOa positiva e concludente del proprietario pubblico che evidenzi, mediante circostanze oggettive, la chiara volontà del proprietario di non utilizzare più il bene per scopi pubblici, non essendo sufficiente la mera circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico originario’ (Cass. Civ. n. 2635/1993; S.U. n. 11101/2002; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3273/2016; S.U. n. 24417/2017).
Infatti, a smentire la pretesa intervenuta sdemanializzazione tacita militava la stessa proposta di interventi infrastrutturali RAGIONE_SOCIALEa linea ferroviaria che dava conto di una valutazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘area operata dall’Amministrazione (doc. 4 attore) e rappresentava proprio la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di continuare a utilizzare i beni per il perseguimento di un pubblico scopo, venendo così meno qualunque incertezza in merito alla dismissione degli stessi.
Né la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘emolumento per l’occupazione temporanea dei terreni su cui insisteva la tettoia confermava la qualità di proprietario RAGIONE_SOCIALE‘area, in mancanza di riconoscimento esplicito ed implicito RAGIONE_SOCIALEa proprietà in capo a da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Per_1
Conclusero, quindi, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande in quanto infondate.
Si costituì altresì il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che in virtù di decreto di trasferimento del compendio denominato “Area di risulta Ex Savena abbandonato e Fossa Cavallina”, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in data 17.6.2015 Prot. 2015/9873, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era proprietario RAGIONE_SOCIALEe sole aree di cui al Foglio 192 particelle 860, 861, 943 e 945; che il richiesto accertamento di acquisto per usucapione riguardava il periodo temporale precedente al predetto decreto di trasferimento nel quale tutte le aree indicate dall’attore erano di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, rinviando sul punto alle difese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che l’area identificata al N.C.E.U. al Foglio 192 mappali 860, 861, 943 e 945, occupata da un fabbricato di proprietà privata a seguito di sconfinamento, faceva parte del compendio “Area di risulta Ex Savena abbandonato e Fossa Cavallina”, molto vasto, di cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva avuto interesse ad acquisire la proprietà RAGIONE_SOCIALEe parti che incrociavano gli assi stradali, in modo da attuare la ricomposizione RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEe strade e lo aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE confermandone quindi l’utilizzo per uso istituzionale (doc. n. 10). CPNUMERO_DOCUMENTO9
Concluse quindi, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 20515/2020, ritenne che i terreni in questione non avessero natura demaniale, né rientrassero nel patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -e, pertanto, che fossero usucapibili -in quanto, ‘ferma la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sdemanializzazione dei terreni, l’area in questione essendo ormai da lunghissimo tempo non più soggetta allo scorrimento RAGIONE_SOCIALEe acque era da considerarsi già sdemanializzata, indipendentemente da alcun provvedimento formale in tal senso. […] Appare inoltre, a tal fine, che sull’area in questione, che non è più interessata da alcun tipo di scorrimento di acque, l’Ente non abbia ormai da tempo mai manifestato alcun tipo di interesse appalesando il proprio animus deriliquendi.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘usucapione da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore dei terreni e dei manufatti sopra essi edificati, secondo il Tribunale rilevava che dal 17.1.1951 l’edificio e il terreno in oggetto erano stati nella piena disponibilità di privati, ovvero inizialmente di ed in seguito RAGIONE_SOCIALE‘attore dal 13.12.1966; inoltre ‘ Quanto alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. interversio possessionis, eccepita inesistente nel caso in esame da parti avverse RAGIONE_SOCIALE in l’RAGIONE_SOCIALE, si ritiene che la circostanza, non contestata, RAGIONE_SOCIALEa realizzazione, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ utilizzo, da parte del possessore di una costruzione sul terreno di cui si chiede l’usucapione sia indicativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘animus sibi habendi’ e sia manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato . Peraltro l’area in questione è recintata e ad essa non si accede liberamente tant è che durante il sopralluogo effettuato il 13.02.2020 dai tecnici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’acceso è stato possibile solo previa apertura RAGIONE_SOCIALEe serrature da parte del figlio del signor circostanza rimasta priva di contestazione ‘. CP_7 Per_1
Il giudice, accogliendo la domanda attorea, dichiarò ‘… che il signor ha acquistato per usucapione ventennale la piena proprietà degli immobili, comprensivi dei terreni, identificati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, foglio 192, mappali 157,158, 942,944,860,861,943 e 945 ‘ e compensò integralmente le spese di lite fra le parti, attesa la natura RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di causa e la complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e RAGIONE_SOCIALEa materia. Persona_1
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello alla sentenza, affidandolo a due motivi.
Si sono costituiti gli eredi di contestando il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello, di cui hanno chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale in relazione alla pronunciata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Persona_1
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al solo fine di contestare l’appello incidentale di cui ha chiesto il rigetto.
Nella causa, inizialmente assegnata alla prima sezione civile di questa Corte, è stata disposta una CTU finalizzata alla descrizione RAGIONE_SOCIALEa situazione dei luoghi di causa ed alla individuazione RAGIONE_SOCIALEa superficie effettivamente occupata dal manufatto in muratura.
Successivamente, la causa è stata trasferita alla seconda sezione civile.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
L’appello è articolato nei seguenti motivi:
1) la sentenza è errata laddove accerta la sdemanializzazione dei terreni oggetto del giudizio. Infatti, la tettoia di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘appellato insiste su terreni di proprietà di soggetti pubblici diversi (i terreni identificati al foglio 192, mappali 860, 861, 943 e 945, attualmente nella titolarità del RAGIONE_SOCIALE, ed i mappali 157, 158, 942 e 944, originariamente di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE, in seguito conferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato con d.m. 13.12.1985).
I terreni non sono stati sdemanializzati, in quanto non è rinvenibile un atto di sdemanializzazione espressa RAGIONE_SOCIALEa P.A. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 829 c.c., né si sono realizzati i presupposti per la sdemanializzazione tacita, in quanto non c’è stato alcun comportamento positivo RAGIONE_SOCIALEa P.A. volto inequivocabilmente a dismettere i terreni dal demanio od a dimostrare una chiara volontà di non utilizzare più il bene per scopi pubblici. Al contrario, ‘A smentire la pretesa intervenuta sdemanializzazione tacita milita la stessa proposta di interventi infrastrutturali RAGIONE_SOCIALEa linea ferroviaria che dà conto di una valutazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘area operata dall’Amministrazione’ . In subordine, è, in ogni caso, esclusa la sdemanializzazione rispetto ai terreni censiti al foglio 192, mappali 157, 158, 942 e 944, in quanto espressamente trasferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato;
2) la sentenza è errata laddove accerta la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘usucapione. Infatti, parte attrice non ha provato l’ animus possidendi uti dominus , incombendone l’onere su chi pretende di far valere l’usucapione, e nemmeno ha provato l’intervenuta interversio possessionis ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1141 comma 2 c.c. In effetti, i titoli proAVV_NOTAIOi dall’attore provano inequivocabilmente che la tettoia era stata edificata su terreno di proprietà altrui e che ‘sussisteva il rischio RAGIONE_SOCIALEa richiesta demolizione da parte dei suddetti proprietari del terreno’.
Inoltre, i contratti di locazione proAVV_NOTAIOi dall’attore hanno ad oggetto esclusivamente il fabbricato e non i terreni sottostanti e sono rivolti a soggetti terzi, circostanza non qualificabile come ‘manifestazione di volontà diretta ed esplicita nei confronti del proprietario/possessore. […] Parte attorea, dunque, ha sempre avuto la consapevolezza di non essere proprietaria dei terreni sui quali insiste la tettoia de qua e non ha mai esercitato i poteri inerenti al diritto di proprietà in relazione agli stessi. Ciò a riprova del fatto che la mera disponibilità di fatto dei terreni non è mai stata accompagnata da alcuna volontà di escludere i legittimi proprietari dalle proprie prerogative […] L’attore non ha di certo fornito la prova di aver realizzato lui la tettoia, anzi si tratta di circostanza che è stata esclusa dalla documentazione agli atti del giudizio…’.
In sostanza, l’attore non ha provato il possesso continuo ed ininterrotto dei terreni per il tempo necessario al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘usucapione ventennale.
Con l’appello incidentale, si censura la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in quanto la relativa motivazione è troppo generica e non tiene debitamente in considerazione la conAVV_NOTAIOa giudiziale e stragiudiziale dei convenuti che non hanno dimostrato di adempiere ai propri doveri e oneri, chiedendosi quindi la condanna degli appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado.
*
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale, in quanto fondato ed assorbente del primo motivo e RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale.
Infatti, a prescindere dalla questione RAGIONE_SOCIALEa sdemanializzazione tacita dei terreni oggetto di causa, è assorbente rilevare che, come contesta l’RAGIONE_SOCIALE appellante, nella fattispecie non si sono realizzati i presupposti necessari al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘usucapione sui terreni censiti al foglio 192 mappali 157, 158, 942, 944, 860, 861, 943 e 945, poiché proprietario RAGIONE_SOCIALEa tettoia che sui medesimi insiste ex art. 952 c.c., non ha dimostrato di avere esercitato un possesso uti dominus su detti terreni. Per_1
Costituito dal proprietario pubblico dei terreni il diritto di superficie -diritto non incompatibile con la demanialità del suolo -a favore RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE che sui medesimi costruì la tettoia, tale diritto fu ceduto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa predetta ditta a e da questi fu ceduto a con la proprietà RAGIONE_SOCIALEa tettoia con la scrittura privata del 28.10.1954. CP_7 Per_1
Dunque, acquistò la proprietà RAGIONE_SOCIALEa sola tettoia costruita su terreni di proprietà altrui, quelli oggetto del presente giudizio, costituendosi a suo favore il diritto di superficie su quest’ultimi. Nell’atto di acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEa tettoia, diede atto e riconobbe la proprietà altrui del terreno su cui la tettoia insiste: ‘…il compratore dà espressamente atto al venditore di essere a piena conoscenza che la tettoia è costruita su terreno di proprietà diversa da quella del venditore e pertanto si assume ogni rischio od onere potesse derivare da tale situazione, ivi compreso quello RAGIONE_SOCIALEa richiesta di demolizione da parte dei proprietari’ (doc. 2 primo grado); esattamente come espressamente aveva riconosciuto dante causa di nell’atto di acquisto RAGIONE_SOCIALEa medesima tettoia dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 17.1.1951 (doc. 1 primo grado). Per_1 Per_1 CP_7 Per_1
stesso si qualifica -del tutto correttamente -come proprietario superficiario nelle osservazioni inviate all’ in data 4.2.2015, in riferimento agli ‘interventi infrastrutturali per l’ammodernamento ed il potenziamento RAGIONE_SOCIALEa linea ferroviaria RAGIONE_SOCIALE -Portomaggiore’ nell’ambito del procedimento unico semplificato ex art. 36 octies RAGIONE_SOCIALEa L.R. 20/2020 (doc. 5 primo grado). Tali osservazioni e rilievi, infatti, propone nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEa tettoia, al fine di evitarne la demolizione, nonché in quanto proprietario superficiario dei terreni su cui questa insiste. Per_1 Controparte_9 Per_1
Tanto precisato, gli atti posti in essere da che, in tesi attorea, dovrebbero dimostrare l’esercizio del possesso uti dominus dei terreni, in realtà non costituiscono niente di più e di diverso dall’esercizio del diritto reale di superficie ex art. 952 c.c., possedendone il titolo, avendo il proprietario superficiario la facoltà di mantenere e conservare la costruzione sul fondo del concedente e di utilizzarla appieno. Deve quindi escludersi che le conAVV_NOTAIOe tenute da ossia la locazione RAGIONE_SOCIALEa sola tettoia (e non del terreno) e la recinzione a tutela RAGIONE_SOCIALEa stessa o qualsiasi altra conAVV_NOTAIOa di utilizzo e di conservazione RAGIONE_SOCIALEa tettoia -possano integrare un possesso uti dominus dei terreni su cui essa -necessariamente -insiste, idoneo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘usucapione dei terreni stessi. Per_1 Per_1
Non è poi provata -e, ancora prima, non è specificamente prospettata -alcuna interversione del possesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1164 c.c., non essendo intervenuto alcun mutamento nel titolo del possesso tale da permettere di iniziare a possedere i terreni con effetti acquisitivi RAGIONE_SOCIALEa piena proprietà dei terreni.
I contratti di locazione RAGIONE_SOCIALEa tettoia, proAVV_NOTAIOi dall’attore con la prima memoria istruttoria, non provano né il possesso del terreno -come visto – né l’interversione del possesso dal momento che hanno ad oggetto parti del fabbricato, ad uso magazzino o garage, e non del terreno sottostante; peraltro, si tratta di atti che il proprietario superficiario pose in essere nei confronti di terzi e non del proprietario dei terreni che, quindi, non si configurano, come richiede giurisprudenza costante in materia, come una ‘manifestazione esteriore […] rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua…’ (tra le molteplici, Cass. Civ. 7337/2002).
Parimenti, la recinzione RAGIONE_SOCIALE‘area su cui insiste la tettoia non costituisce un’interversione del possesso, risultando anche tale conAVV_NOTAIOa esercizio del diritto di superficie. La circostanza che il terreno sia stato recintato dall’attore, peraltro, è stata deAVV_NOTAIOa dal medesimo tardivamente soltanto con le note conclusive del 23.4.2020, a seguito del sopralluogo effettuato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in corso di causa per verificare l’abusività del fabbricato. La circostanza, infatti, non è deAVV_NOTAIOa nell’atto di citazione nel giudizio di primo grado, nonostante costituisca un fatto principale, a prescindere da ogni valutazione sulla sua rilevanza, su cui si fonda la domanda rispetto al quale al convenuto deve essere data facoltà di difendersi.
Anche l’appello incidentale è assorbito, poiché l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale comporta la totale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con conseguente nuova pronuncia sulle spese processuali di primo grado.
In conclusione, l’appello principale è fondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Passando a regolare le spese processuali, deve precisarsi che nel 2014 il Legislatore ha introAVV_NOTAIOo due temperamenti alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa soccombenza posta dall’art. 92 comma 2 c.p.c. oltre quello RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca, rimasto invariato nel tempo – ovvero l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata ed il mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Esaminando dette ipotesi tassative, con sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano ‘ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘, stabilendo che sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. In particolare, secondo la Corte Costituzionale rientrano nella medesima ratio RAGIONE_SOCIALEa ‘ assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione ‘ anche le situazioni di assoluta incertezza in diritto o in fatto RAGIONE_SOCIALEa lite che, quindi, sono riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in decisione, l’assoluta incertezza in diritto RAGIONE_SOCIALEa lite emerge dalla conAVV_NOTAIOa poco chiara RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che ha reso più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa per parte attrice. Si veda, ad esempio, il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE attribuì all’attore l’indennità per l’occupazione temporanea di alcuni mappali e ne sdemanializzò altri; quanto al RAGIONE_SOCIALE, il fatto che il 27.11.2013 rivolse al RAGIONE_SOCIALE ‘ domanda di attribuzione a titolo non oneroso ‘ dei mappali 860, 861, 943 e 945 (oltre ad ulteriori particelle estranee al giudizio, doc. 7 RAGIONE_SOCIALE), poi comunicò che l’interesse per tale area era venuto meno con nota del 26.6.2018, in quanto ‘… non sono utilizzate e non sono utilizzabili dall’Amministrazione Comunale…’ (doc. 9 RAGIONE_SOCIALE) e successivamente, con nota di rettifica, riaffermò l’utilizzo istituzionale dei terreni (doc. 10 RAGIONE_SOCIALE).
Sussistono, dunque, in una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa lite, i presupposti per compensare nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che in relazione al valore, alla modesta complessità RAGIONE_SOCIALEa causa ed all’attività effettivamente svolta sono liquidate, per l’intero, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 e devono porsi a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Le spese di CTU si pongono a carico RAGIONE_SOCIALEe parti in ragione di 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronuncia
ndo, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, assorbito l’appello incidentale proposto dagli eredi di , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 20515/2020 ed a totale riforma RAGIONE_SOCIALEa stessa: Persona_1
1) rigetta le domande proposte da , , e quali eredi di contro l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE; Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
2) condanna , , e , quali eredi di , alla rifusione del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, compensate per la rimanente parte, che liquida, per l’intero: Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
-a favore dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE in € 5.000 per compensi per il primo grado ed in € 6.000 per compensi per il secondo grado; oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
-a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in € 5.000 per compensi per il primo grado ed in € 6.000 per compensi per il secondo grado; oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli eredi di per la quota di 1/3, a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE per la quota di 1/3 e a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la quota di 1/3. Persona_1
Così deciso dalla seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE il giorno 8.7.2025.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO