Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10602 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34851-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO DI COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di AVV_NOTAIOiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Palermo per sentir dichiarare la loro esclusiva proprietà di un’area soprastante un fabbricato e la condanna del convenuto a rilasciarla in loro favore, previa la riduzione in pristino.
Si costituiva il NOME, resistendo alla domanda e chiamando in causa la sua dante causa, COGNOME NOME, in garanzia.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, resistendo a sua volta alla domanda ed eccependo la prescrizione del diritto di superficie spettante agli attori e l’usucapione in suo favore del manufatto realizzato sull’area in contestazione.
Con sentenza n.4636/2016 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale che quella di garanzia.
Con la sentenza impugnata, n. 829/2019, la Corte di Appello di Palermo riformava la decisione di prime cure, rigettando entrambe le domande, principale e di garanzia, in precedenza accolte dal primo giudice.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
NOME, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di AVV_NOTAIOiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il AVV_NOTAIOigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOeguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di AVV_NOTAIOiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 954, 1127, 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe
erroneamente interpretato le risultanze del contratto di compravendita a rogito AVV_NOTAIO del 4.6.1962 con il quale NOME NOME, dante causa degli odierni ricorrenti, aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE NOME l’area di cui è causa. Ad avviso della Corte distrettuale, la proiezione verticale di una proprietà immobiliare non costituisce un bene autonomo, onde il diritto reale che incide su detta porzione non è qualificabile come diritto di proprietà, bensì come diritto di superficie, ex art. 952 c.c., che nel caso di specie si era estinto per non uso ventennale, a termini di quanto previsto dall’art. 954 c.c., alla data del 4.6.1982.
Il motivo è infondato.
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è AVV_NOTAIOentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585).
I ricorrenti criticano la statuizione della Corte di merito, proponendo una interpretazione alternativa del dato negoziale, ma non censurano il procedimento logico seguito dal giudice di merito nell’interpretazione del contenuto del contratto di cui è causa, bensì il risultato di tale attività ermeneutica, sollecitando in sostanza una soluzione alternativa a quella prescelta dalla Corte territoriale.
Il Collegio osserva inoltre che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge AVV_NOTAIOiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538).
Nel caso di specie, la prima ipotesi non ricorre, poiché, come si è visto, la parte ricorrente propone una critica che investe l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie.
La Corte d’Appello, interpretando il contenuto del titolo, ha ravvisato il trasferimento di un diritto di superficie, soggetto ad estinzione per effetto del non uso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (v. pagg. 13 e 14 della sentenza ove la Corte dà conto delle ragioni del proprio convincimento).
Inoltre, la questione concernente la violazione dell’art. 1127 c.c. in relazione alla proprietà del lastrico di copertura dell’edificio non è affrontata dalla sentenza impugnata e la parte ricorrente non indica in
quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata introdotta. Di AVV_NOTAIOeguenza, essa va ritenuta nuova, perché proposta per la prima volta in sede di legittimità, ed è quindi ulteriormente inammissibile.
Afferma infatti questa Corte che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla RAGIONE_SOCIALE di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, v. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
La memoria difensiva non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso perché insiste nel segnalare l’errore della Corte di merito nel qualificare il diritto acquistato dai ricorrenti come diritto di superficie proponendo l’alternativa ricostruzione basata sulla previsione della cessione anche della soletta di cemento armato a copertura del primo piano, elemento che invece la Corte aveva ritenuto privo di rilievo decisivo ‘ non potendosi equiparare la soletta al suolo in cui sorge l’edificio, la cui comproprietà non è stata nella specie affatto ceduta ‘.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo
comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa
avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Seconda