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Diritto di servitù di passaggio: la prova è decisiva

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di un proprietario terriero che chiedeva il riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio su un fondo confinante. La corte ha stabilito che i titoli di acquisto non provavano l’esistenza della servitù, non sussistevano i requisiti per l’usucapione e non era possibile costituire una servitù coattiva, in quanto il fondo non era assolutamente intercluso e la via richiesta non rappresentava la soluzione meno pregiudizievole per il fondo servente.

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Pubblicato il 7 gennaio 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Diritto di Servitù di Passaggio: La Chiarezza dei Titoli è Fondamentale

Il diritto di servitù di passaggio rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nelle aule di tribunale, spesso al centro di complesse dispute tra vicini. Una recente sentenza del Tribunale di Milano offre un’analisi dettagliata dei requisiti necessari per affermare l’esistenza di tale diritto, sia esso derivante da un contratto, dall’usucapione o dalla necessità. Il caso in esame dimostra come, in assenza di prove chiare e inequivocabili, le pretese di passaggio su fondo altrui siano destinate a fallire.

La Vicenda: Una Strada Sbarrata e un Diritto Conteso

Un proprietario di un fondo agricolo citava in giudizio il condominio e i proprietari confinanti, sostenendo di avere un diritto di servitù di passaggio su una stradella situata sul loro terreno. Tale diritto, a suo dire, era indispensabile per accedere alla sua proprietà e derivava da antichi atti di compravendita. La situazione si era aggravata quando i convenuti avevano installato una recinzione, impedendogli di fatto ogni accesso e lasciando il suo fondo, a suo dire, completamente intercluso.

L’attore chiedeva al Tribunale, in via principale, di accertare l’esistenza della servitù basata sui titoli; in subordine, di dichiararne l’avvenuta usucapione per possesso ventennale; e, in ultima istanza, di costituire una servitù coattiva data l’interclusione del suo terreno.

I convenuti si opponevano fermamente, negando l’esistenza di qualsiasi diritto e sostenendo che il fondo dell’attore non fosse affatto intercluso, disponendo di altri accessi.

Il Diritto di Servitù di Passaggio Convenzionale: la Prova nei Titoli

Il Tribunale ha innanzitutto esaminato la domanda principale, basata sull’esistenza di una servitù contrattuale. La Corte ha chiarito che, per la costituzione di una servitù, non sono necessarie formule sacramentali, ma è indispensabile che dall’atto scritto emergano con certezza gli elementi fondamentali: il fondo dominante (quello che trae vantaggio), il fondo servente (quello che subisce il peso) e l’oggetto specifico della servitù.

Nel caso di specie, l’analisi degli atti notarili richiamati dall’attore, alcuni risalenti addirittura al 1925, non ha fornito la prova richiesta. Le clausole erano generiche o si riferivano a terreni diversi da quelli oggetto di causa. Persino l’atto più recente, che menzionava un accesso “in coerenza di sud”, è stato ritenuto troppo vago per identificare con precisione la stradella in questione come oggetto di un peso imposto a favore del fondo dell’attore. Di conseguenza, la domanda principale è stata rigettata.

L’Usucapione della Servitù: la Mancanza di Apparenza

In secondo luogo, il giudice ha valutato la richiesta di usucapione. Per acquistare un diritto di servitù di passaggio per usucapione, non è sufficiente dimostrare di essere passati su un terreno per vent’anni. La legge richiede un requisito fondamentale: l’apparenza della servitù. Questo significa che devono esistere opere visibili e permanenti (come una strada costruita, un ponte, un cancello) specificamente destinate all’esercizio del passaggio, che rendano manifesta l’esistenza di un peso sul fondo servente.

L’attore non ha fornito alcuna prova in tal senso. La stradella non presentava caratteristiche tali da renderla un’opera inequivocabilmente destinata al servizio del suo fondo. Mancando il requisito dell’apparenza, anche la domanda di usucapione è stata respinta.

La Servitù Coattiva: Quando il Fondo non è Davvero Intercluso

Infine, è stata analizzata la richiesta di costituzione di una servitù coattiva. Questo rimedio è previsto dalla legge quando un fondo è “intercluso”, cioè privo di un accesso alla via pubblica. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) disposta dal Tribunale è stata decisiva.

L’esperto ha accertato che:
1. Il fondo non era intercluso per l’accesso pedonale, in quanto dotato di un cancelletto che dava su una via pubblica.
2. Sebbene fosse intercluso per l’accesso con mezzi agricoli, la costituzione di una servitù sulla stradella richiesta dai convenuti sarebbe stata eccessivamente onerosa e dannosa, non rappresentando la via più breve e meno pregiudizievole come impone la legge.
3. Esisteva un percorso alternativo migliore, ma questo si trovava su un terreno di proprietà di un terzo non coinvolto nel processo. Il giudice non può imporre una servitù a un soggetto che non è parte in causa.

Di fronte a queste evidenze, il Tribunale ha rigettato anche l’ultima domanda.

Le Motivazioni

La decisione del Tribunale si fonda su principi consolidati in materia di diritti reali. Primo, la costituzione di una servitù per contratto richiede una volontà espressa in modo chiaro e inequivocabile, capace di individuare con precisione i fondi e il contenuto del diritto. Riferimenti generici non sono sufficienti a limitare il diritto di proprietà. Secondo, l’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio è subordinato alla presenza di opere visibili e permanenti, che escludano la precarietà o la mera tolleranza del passaggio. Terzo, la servitù coattiva è un rimedio eccezionale, concesso solo in caso di interclusione assoluta e nel rispetto dei criteri di minor danno per il fondo servente e di maggior brevità del percorso. La presenza di un accesso pedonale, sebbene insufficiente per le esigenze agricole, esclude l’interclusione ai fini del passaggio a piedi, mentre l’impossibilità di individuare il percorso meno dannoso sul fondo dei convenuti preclude la costituzione di un passaggio carrabile.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio cruciale: chi afferma di avere un diritto di servitù di passaggio ha l’onere di provarlo in modo rigoroso. La vaghezza dei titoli, l’assenza di opere visibili e l’esistenza di alternative (anche se non ottimali) possono condurre al rigetto della domanda. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di definire chiaramente e per iscritto ogni accordo relativo ai passaggi su fondi altrui e sulla difficoltà di ottenere una servitù coattiva se non si dimostra un’interclusione totale e la conformità ai rigidi criteri di legge. L’attore è stato condannato a rimborsare tutte le spese legali e di consulenza tecnica, subendo un esito processuale totalmente sfavorevole.

Quando un atto di acquisto è sufficiente a provare un diritto di servitù di passaggio?
Un atto di acquisto è sufficiente solo se dalla sua clausola sono determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l’oggetto della servitù, ovvero l’assoggettamento di un fondo all’utilità dell’altro. Riferimenti generici e non inequivocabili non sono idonei a costituire il diritto.

È possibile acquisire per usucapione un diritto di passaggio semplicemente attraversando un terreno per molti anni?
No. Per l’usucapione di una servitù di passaggio è necessario il requisito dell'”apparenza”, ossia la presenza di opere visibili e permanenti (es. una strada costruita, un ponticello) obiettivamente destinate al suo esercizio. Il semplice passaggio, anche se prolungato nel tempo, non è sufficiente.

Se un terreno ha un accesso pedonale ma non carrabile, può essere considerato “intercluso” per ottenere una servitù coattiva di passo con veicoli?
Sì, ai fini del passaggio carrabile il fondo può essere considerato intercluso. Tuttavia, la costituzione della servitù coattiva è subordinata alla dimostrazione che il percorso richiesto sia il più breve per raggiungere la via pubblica e quello che causa il minor danno al fondo che deve subirla, come previsto dall’art. 1051 c.c. Se esistono alternative meno pregiudizievoli, anche su fondi di terzi, la domanda può essere rigettata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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