Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20441 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34693/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO – MILANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 3743/2019, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME NOME e NOME hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stato accertato il loro diritto di allacciarsi all’impianto videocitofonico condominiale a mezzo di installazione di citofoni dai medesimi scelti in via autonoma, ma erano state rigettate le domande risarcitorie proposte da essi attori, con condanna dei medesimi alle spese di lite.
Nel giudizio di primo grado, gli attori, proprietari di una unità immobiliare nel Condominio di INDIRIZZO-12-Milano (il ‘Condominio’), avevano dedotto di aver subìto una lesione del loro diritto di proprietà e una illegittima coartazione della loro volontà, consistita nel rimanere a lungo isolati dall’impianto citofonico condominiale per il solo fatto di essersi opposti a un’esecuzione della delibera assembleare (assunta il 13.03.2015) non conforme al suo dettato effettivo, ossia all’imposizione di scegliere apparecchi citofonici proposti dalla ditta appaltatrice RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME (‘RAGIONE_SOCIALE‘) alle condizioni contrattuali dalla medesima imposte; che ciò comportava una responsabilità dolosa ex art. 2043 cod. civ., con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale, ed una responsabilità penale ex art. 2059 cod. civ. e 185, 610, 392 c.p., in capo ai convenuti Condominio, NOME COGNOME amministratore del
Condominio all’epoca dei fatti, titolare dello RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice dei lavori.
In appello, i condòmini COGNOMECOGNOME ribadendo le domande volte al riconoscimento del loro diritto ad allacciarsi all’impianto videocitofonico condominiale, hanno censurato la sentenza per avere confermato il diniego della tutela risarcitoria.
La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3743/2019 -ha rigettato l’appello, osservando (per quanto ancora di interesse in questa sede):
non è in discussione il diritto di scelta autonoma dei condòmini appellanti, discendente dalla titolarità del diritto di proprietà, ma il fatto che, non avendo essi comunicato l’opzione sull’acquisto dei citofoni individuali proposti dalla società incaricata (secondo quanto stabilito con deliberazione assembleare non impugnata), le conseguenti implicazioni di tale comportamento omissivo sull’impianto condominiale esigevano che la autodeterminazione della scelta si concretizzasse in un apparecchio confacen te al complesso dell’impianto citofonico, secondo le modalità di attuazione deliberate dall’Assemblea;
-la tipologia, funzionamento e collegamento degli elementi citofonici interni alle abitazioni rilevavano ai fini della normativa in materia di conformità, che supera il diritto individuale perché finalizzata alla sicurezza pubblica. Del resto, in una situazione di condominialità, ogni facoltà e aspetto in cui si caratterizza e si esprime il diritto di proprietà individuale non può compromettere o comprimere beni, enti, impianti comuni e relativo funzionamento insicurezza;
è, dunque, pienamente condivisibile quanto ritenuto e deciso dal primo giudice, il quale non ha riscontrato nelle condotte dagli attori imputate ai convenuti alcuna lesione dei loro diritti, non ha riconosciuto la responsabilità in capo ad alcun convenuto per fatti illeciti rapportabili
alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ., ha escluso la sussistenza di elementi costitutivi del fatto illecito.
Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione NOME NOME e NOME affidandolo a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi il Condominio di INDIRIZZO-10-12- Milano, RAGIONE_SOCIALE e manutenzioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Resta intimato NOME COGNOME titolare dello RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza sono pervenute memorie da parte dei ricorrenti e della RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. per violazione dell’art. 1421 cod. civ. applicabile alla nullità della delibera condominiale 13.03.2015 derivante dalla violazione degli artt. 832, 1105, 1117 e 1135 cod. civ., nonché degli artt. 42 cost., 17 CEDU e art. 6 Trattato Di Lisbona, con violazione delle norme stabilite sul «giusto processo» dagli artt. 24 e 111 cost. e del processo civile ordinario di cui agli artt. 99, 101, 112, 183 e 359 cod. proc. civ. Osservano i ricorrenti che la deliberazione condominiale del 13.03.2015, alla cui formazione non avevano partecipato, neanche per delega, si era spinta a decidere a riguardo di un oggetto l’installazione di impianti citofonici (obbligatoriamente imposti) all’interno delle singole proprietà – che non rientrava nelle sue competenze (v. artt. 1105, 1117 e 1135 cod. civ.), con ciò incidendo sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini, garantita e difesa dall’art. 42 Cost., dall’artt. 832 cod. civ. , dall’art. 17 CEDU e dall’art. 6 del Trattato di Lisbona. Trattandosi di delibera nulla non soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1137 cod. civ., trova applicazione il principio
affermato in materia contrattuale in virtù del quale il giudice ha il potere di dichiarare d’ufficio la nullità dell’atto ove sia in contestazione – come nel caso di specie – la sua applicazione o esecuzione. Pertanto, ha errato la Corte d’Appello nell’omettere di esaminare d’ufficio la palese nullità della delibera condominiale del 13.3.2015.
Il motivo è infondato.
Si deve innanzitutto chiarire che la categoria della nullità ha un’estensione residuale rispetto a quella dell’annullabilità delle delibere, ed è rinvenibile nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, di contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico o al buon costume, di impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, quest’ultima da valutarsi in relazione al «difetto assoluto di attribuzioni» (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 – 03).
Nel caso che ci occupa, la possibilità di autonoma installazione degli impianti individuali all’interno delle singole proprietà non è mai stata messa in discussione (v. sentenza impugnata p. 14, righi 19-20); ciò che è in discussione è il danno asseritamente causato ai ricorrenti dal mancato, immediato allaccio all’impianto comune dei citofoni acquistati dai ricorrenti in autonomia.
Infatti, gli stessi ricorrenti (come ben sottolineato nel controricorso del Condominio a p. 6 , ultimo capoverso, che richiama la p. 8 dell’atto di appello) avevano espressamente escluso nel giudizio di merito ogni questione di validità della delibera del 13.03.2015, peraltro da essi stessi in parte onorata, avendo contribuito pro quota alla spesa di rifacimento dell’impianto citofonico condominiale (v. ricorso p. 24, 2° capoverso). Anche la Corte territoriale ha sottolineato (v. sentenza p. 14, 1° e ultimo capoverso) che dagli allora attori/appellanti non era stata proposta domanda di nullità della delibera di approvazione del
rifacimento degli impianti videocitofonici, neanche nella parte in cui chiedeva di esprimere la scelta dell’apparecchio proposto da GSM dandone comunicazione entro i termini previsti (15.04.2015).
Da tanto discende che un’eventuale pronuncia del giudice di seconde cure nel senso della declaratoria di nullità della delibera sarebbe stata resa ultra petita , in conclamata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e in particolare degli artt. 1105, 1117 e 1135 cod. civ. in tema di competenze e limiti dell’assemblea condominiale , degli artt. 42 cost., 832 cod. civ., 17 CEDU e 6 Trattato di Lisbona previsti a difesa della proprietà privata, dell’art. 113 cod. proc. civ. posto a garanzia del principio di legalità nella decisione giudiziaria, con conseguente violazione dell’art. 101 Cost. e dell’art. 24 Cost. previsti in tema di soggezione esclusiva del giudice alla legge e del diritto di difesa delle parti. I ricorrenti ribadiscono che la delibera condominiale di cui si discute non poteva incidere -per lo meno a maggioranza – sui diritti dei singoli condòmini sulle proprietà private, limitan done l’uso o l’esercizio delle relative facoltà individuali. Del resto, è la stessa legge (art. 1117 cod. civ.) a stabilire cosa sia parte comune di un impianto, sulla quale spiega appieno la sua competenza l’assemblea condominiale, e ciò che rimane di esclusiva competenza del singolo condòmino. Pertanto, in applicazione del principio iura novit curia , il giudice del merito avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, in modo da mettere in condizione i ricorrenti di potersi adeguatamente difendere.
Il motivo è infondato.
L ‘installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari rientra nelle modalità di uso dei servizi comuni (Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006, Rv. 587817 – 01).
Tanto basta ad escludere, nel caso che ci occupa, il «difetto di attribuzione» lamentato in ricorso e, quindi, la proponibilità della nullità della delibera fuori dai limiti temporali di cui all’art. 1137 cod. civ. Del resto, la delibera riguardava l’approvazione del rifacimento degli impianti, rispetto alla quale la scelta del modello di videocitofono o citofono interno alle singole abitazioni (peraltro significativamente non compreso nella spesa deliberata per le parti comuni) era rimessa ai singoli condòmini i quali, nel caso di adesione alle proposte della RAGIONE_SOCIALE, avrebbero dovuto esprimere la loro scelta nel tempo previsto in delibera (v. sentenza p. 13, 1° capoverso).
Come anticipato supra (punto 1.1.) , la Corte d’Appello -interpretando la delibera – ha confermato il diritto dei singoli condòmini alla scelta degli apparecchi citofonici da installare nelle singole proprietà , rilevando l’assenza di impugnazione della delibera sotto questo profilo: sì che, si legge in sentenza, i condòmini COGNOME–COGNOME sono dovuti ricorrere ad una difesa improntata su una contestazione riguardante le modalità esecutive del deliberato assembleare (v. sentenza p. 15, righi 3-6).
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ. , ravvisabile in fattispecie nell’omessa pronuncia rispetto alla domanda dei ricorrenti così come formulata nei precedenti giudizi di merito. Se da un lato appare accertato il diritto dei ricorrenti alla libera
scelta di un apparecchio citofonico, né il primo giudice né la Corte d’Appello si sono pronunciati sulla parte della domanda che chiedeva la verifica di eventuali ulteriori oneri a cui i signori COGNOMECOGNOME avrebbero dovuto sottostare per potere, infine, usufruire dell’impianto citofonico comune, ad oggi ancora per loro non attivato. Più precisamente, lamentano i ricorrenti la permanenza di ulteriori ostacoli, addebitabili alla condotta dei convenuti, sulla quale la Corte d’appello non si è pronunciata, che impediscono l’allaccio dell’apparecchio autonomamente acquistato all’impianto comune: l’inserimento da parte di GSM Services di un codice (PIN), sconosciuto dai ricorrenti, a protezione dell’impianto, affinché altri non vi possano operare; la pretesa che tutto l’impianto debba essere predisposto e certificato dal medesimo impiantista e che qualora altri vi colleghino i propri apparecchi, GSM Services mantenga il diritto a che gli siano riconosciuti i costi relativi alla programmazione dell’impianto ed abbia, altresì, il diritto a pretendere l’esibizione della relativa certificazione dell’apparecchio posto all’interno della proprietà; la pretesa, da parte del Condominio che i signori COGNOME e COGNOME e/o il loro tecnico di fiducia assumano l’obbligo di «rilasciare e mantenere adeguata garanzia sull’intero impianto ».
Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve in una critica al convincimento che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 -01).
Giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, ai fini della sussistenza del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018, Rv. 649578 -01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 10/05/2007, Rv. 596362 – 01).
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha, da un lato, affermato la doverosità del comportamento dei condòmini, finalizzata alla sicurezza pubblica dell’impianto, in merito alla scelta degli apparecchi citofonici interni sia nelle tipologie conformi al nuovo impianto installato, sia nelle tempistiche prescritte dalla società incaricata (v. sentenza p. 14, 2° capoverso). Per altro verso, ha ribadito il diritto di scelta autonomo discendente dalla titolarità del diritto di proprietà, e ne ha sottolineato l’ «onerosità» delle conseguenti implicazioni, atteso che l’autodeterminazione della scelta si doveva concretizzare nell’individuazione di un apparecchio confacente al complesso dell’impianto citofonico, secondo le modalità di attuazione deliberate dall’Assemblea, che ne hanno r appresentato semplicemente l’attuazione pratica (v. sentenza p. 15, righi 1 -6).
Non è, dunque, ipotizzabile alcuna omessa pronuncia. C onfermando il convincimento del primo giudice, la Corte d’Appello non ha rinvenuto condotte lesive degli appellati dirette ad ostacolare
l’esercizio di scelta e, quindi, ad impedire l’allaccio dell’apparecchio individuale della singola unità immobiliare all’impianto comune: il diritto di GSM al rimborso di eventuali costi da essa sostenuti per la programmazione dell’impianto al momento dell’allaccio degli apparecchi individuali scelti «fuori lista»; il diritto di GSM a pretendere il rilascio e l’esibizione del certificato dell’apparecchio posto all’interno della proprietà; la pretesa che il tecnico di fiducia dei condòmini COGNOME e NOME assumesse l’obbligo di rilasciare e mantenere adeguata garanzia sull’intero impianto rappresentano oneri, a giudizio insindacabile della Corte di merito, a carico dei condòmini destinati a bilanciare la loro indiscussa libertà di scelta – che caratterizza ed esprime il diritto di proprietà individuale -con l’altrettanto indiscussa necessità di preservare, nell’àmbito di una comunità condominiale, beni, enti, impianti comuni e relativo funzionamento insicurezza.
4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 5), cod. proc. civ. concernente il diritto di scelta esercitato dai ricorrenti e comunicato in termini alla società appaltatrice con violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in tema di disponibilità delle prove. Risulta in atti che i signori COGNOMECOGNOME avessero messo al corrente l’amministratore e GSM, nei tempi indicati in delibera, del fatto che essi non avrebbero esercitato la scelta tra i citofoni individuali acquistabili da GSM, come pure richiesto in delibera, ma avrebbero acquistato autonomamente il citofono compatibile con l’impianto comune. Ne consegue che da tale comportamento non avrebbe potuto il giudice di seconde cure far derivare una scelta loro imputabile, all’origine del danno lamentato (mancato allaccio), trattandosi semmai di esercizio di un diritto.
Il motivo è inammissibile ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame , poiché l’atto di appello è stato notificato il 20.07.2018), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
5. Con il quinto motivo, infine, si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3), cod. proc. civ. e in particolare degli artt. 2043, 2059 cod. civ. in tema di responsabilità per fatto illecito e risarcibilità del danno conseguente, nonchè degli artt. 92, comma 2, e 116 cod. proc. civ. in tema di mancata compensazione e ingiusta condanna dei ricorrenti alle spese legali nei giudizi di primo e secondo grado. I ricorrenti sottolineano che la condotta illecita tenuta dai resistenti e sanzionata dall’art. 2043 cod. civ. deriva dall’aver ostacolato ai condòmini Giurato e Meli l’esercizio del diritto di scelta e di usufruire del servizio citofonico condominiale (al quale pure i ricorrenti contribuivano con la loro quota
di spesa). Ha errato pertanto, la Corte d’appello nel ritenere che il danno sofferto dai ricorrenti per il perdurante mancato allaccio all’impianto citofonico comune sia derivato dalla condotta ad essi deliberatamente tenuta in piena autodeterminazione. Si tratta, invece, di un pregiudizio concreto che eccede la normale tollerabilità, causato dalle condotte lesive dei resistenti, con conseguente obbligo del soggetto danneggiante al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., cui si deve aggiungere l’ingiustificata mancata partecipazione dei resistenti al procedimento di mediazione obbligatoria. Con un’ulteriore, diversa censura, i ricorrenti lamentano la mancata compensazione delle spese legali, in quanto ricorre l’ipotesi di soccombenza reciproca. Deducono i ricorrenti a tale ultimo proposito, che sia il giudice di primo che di secondo grado, hanno di fatto accolto la domanda attorea statuendo «il diritto degli attori di allacciarsi all’impianto videocitofonico condominiale a mezzo dell’installazione di citofoni scelti in via autonoma »: diritto che le controparti hanno sempre contestato nei loro scritti difensivi.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto alla prima doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno: come sopra argomentato., il giudice del merito non ha rilevato nessuna condotta illecita; di conseguenza, nessun danno poteva essere riconosciuto ai ricorrenti.
Quanto all ‘asserita ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione delle spese legali: come sopra rilevato, la Corte territoriale ha considerato «non in discussione» il diritto di scelta autonoma riguardo all’instal l azione dell’impianto citofonico individuale, tanto da qualificare l’azione come risarcitoria da atto illecito (v. sentenza p. 12, righi 10-11), discutendosi solo delle
modalità di esecuzione della delibera asseritamente idonee a causare agli appellanti un danno da isolamento.
Ne deriva che non è ravvisabile nessuna soccombenza reciproca e, quindi, nessuna possibilità di attribuzione di spese alla parte appellante (parzialmente) vittoriosa.
In definitiva, la Corte d’Appello, avendo rigettato integralmente l’appello, ha correttamente applicato la regola della soccombenza e , quindi, la sentenza si sottrae a censura in sede di legittimità (per tutte: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 – 02).
In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 3.500,00 per compensi a favore RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME e in €. 3.000,00 a favore del Condominio INDIRIZZO Milano, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15% a favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.