Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5148 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 326-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1416/2024 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata in data 18/07/2024;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 12.8.2019 RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Verona, lamentando lo spoglio di alcune vetture che la convenuta non aveva restituito, dopo averne eseguito il trasporto.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, eccependo il diritto di ritenzione dei beni trasportati sino al saldo delle proprie spettanze e dando atto che, per tale titolo, il Tribunale di Verona aveva emesso decreto ingiuntivo di pagamento n. 368/2019 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società controllata al 100% dalla società ricorrente.
Con provvedimento del 4.4.2020 il ricorso veniva accolto dal Tribunale, che riteneva non sussistere alcun rapporto tra la controllante tedesca e la società italiana destinataria della pretesa di pagamento di RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima proponeva reclamo, che veniva rigettato con ordinanza del 19.11.2020.
Veniva quindi incardinato il giudizio di merito, che a sua volta si concludeva con sentenza n. 139/2023, di accoglimento della domanda di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Interponeva appello avverso detta decisione l’odierna ricorrente e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1416/2024, rigettava il gravame, ritenendo che la responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. si applica solo nel caso di mala gestio da parte della società controllante, e non costituisce una forma di tutela del ceto creditorio della controllata, e ravvisando l’inapplicabilità alla fattispecie del diritto di ritenzione previsto a favore del trasportatore, stante la
differenza tra soggetto titolare dei beni trasportati (società tedesca, controllante) e soggetto nei cui confronti era maturato il credito (società italiana, controllata).
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2576, 2761 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità alla fattispecie del diritto di ritenzione previsto a favore del trasportatore, ritenendolo operante nel solo ambito concernente il rapporto negoziale tra la RAGIONE_SOCIALE, che aveva commissionato il trasporto, e l’odierna ricorrente, e non anche nei confronti della società tedesca, titolare delle vetture trasportate. Ad avviso della odierna ricorrente, il diritto di ritenzione previsto dal combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 c.c. si applica erga omnes e dunque nei confronti di chiunque richieda la restituzione della cosa trasportata o depositata.
La censura è fondata.
Il diritto di ritenzione previsto dal combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 c.c. si applica nei confronti di chiunque alleghi un diritto alla restituzione del bene. La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare una specifica forma di tutela al credito di determinati soggetti, che eseguono una determinata prestazione (di trasporto di cose, nella specie) non necessariamente su incarico del proprietario dei
beni, ma anche di terzi. Va richiamato, in proposito, il principio, affermato da questa Corte, secondo cui ‘Il privilegio, a favore del depositario, sulle cose che egli detiene per effetto del deposito ed a garanzia dei crediti derivanti dal deposito, è opponibile anche ai terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora il depositario sia stato in buona fede, abbia, cioè, ignorato l’esistenza di tali diritti’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 05/07/1969, Rv. 342026). Il principio affermato dalla pronuncia appena richiamata, relativa ad una fattispecie di deposito di beni nei magazzini generali, è applicabile anche all’ipotesi del trasporto di cose, essendo identica la disposizione normativa di riferimento.
La specifica ratio di tutelare il credito del trasportatore, del resto, è stata ribadita anche più recentemente da questa Corte, mediante affermazione dell’ulteriore principio secondo cui ‘In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l’art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 10/05/2012, Rv. 622342; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13905 del 28/06/2005, Rv. 582566). In sostanza, il privilegio di cui al combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 c.c. si applica, indistintamente, a tutte ‘… le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3108 del 24/03/1998, Rv. 513931) senza che il diritto di ritenzione, in ipotesi di trasporto di pluralità di beni, debba necessariamente essere esercitato su una parte di essi, in proporzione al valore del credito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3053 del 25/05/1979, Rv. 399408).
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: ‘In presenza di crediti del trasportatore -o del depositario, o del sequestratarioderivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto -o deposito, o custodia dei beni sequestrati- il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati -o depositati, o sequestrati-, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto -o deposito, o sequestro- di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario’ .
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale la società ricorrente ha denunziato la violazione degli artt. 2359, 2497, 2497 bis , 2497 sexies c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’operatività della responsabilità della società controllante per i debiti contratti dalla società controllata, non ravvisando l’unitarietà della direzione delle sue entità, l’una di diritto tedesco, controllante, e l’altra di diritto italiano, controllata.
Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la fattispecie, adeguandosi al principio di diritto sopra indicato e verificando, da un lato, se il trasportatore versasse in buona o mala fede, e, dall’altro lato, se nella fattispecie i beni trasportati da RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima ritenuti in applicazione del privilegio di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c. fossero, o meno, oggetto di un rapporto negoziale di trasporto unitario, ancorché eseguito mediante plurime prestazioni, senza che possa aver rilievo la coincidenza soggettiva tra il soggetto
che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che pretenda, a qualsiasi titolo, di aver diritto alla consegna del bene trasportato.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME