Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5398  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5227 – 2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME -c.f.  CODICE_FISCALE –  COGNOME  NOME -c.f.  CODICE_FISCALE –NOME COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, alla INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in  persona  del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso l ‘ordinanza del 10.11.2020 della Corte d’Appello di Messina , udita la relazione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, comproprietari dei terreni in territorio del Comune di Terme Vigliatore in catasto al foglio 3, particelle n. 350 e n. 1082, convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Messina il Comune di Terme Vigliatore, così proponendo opposizione avverso la determinazione  dell’indennità di espropriazione  di talune porzioni dei medesimi terreni.
Premettevano che sin dal 2002 i terreni di loro proprietà erano stati destinati all’esecuzione  dei  lavori  di  ‘riqualificazione  area  urbana  a  servizio  del  sito archeologico di località San NOME‘ ; che con delibera della Giunta municipale n. 139 dell’8.11.2017 il Comune di Terme Vigliatore aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica ed aveva dichiarato la pubblica utilità dell’opera (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premettevano che con provvedimento del 20.11.2017 il Comune di Terme Vigliatore aveva determinato l’indennità da corrispondere ad essi opponenti e che  con  decreto  n.  1  del  2018  il  dirigente  r esponsabile  dell’ area  tecnica  del Comune aveva disposto l’espropriazione definitiva di mq. 309,50 , limitatamente
alla particella n. 350, e di mq. 31,60, limitatamente alla particella n. 1082 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi  e sponevano  che  il  valore  venale  a  mq.  offerto  dall’ ente  espropriante doveva considerarsi senz’altro incongruo.
Chiedevano quindi farsi luogo alla quantificazione della giusta indennità di espropriazione.
Resisteva il Comune di Terme Vigliatore.
Con  ordinanza  del  10.11.2020  la  Cort e  d’Appello  di  Messina  dichiarava cessata  la  materia  del  contendere  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse  e compensava le spese di lite.
Premetteva  la  corte  che  all’udienza  del  14.10.2019  il  Comune  aveva dichiarato che ‘con determina n. 482 del 30.9.19 era stata approvata una perizia di variante con la quale la strada, che interessava il terreno dei ricorrenti, era stata eliminata’ (così ordinanza impugnata, pag. 2) ; altresì, che nelle note per l’udienza  del  19.10.2020  i  ricorrenti  avevano  rappresentato  che  ‘il  Comune aveva in corso la pratica di retrocessione’ (così ordinanza impugnata, pag. 2) .
Indi la corte evidenziava che le surriferite circostanze -ovvero la modifica del progetto dell’opera pubblica e l’eliminazione della strada  palesavano indubitabilmente che le porzioni espropriate sarebbero state retrocesse, benché l’ iter della retrocessione non fosse stato completato, e davano ragione, dunque, della  cessazione  della  materia  del  contendere  per  sopravvenuta  carenza  di interesse (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il  Comune  di  Terme  Vigliatore  ha  depositato  controricorso;  ha  chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 183, 4° co., e 702 ter cod. proc. civ.
Premettono che avevano formalmente comunicato che avrebbero aderito alla retrocessione,  unicamente  qualora  fosse  stata  modificata  la  destinazione urbanistica dei terreni (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premettono  che  all’udienza  del  19.10.2020  hanno  chiesto  un  rinvio  e parimenti il Comune RAGIONE_SOCIALE Terme Vigliatore nelle note per l’udienza del 19.10.2020 aveva chiesto un rinvio (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deducono quindi che si è al cospetto di un’ordinanza ‘a sorpresa ‘, siccome in alcun modo le parti avevano richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deducono,  ad  ulteriore  riscontro  della  natura  ‘a  sorpresa’  dell’impugnata ordinanza, che nel verbale d ‘udienza del 19.10.2020 la corte d’appello aveva riservato il procedimento e non la decisione (cfr. ricorso, pag. 6) .
7. Con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 112, 281 quinquies e 702 ter cod. proc. civ.
Deducono  che  la  Corte  di  Messina  ha  deciso  il  giudizio  senza  invitare previamente le parti alla precisazione delle conclusioni ovvero alla discussione (cfr. ricorso, pag. 6) e che siffatta formalità si sarebbe imposta nonostante il carattere sommario del rito innanzi alla corte d’app ello (cfr. ricorso, pag. 7).
Deducono che in sede di conclusioni avrebbero senz’altro rappresentato che il loro interesse non era stato soddisfatto (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il terzo motivo i ricorrenti denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
Deducono che la dichiarazione  di  cessazione  della  materia  del  contendere postula un’esplicita con corde richiesta delle parti, che, viceversa, nella specie neppure implicitamente vi è stata (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono  del  resto  che  all’udienza  del  19.10.2020  era  stato  a  verbale richiesto congiuntamente da ambedue le parti un rinvio, giacché il provvedimento di retrocessione, satisfattivo degli interessi di essi ricorrenti, non era stato -siccome aveva dato atto lo stesso Comune di Terme Vigliatore assunto (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono  che  la  corte d’appello non  ha  tenuto  conto  che  unicamente  il perfezionamento del procedimento di retrocessione avrebbe potuto comportare la cessazione della materia del contendere (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con i l quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione de ll’ art. 47 d.P.R. n. 327/2001.
Deducono che la retrocessione costituisce un diritto dell’espropriato, ossia in caso di mancato utilizzo del terreno l’espropriato ha facoltà può -chiedere la retrocessione (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deducono quindi che la Corte di Messina ha erroneamente assunto che la retrocessione  si  realizza  automaticamente,  ‘solo  perché  si  è  modificato  il progetto de ll’opera’ (così ricorso, pag. 9) .
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che la Corte di Messina non ha tenuto conto delle risultanze dei verbali  di  causa,  da  cui  emergeva  che  la retrocessione  non  si era  verificata, siccome  non  risultava  integrata  la  condizione  da  essi  posta  ai  fini  della retrocessione (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da disaminare contestualmente,  siccome  senza  dubbio  connessi,  sono,  nei  termini  che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo motivo, del secondo motivo e del quinto motivo.
Vanno premessi i seguenti insegnamenti di questa Corte.
In primo luogo, l’insegnamento a tenor del quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del bene presuppone la validità e la perdurante efficacia  del  decreto  di  espropriazione  e  consiste  nel  diritto potestativo attribuito al proprietario dell’immobile espropriato , ma non utilizzato per la realizzazione dell ‘ opera pubblica a causa di un fatto verificatosi ‘ ex post” [è il caso di cui alla presente controversia] , di chiedere all ‘ autorità giudiziaria
che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ‘ ex nunc ‘ (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25825) .
In secondo luogo, l’insegnamento a tenor del quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso; in mancanza di tale accordo, l ‘ allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell ‘ inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell ‘ azione, dichiarandone l ‘ infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16150; Cass. sez. lav. 30.1.2014, n. 2063) .
In questo quadro non può che darsi atto che duplice è stato l’ ‘ error ‘ in cui è incorsa la Corte di Messina.
Da un canto, le parti in lite non si erano date reciprocamente e concordemente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Del  resto,  i  ricorrenti  con  le  note  depositate  per  l’udienza  del  19.10.2020 avevano riferito di aver ‘comunicato sin dal febbraio 2020 seppur informalmente all’ufficio  tecnico  [del  Comune  di  Terme  Vigliatore]  le  condizioni  alle  quali accettavano  la  retroce ssione’,  tant’è  che  avevano  formulato  richiesta  di  un ‘ultimo  rinvio  affinché  si  possa  completare  la  pratica  di  retrocessione’ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Cosicché  si  delinea  il  denunciato -con  il  terzo  mezzo  ‘vizio  di  attività’ correlato alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., cui la Corte di Messina è incorsa,  appunto,  allorché  ha  dichiarato  la  cessazione  della  materia  del contendere.
D ‘altro canto, la sopravvenuta eliminazione, con la determina n. 482 del 30.9.2019, della strada interessante i terreni di proprietà dei ricorrenti e la circostanza, rappresentata dai ricorrenti nelle note per l’udienza del 19.10.2020 , per cui ‘il Comune aveva in corso la pratica di retrocessione’ (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2) , non valevano e non valgono di per sé ad integrare la retrocessione dei terreni e dunque il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire, ad opporsi alla stima.
La configurazione in guisa potestativa del diritto dell’espropriato alla retrocessione  in  ipotesi  di  mancata  realizzazione  dell’opera  pubblica  o  di pubblica  utilità  rimette  rigorosamente  alla  valutazione  dell’espropriato  la richiesta di restituzione del bene espropriato.
Cosicché l’affermazione della Corte di Messina secondo cui ‘i dati riportati evidenziano chiaramente che esso debba essere retrocesso’, rende manifesto l’
‘ error in iudicando ‘ sub specie di ‘falsa applicazione’ dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 in cui la medesima corte d’appello è incorsa.
I n  accoglimento  e  nei  limiti  dell’accoglimento  del  terzo  e  del  quarto motivo di ricorso l’ordinanza del 10.11.2020 della Corte d’Appello di Messina va cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In  dipendenza  del  buon  esito  del  ricorso  non  sussistono  i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi l’ordinanza del 10.11.2020 della Corte d’Appello di Messina e rinvia  a lla  stessa  corte  d’appello in  diversa  composizione  anche  ai  fini  della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte