Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
Oggetto:
intermediazione finanziaria swap
AC – 9/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08624/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1445/2019, pubblicata il 30 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che l’ aveva condannata a pagare, in favore della RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 41.574,30, oltre accessori, per effetto della dichiarata nullità, ai sensi dell’ art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., del contratto quadro di investimento stipulato tra le parti in data 20 luglio 2011 e del successivo contratto di swap sottoscritto in data 27 luglio 2011, per omessa previsione del diritto di recesso in favore dell’investitore in contratti stipulati fuori sede.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Le parti hanno anche presentato memorie.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che le disposizioni previste dall’art. 30, comma 6, del d. lgs. n. 58 del 1998 (in prosieguo: T.U.F.) e segnatamente l’avviso della facoltà di poter esercitare il diritto di recesso spettante all’investitore, trovano applicazione anche quando la vendita fuori sede abbia luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso dal collocamento, come del resto espressamente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13905 del 2013; b) che l’art. 56quater del d.l. 21/6/2013, n. 69, convertito dalla l. 9/8/2013, n. 98, laddove , modificando l’art. 30, comma 6, T.U.F., prevede il diritto di recesso dell’investitore anche per i servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. a). T.U.F. , trova applicazione anche per i contratti stipulati prima della data del 1° settembre 2013, ivi indicata; c) che la circostanza che l’ordine di acquisto faccia riferimento a un contratto quadro precedentemente stipulato dalle parti e che si tratti di contratto di swap non standardizzato, non toglie rilevanza alla centralità dell’avviso della facoltà di recesso, quale garanzia di una scelta ponderata dell’investitore, e non già propiziata dall’effetto sorpresa associato all’offerta fuori sede .
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente respin ta l’eccezione d’ inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Invero, la censura non è affatto carente del requisito di specificità, come eccepito, ma contiene una adeguata critica della sentenza impugnata per due ordini di ragioni ben individuabili:
aver e la Corte d’appello ritenuto applicabile l’esercizio dello ius poenitendi nonostante difetti, nella specie, la ratio di tutela dell’investitore posta a base della nullità dalla norma come interpretata da Cass. S.U. 13905/2013, la quale estende, sì, l’applicazione dell’art. 30, commi 6 e 7, T .U.F. a ogni vendita di strumenti finanziari, anche se avvenuta in esecuzione di un comune servizio d’investimento, ma a condizione -sottolinea la ricorrente -che ‘ricorra la stessa esigenza di tutela’ : esigenza nella specie non sussistente, dato che -com’era incontestato e come essa ricorrente si era offerta comunque di provare -le trattative tra le parti si erano protratte per due mesi, approdando infine alla stipula di un contratto IRS over the counter , cioè non standardizzato ma specificamente concordato tra le parti, a copertura del rischio di aumento dei tassi assunto dalla società con la stipula, in quel contesto, di un finanziamento a tasso variabile della durata di sei anni con il Mediocredito Italiano RAGIONE_SOCIALE;
aver escluso che l’art. 56 -quater del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, modificativo dell’art. 30 T .U.F., abbia chiarito che per le vendite di strumenti finanziari effettuate in esecuzione di servizi di investimento di cui all’ art. 1, comma 5, lett. a), del T.U.F., l’applicazione dell’art. 30, comma 6, del predetto decreto sarebbe riservata ai soli contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 (dunque non anche al contratto per cui è causa, che è anteriore a tale data).
La censura sub a) è fondata, dovendo darsi continuità a ll’indirizzo di recente affermato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 2675 del 29 gennaio 2024, ove si è condivisibilmente rilevato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13905 del 2013, pur affermando che il diritto di recesso deve essere espressamente
rappresentato all’ investitore in ogni ipotesi in cui l’ investimento venga effettuato ‘fuori sede’ , ha tuttavia precisato che l’estensione dell’operatività del diritto di recesso non ha luogo automaticamente e in ogni caso, ma solo a condizione che ricorra l ‘ esigenza di tutela prevista dalla norma; esigenza che può in concreto dirsi non sussistente ove l’investimento rientri in una più complessa operazione economica, che consenta di ritenere escluso quell’effetto ‘sorpresa’ costituente la ragion d’essere del diritto di recesso a favore dell’investitore .
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha invece fornito un’ interpretazione troppo lata dell’applicabilità del diritto di recesso in discussione, omettendo di accertare nel merito la sussistenza in concreto, secondo quanto allegato dall’intermediaria, dell’esigenza di tutela dell’investitore dall’ effetto sorpresa con i connessi rischi di assumere una decisione non adeguatamente meditata.
La censura sub b), che la ricorrente definisce subordinata alla precedente, resta assorbita.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l’investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell’intera operazione, sì da escludere l’effetto di ‘sorpresa’ che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi . Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.