Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso di NOME COGNOME (dipendente a tempo determinato del Teatro Massimo Bellini di Catania, di seguito EAR, con mansioni di primo violoncello), ha ritenuto fondata la domanda proposta dal medesimo in relazione alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto prot. n. 1901 del 3.5.2012, al quale era conseguita la decadenza dal diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del CCNL; ha invece res pinto la domanda di annullamento della contestazione artistico-professionale n. 742 del 10.2.2012.
La Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale rispettivamente proposti da NOME COGNOME e dall’EAR avverso tale sentenza.
La Corte territoriale ha innanzitutto rilevato che l’ente aveva effettuato la contestazione n. 741 per la violazione del codice di abbigliamento e la n. 742 per la carente esecuzione dell’opera ‘Carmen’, e che a tali atti avevano fatto seguito le note nn. 1901 e 1902 del 3.5.2012 con cui era stata comminata la decadenza dal diritto di precedenza.
In ordine alla contestazione artistico-professionale, ha escluso che l’irrogazione della contestazione che inibisce il diritto di precedenza previsto dall’art. 1 del CCNL divenga definitiva solo a seguito della procedura di verifica prevista dall’appendice 5 del CCNL, in quanto la procedura di verifica previ sta dall’art. 9, comma 5 della legge n. 498/1992 riguarda la diversa fattispecie dei contratti a tempo indeterminato ed è incompatibile con il contratto a tempo determinato, caratterizzato dalla ‘stagionalità’; ha evidenziato che nel caso di specie i cinque mesi per il miglioramento professionale, relativi alla prima fase della procedura di verifica previsti dall’appendice 5 del CCNL, sarebbero scaduti
dopo la scadenza del contratto a tempo determinato, e che l’invito al COGNOME di attestarsi ai necessari livelli professionali a partire dalla messa in scena della ‘Tosca’ era diretto a sollecitare le adeguate pre stazioni professionali al musicista nella fase di esecuzione di quello specifico contratto stagionale.
Riguardo al secondo motivo di appello, con cui il COGNOME aveva lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della definitività del diritto di precedenza nelle successive assunzioni dopo il primo triennio di assunzioni stagionali, sulla base dell’ accordo applicativo del 29.7.2003 siglato dalle OOSS riguardo all’applicazione dell’art. 1, commi 3 e 4 del CCNL , ha osservato che secondo la lettera B dei criteri applicativi concordati da RAGIONE_SOCIALE e Organizzazioni sindacali, il diritto di precedenza acquisito per il mero decorso del termine si perde a seguito delle contestazioni ed ha pertanto ritenuto che deve trattarsi delle contestazioni successive al primo triennio.
Ha infine ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dall’EAR, relativo alla sanzione disciplinare irrogata per violazione del codice di abbigliamento; ha in particolare ritenuto che la contestazione fosse stata modificata in sede di irrogazione ed ha ritenuto indimostrato il dedotto inadempimento, peraltro non chiaro a fronte della diversità tra il fatto contestato e quello oggetto della sanzione.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’EAR è rimasto intimato.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi, degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ .; omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il COGNOME avesse fondato le domande proposte nel ricorso introduttivo sulle disposizioni di cui all’appendice n. 5 al CCNL e di avere erroneamente ritenuto che l’appello riguardasse tale disposizione; si evidenzia che secondo la deduzione
contenuta nel ricorso di primo grado, la contestazione artistico professionale consta di una specifica procedura di verifica finalizzata alla verifica del miglioramento artistico, che nel caso di specie era stato positivamente riscontrato.
Sostiene il ricorrente che per tali ragioni l’ente aveva ritenuto di non proseguire nel procedimento di accertamento, e non aveva dunque completato la procedura prevista dallo stesso Teatro, che si era riservato di valutare il mancato raggiungimento dei livelli di idoneità per l ‘adozione dei provvedimenti del caso.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare che il COGNOME non era stato più destinatario di contestazioni o verifiche di idoneità nei nove spettacoli (18 recite) successivi alla contestazione, avendo anzi riportato giudizi lusinghieri, e che l’ente non aveva dato alcun seguito, con la procedura d i controllo o verifica, alla contestazione n. 742 del 10.2.2012.
Si duole della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dell’insufficienza e dell’illogicità delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata; critica la sentenza impugnata in quanto aveva considerato solo l’allegato 5 al CCNL di settore e d aveva erroneamente interpretato l’art. 1, comma 4 del CCNL, senza considerare che anche per la contestazione artistico professionale deve essere garantito il diritto alla difesa del lavoratore.
Aggiunge che il Teatro aveva errato in quanto aveva rimesso la decisione del 3.5.2012 prot. n. 1902, facendo proprie le indicazioni del maestro COGNOME e non ritenendo satisfattiva la giustificazione del COGNOME, senza rispettare la nota di contestazione e ponendo in essere un procedimento analogo a quello disciplinare, in quanto non aveva espresso alcuna valutazione e alcun effettivo accertamento e controllo professionale in ordine ai livelli raggiunti.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ; omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto di precedenza si acquisisce decorso il primo triennio ma si perde qualora il
lavoratore subisca contestazioni successive al primo triennio, così come non sorge nel caso in cui la contestazione avvenga durante il triennio.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato in modo sfavorevole al lavoratore le norme contrattuali, senza considerare il punto A dei criteri applicativi, che unitament e all’art. 1, comma 4, del CCNL costituisce la fonte di regolamentazione del diritto di precedenza.
Evidenzia che il ricorrente era idoneo da quattro anni e che al momento della contestazione si trovava nel quinto anno.
Sostiene che in forza dell’art. 1, comma 4, del CCNL, interpretato dal punto A dei criteri applicativi, il lavoratore dopo la terza stagione ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali purché non abbia dato luogo a contestazioni, ma non prevede la perdita del diritto di precedenza.
Le censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. sono inammissibili, in applicazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ.
Infatti la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Sono altresì inammissibili le censure relative all’illogicità e all’insufficienza della motivazione.
Infatti, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Anche nella restante parte la prima censura è inammissibile.
Nel sostenere che la mancata prosecuzione del procedimento finalizzato all’efficacia della contestazione artistico professionale era dipesa dal positivo riscontro del ‘miglioramento artistico’ del COGNOME, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto che, ai fini della decadenza dal diritto di precedenza, era nel caso di specie sufficiente la contestazione ed ha osservato che l’invito ad attestarsi ai necessari livelli professionali a partire dalla messa in scena della ‘Tosca’ non atteneva a carenze professionali dei singoli componenti, ma era diretta a sollecitare le adeguate prestazioni professionali al musicista nella fase di esecuzione dello specifico contratto stagionale.
La censura lamenta la violazione del diritto alla difesa e prospetta che nel caso di specie il procedimento finalizzato all’efficacia della contestazione artisticoprofessionale si era concluso, avendo l’ente Teatro positivamente riscontrato il ‘miglioramento artistico’ del COGNOME : si tratta tuttavia di questioni che non risultano affrontate dalla sentenza impugnata e la parte non deduce specificamente in quale atto, in quali termini ed in quale fase essere sarebbero state proposte; inoltre la censura fa leva su documenti che non risultano adeguatamente trascritti, né emergono nel loro specifico contenuto dalla sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19874/2018 hanno chiarito che nel giudizio di cassazione, avente per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni
rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
6. Il secondo motivo è infondato.
L’art. 1, comma 4, del CCNL prevede che il dipendente ‘a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali -senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione -purché non abbia dato luogo a contestazioni artisticoprofessionali o disciplinari’.
La contestazione artisticoprofessionale nell’ambito del rapporto a tempo determinato impedisce il sorgere del diritto di precedenza, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.
Il criterio applicativo B così prevede: ‘B) Ferma restando la vigente normativa contrattuale secondo cui il diritto di precedenza viene meno qualora il lavoratore abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o sia incorso in sanzioni disciplinari, le parti si riservano di esaminare, nel corso del secondo biennio contrattuale, la possibilità di prevedere un termine massimo di durata del diritto di precedenza e, alla scadenza del temine, appositi meccanismi confermativi del diritto ‘.
Tale criterio ha dunque interpretato la normativa contrattuale nel senso che il diritto di precedenza non viene acquisito in via definitiva, ma viene meno
qualora il lavoratore abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o sia incorso in sanzioni disciplinari e la Corte territoriale si è attenuta a tale interpretazione, non rilevando in contrario il contenuto del precedente criterio applicativo A , relativo all’acquisizione del diritto di precedenza dopo il triennio.
L ‘ assunto del ricorrente (risultante dal secondo motivo di appello, per come riportato nella sentenza impugnata), secondo cui una volta decorso il triennio, qualsiasi contestazione di qualsivoglia natura diventa irrilevante, avendo il lavoratore acquisito definitivamente il diritto di precedenza, non rispecchia il dato letterale e la ratio della disposizione, nella lettura che ne ha fatto la Corte, ed è dunque infondato.
Il criterio applicativo B prevede inoltre una riserva per le parti contrattuali di prevedere un termine massimo di durata del diritto di precedenza e, alla scadenza del temine, appositi meccanismi confermativi del diritto, ma si tratta di una facoltà che le parti stipulanti hanno inteso riconoscersi di meglio definire il diritto di precedenza, senza tuttavia che ciò infici la coerenza dell’interpretazione data dalla Corte alla prima parte della disposizione, circa la perdita del diritto in caso di eventuale contestazione artistico professionale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della