Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
1.La Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME (docente di ruolo dello strumento basso-tuba ripetutamente reclutato dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con contratti di lavoro autonomo a tempo determinato) avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento del suo diritto di precedenza nella scelta del personale da assumere a tempo determinato a decorrere dalla stagione lirica 2011/2012, nonché la condanna della Fondazione al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 46.300,00, o in subordine attraverso una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., oltre al risarcimento del danno da perdita di chance.
Il COGNOME aveva dedotto di avere partecipato, all’inizio della stagione lirica, alle selezioni indette nelle date del 31.3.1995, 25.1.2008 e 1.10.2012 dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ai sensi dell’art. 1 del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per il reclutamento del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di avere conseguito l’idoneità in tutti e tre i casi, e di essersi classificato nel 1995 al terzo posto, nel 2008 al primo posto e nel 2012 al primo posto ex aequo con altri due professori di orchestra; aveva poi lavorato con la qualifica di professore di orchestra dalla stagione lirica 2008/2009 alla stagione lirica 2014/2015.
Aveva lamentato che dalla stagione lirica 2012/2013 il numero degli spettacoli per i quali era stato reclutato era via via diminuito e che a partire dal 2015 la Fondazione aveva iniziato a fare ricorso alle sue prestazioni solo occasionalmente; essendo risultato vincitore della selezione del 2008 ed essendo stato reclutato dalla Fondazione per un triennio consecutivo, a partire dalla stagione lirica 2011/2012 o dalla stagione 2012/2013 aveva sostenuto di avere maturato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze
stagionali previsto dall’art. 1 del CCNL e di avere pertanto il diritto ad essere reclutato per tutte le produzioni in cartellone non ancora esaurite al momento della sentenza.
La Corte territoriale ha innanzitutto escluso l’applicabilità del CCNL invocato dal Borgonovi al personale reclutato con contratti di lavoro autonomo ed ha inoltre ritenuto infondate le censure con cui il Borgonovi aveva lamentato l’omessa considerazione, da parte del primo giudice, della contrarietà del comportamento della Fondazione a correttezza e buona fede , nonché l’erroneità delle statuizioni sulla tardività delle deduzioni e delle istanze istruttorie esposte nelle note autorizzate.
Il giudice di appello ha in particolare rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado difettava qualsiasi riferimento alla violazione del principio di buona fede; tale riferimento era stato tardivamente inserito nelle note di replica alla memoria di costituzione della Fondazione, senza modifica delle conclusioni, né il COGNOME aveva chiesto la condanna della Fondazione al risarcimento dei danni determinati dalla violazione del principio di buona fede.
Ha poi osservato che nelle note di replica non erano state avanzate nuove istanze istruttorie e che nella sentenza impugnata mancava qualunque riferimento in tal senso; ha inoltre evidenziato che la questione della contrarietà a buona fede della condotta posta in essere dalla Fondazione non dipendeva dalle deduzioni contenute nella memoria di costituzione della Fondazione stessa, e poteva pertanto essere prospettata già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Avverso tale sentenza il Borgonovi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 420 e 437 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., anche in relazione all’art. 2 Cost., ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 cod.
proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardive e inammissibili le argomentazioni svolte dal Borgonovo in ordine alla necessità di valutare il comportamento della Fondazione alla luce del canone di buona fede.
Sostiene che le argomentazioni contenute nella memoria autorizzata non avevano ampliato il contenuto delle domande proposte, né avevano integrato una domanda nuova, ma avevano costituito mere argomentazioni difensive.
Assume che nel caso di specie dalle allegazioni in fatto era risultato un abuso del diritto e che pertanto la violazione dei canoni di correttezza e buona fede era rilevabile anche d’ufficio.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai generali canoni di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione dei contratti ex artt. 1366 e 1375 cod. civ., anche alla stregua degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il diritto di precedenza debba essere riconosciuto ai soli lavoratori subordinati.
Evidenzia che la necessità di stipulare contratti a tempo determinato di lavoro autonomo era sorta dal divieto contenuto nell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in forza del quale ai docenti dei Conservatori di Musica è preclusa l’assunzione di altri impieghi presso datori di lavoro privati o pubblici, essendo invece consentito ai docenti dei Conservatori, previa autorizzazione del Direttore didattico o del Preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le at tività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell’art. 508, comma 10, del d.lgs. n. 297/1994.
Aggiunge che la norma aggiuntiva all’art. 1 del CCNL aveva equiparato la posizione dei docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale.
Deduce che la Fondazione aveva sempre applicato l’art. 1 del CCNL, in quanto aveva assunto il Borgonovi all’esito della selezione annuale organizzata prima della stagione 2008 e si era attenuta agli esiti della medesima, assumendo il
COGNOME con contratti a termine consecutivi per il ruolo nell’organico orchestrale rispetto al quale era risultato idoneo e solo nel 2012 aveva indetto nuove selezioni ed aveva assunto per gli anni successivi il COGNOME in alternanza con altri vincitori.
Lamenta la violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte della Fondazione, in quanto la protratta osservanza di determinate previsioni contrattuali aveva determinato un legittimo affidamento.
3. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte, nell’interpretare gli atti di causa, e in particolare il ricorso introduttivo del giudizio, ha ritenuto di delineare la causa petendi della domanda di risarcimento del danno ravvisandola nella violazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 1 del CCNL Fondazioni Lirico -Sinfoniche nelle assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali (danno consistito nel mancato reclutamento del Borgonovi per tutte le produzioni in cartellone non ancora esaurite al momento della sentenza quanto meno dalla stagione 2012/2013), e l’ha ritenuta affatto diversa da quella relativa alla violazione del principio di buona fede.
In particolare, ha rilevato che la verifica della violazione del principio di buona fede nello svolgimento del rapporto richiede un accertamento di fatto (utilizzazione del ricorrente per 7 anni in quanto utilmente collocato nella graduatoria degli idonei e diniego dell’applicabilità dell’art. 1 del CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche) diverso rispetto a quello relativo alla violazione del diritto di precedenza (partecipazione alle selezioni annuali per un triennio consecutivo, idoneità e assunzione a tempo determinato).
Dalla sentenza impugnata risulta che questa diversa violazione è stata fatta valere nel giudizio di primo grado solo nelle note di replica, e dunque tardivamente rispetto al ricorso introduttivo del giudizio, nel quale la parte ricorrente ha l’onere di proporre tutte le domande e che della questione non si è affatto occupato il tribunale , avendo anch’esso ritenuto che l’unica domanda proposta fosse fondata sulla violazione del diritto di precedenza.
Ora, pur essendo la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda e degli atti giudiziali attività riservata al giudice di merito ma sindacabile in sede
di legittimità in casi specifici (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. 6/11/2023, n.30770)], è pur sempre necessario che il motivo di ricorso sia formulato con riferimento specifico ad una o più delle ipotesi su richiamate, non apparendo ammissibile una formulazione fondata sulla violazione di norme eterogenee, ora sostanziali ora processuali, ora deducendosi un error in procedendo ora lamentando un error in iudicando.
E’ principio consolidato che i l motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. 14/05/2018, n. 11603; Cass., 26/11/2021, n. 36881).
E si aggiunge che ‘ è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei (…) in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 6/2/2024, 3397).
Nel caso in esame, oltre alla rilevata promiscuità ed eterogeneità delle censure, il motivo di ricorso non rispetta i necessari requisiti di specificità e completezza, previsti anche d all’art. 366 c.p.c., il quale avrebbe imposto al ricorrente di riprodurre quantomeno i passaggi essenziali del ricorso introduttivo del giudizio e della memoria autorizzata, onde consentire a questa Corte di operare un’effettiva verifica dell’entità degli errori contenuti nella sentenza. Ciò a maggior ragione ove si consideri la completezza di disamina in ordine alla novità della questione compiuta dalla corte territoriale.
Tali lacune valgono a precludere l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere
presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME RAGIONE_SOCIALE c/Italia) (cfr. Cass. 04/02/2022, n. 3612; Cass. 06/09/2021, n. 24048).
Questi principi valgono anche nel caso in cui venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore: in tal caso, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. 24/12/2021, 41465, in una fattispecie relativa all’interpretazione dell’originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.c.: giurisprudenza pacifica).
4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione contenuta nell’art. 1 del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche, – secondo cui il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali senza dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione, purché non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari -, non si applichi ai rapporti di lavoro autonomo.
Il giudice di appello, pur avendo rilevato che tale disposizione non contiene alcun riferimento al ‘contratto di lavoro subordinato a tempo determinato’, ha ritenuto superflua la specificazione, in quanto il CCNL regola i rapporti di lavoro dei ‘dipendenti dalle Fondazioni liricosinfoniche’ e si applica esclusivamente al personale assunto dalla Fondazione.
Ha altresì evidenziato che le ulteriori clausole contenute nell’art. 1 del CCNL Fondazioni RAGIONE_SOCIALE, riferite ai contenuti della lettera di assunzione (nella quale devono essere specificati il ‘livello cui il lavoratore viene assegnato’, la ‘durata del periodo di prova’ al ‘libretto del lavoro’) e gli obblighi del lavoratore (che ‘dovrà presentare (…) il libretto di lavoro’ ed è ‘tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio, che dev’essere fissato nella città in cui ha sede la Fondazione, a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare) siano incompatibili con l’instaurazione di un rapporto di lav oro autonomo, presupponendo un rapporto di lavoro subordinato.
Il giudice di appello ha precisato che sul piano semantico il termine ‘assunzione’ (con il quale è intitolato l’art. 1 del CCNL) implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo; ha infine escluso che sia dirimente il riferimento al personale reclutato con contratti di collaborazione o di scrittura professionale contenuto nella ‘norma aggiuntiva’ (secondo cui costoro sono comunque tenuti a garantire l’effettuazione di tut te le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa) al fine di ritenere che la disciplina contenuta nell’art. 1 sia applicabile a tutti i rapporti di lavoro a termine.
La Corte territoriale ha dunque evidenziato che le parti sociali, consapevoli del fatto che i docenti di conservatorio, in quanto pubblici dipendenti, non possono essere reclutati con contratti di lavoro subordinato, hanno inteso introdurre una norma di carattere generale, priva di valore precettivo, che consentisse alla Fondazione di esercitare su tutti i componenti dell’orchestra, a prescindere dalla forma del loro reclutamento, quel potere di coordinamento indispensabile per il buon funzionamento di un’orchestra.
A fronte di tali statuizioni, la censura, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, si limita a riproporre la tesi secondo cui la norma aggiuntiva equipara i docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato ai docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale.
Nell’addebitare alla Corte territoriale di avere attribuito prevalenza alla forma del rapporto piuttosto che alla sostanza e all’effettività, la censura non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata secondo cui era pacifico che i rapporti intercorsi tra le parti erano di collaborazione autonoma, né era stato dedotto che dissimulassero la concreta instaurazione di rapporti di lavoro subordinato; inoltre la censura fa leva sul Protocollo allegato CCNL 2018, inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
Lo stesso ricorrente ha peraltro dedotto che la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel caso di specie era preclusa dal divieto contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 , che non consente ai docenti dei Conservatori di Musica l’assunzione di altri impieghi presso datori di lavoro privati o pubblici, mentre l’art. 508, comma 10, del d.lgs. n. 297/1994 consente, previa autorizzazione del direttore didattico o del Preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Il COGNOME h a dunque riconosciuto che a fronte dell’insussistenza delle condizioni richieste dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, nel caso di specie la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sarebbe stata contra ius ; da ciò consegue logicamente l’impossibilità di configurare i l diritto di precedenza nell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma in ragione della selezione superata nel 2008 e delle successive assunzioni a tempo determinato (ha peraltro evidenziato che le selezioni annuali non erano state indette per un triennio consecutivo).
La censura, secondo cui il diritto di precedenza era sorto in ragione de ll’affidamento ingenerato dalla condotta della Fondazione, che aveva reclutato il Borgonovi per 7 anni consecutivi, non considera da un lato che il reclutamento era avvenuto in forza di contratti di collaborazione (circostanza, questa, che di per sé sola e sclude l’applicazione dell’art. 1 del CCNL), e dall’altro che i principi enunciati da questa Corte sull’affidamento e richiamati nella censura si riferiscono al ritardo di una par te nell’esercizio del diritto, e non alla nascita di
un diritto solo sulla base del principio di affidamento (v. Cass. n. 16743/2021, secondo cui il ritardo nell’esercizio di un diritto, rispetto ai tempi stabiliti nel regolamento negoziale, può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede solo se non rispondendo ad un circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la sola controparte; la pronuncia evidenzia inoltre che in tutte le ipotesi considerate dalla giurisprudenza, l a valutazione dell’atto di esercizio abusivo del diritto deve essere ricondotta ad un ambito di ‘conflittualità’ che faccia perdere di vista gli interessi regolati dal contratto).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4. 000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME