Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4183/2021 r.g., proposto
da
COGNOME NOME NOME elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
-contro-ricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino n. 360/2020 pubblicata in data 25/11/2020, n.r.g. 626/2019, notificata in data 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, unitamente ad altra lavoratrice, esponeva di aver lavorato presso il RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratto di lavoro subordinato a termine, successivamente prorogato, da settembre 2017 al 31/10/2018 e pertanto di avere diritto di prece denza ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 81/20215.
OGGETTO:
assunzipone
a
tempo
determinato – procedure di
reclutamento successive –
RAGIONE_SOCIALE
enti
locali
disciplina
Lamentava che il RAGIONE_SOCIALE, con procedura selettiva indetta in data 20/09/2018, aveva proceduto a nuove assunzioni in violazione del suo diritto di precedenza. Deduceva, infine, di non aver percepito il ‘salario di risultato’, che invece le sarebbe spettato durante il rapporto di lavoro.
Adìva pertanto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE ad assumerla con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mancate, nonché al pagamento del ‘salario di risultato’ nella misura che sarebbe risultata in corso di causa.
2.- Costituitosi il contradittorio, il RAGIONE_SOCIALE eccepiva che la COGNOME aveva partecipato alla procedura selettiva, ma con esito negativo, e che comunque le assunzioni avevano riguardato posti per mansioni che ella non aveva espletato. Inoltre negava l’ applicabilità del c.d. diritto di precedenza, poiché eccepiva di essere soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 176/2016, che all’art. 19 imponeva alle società pubbliche l’adozione di procedure di reclutamento del personale conformi alle modalità e ai principi posti dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.
3.- Il Tribunale rigettava le domande.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua decisione la Corte territoriale affermava:
è incontroverso che il RAGIONE_SOCIALE sia una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, RAGIONE_SOCIALE quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, quelli delle 8 Unités de Communes Valdotaines e quelli del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
secondo lo statuto del RAGIONE_SOCIALE, solo soggetti giuridici di natura pubblica possono estrare a farvi parte come soci;
il RAGIONE_SOCIALE è dunque soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, sicché la selezione del personale deve rispettare l’art. 19 d.lgs. cit., che richiama i principi e le modalità di assunzione vigenti nel pubblico impiego ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001;
l’art. 19 cit. prevede la nullità dei contratti di lavoro conclusi in assenza delle procedure di reclutamento imposte (Cass. n. 19417/2020);
deve pertanto escludersi che in capo ai dipendenti assunti dal RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato sia configurabile il c.d. diritto di precedenza previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 nelle assunzioni a tempo indeterminato;
è irrilevante il fatto che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato a suo tempo instaurato all’esito di procedure selettive, che comunque non hanno avuto natura concorsuale;
ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la RAGIONE_SOCIALE. non è applicabile il diritto di precedenza, ad eccezione del personale reclutato ex art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 165 cit., ossia mediante il collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali sia richiesto il solo requisito RAGIONE_SOCIALE scuola dell’obbligo;
non spetta il ‘salario di risultato’, per il quale il limite delle 184 giornate lavorative non rappresenta il sufficiente presupposto, ma solo requisito per la successiva valutazione dell’ente, che è e resta discrezionale, come previsto dagli artt. 18 e 19 del regolamento del personale e dagli artt. 1 e 3 RAGIONE_SOCIALE delibera n. 100/2016 adottata dal RAGIONE_SOCIALE;
con delibera n. 1/2019 il RAGIONE_SOCIALE ha integrato questo sistema, privilegiando un sistema meritocratico mediante l’attribuzione di punteggi;
la lavoratrice non ha allegato in cosa sia consistita la scorrettezza dell’ente nei suoi confronti;
peraltro dalla documentazione risulta che nell’anno 2018 il ‘salario di risultato’ è stato riconosciuto a un dipendente con contratto a termine ed invece escluso per i dipendenti a tempo indeterminato, a riprova dell’insussistenza di una discriminazione fo ndata sul termine finale del rapporto di lavoro.
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- Il RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
7.- La ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato in due censure, proposte ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘omessa motivazione’, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., 1175, 1176, 1375, 2697 e 2730 c.c., 19 d.lgs. n. 175/2016, 35 d.lgs. n. 165/2001, 24 e 29 d.lgs. n. 81/2015, 12 e 14 disp.prel.c.c. e 97 Cost., nonché del principio del contradditorio e del diritto di difesa, per avere la Corte territoriale omesso di ravvisare una confessione in ordine alla regolarità RAGIONE_SOCIALE selezione in virtù RAGIONE_SOCIALE quale era stata a suo tempo assunta a tempo determinato e di rilevare la mancanza di prova contraria rispetto a tanto.
Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
E’ inammissibile sia per la mescolanza di censure, non chiaramente distinguibili l’una dall’altra, sia laddove sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli atti del RAGIONE_SOCIALE che, a suo tempo, furono prodromici rispetto alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La conformità o meno di tale procedura selettiva alle regole imposte dal d.lgs. n. 175/2016 per l’assunzione di personale è oggetto di una valutazione di merito, come tale interdetta in sede di legittimità.
Il motivo è poi infondato, laddove presuppone un’equiparazione fra la procedura selettiva per l’assunzione a termine e quella per l’assunzione a tempo indeterminato, che non trova alcun fondamento normativo né nel d.lgs. n. 175/2016, né nel d.lgs. n. 165/2 001 richiamato dall’art. 19 d.lgs. n. 175 cit. per l’assunzione a tempo indeterminato.
Quanto poi all’interpretazione dell’art. 19 d.lgs. cit., la Corte territoriale, lungi dall’affermare la necessità sempre ed in ogni caso del pubblico concorso, si è solo limitata a rilevare che la portata imperativa di tale norma è tale, da impedire in radice, nei confronti delle cc.dd. società pubbliche, il riconoscimento dell’invocato diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 in favore di chi sia stato in precedenza assunto a tempo determinato, e comunque da impedire l’ammissibilità di una pronunzia costitutiva del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘omessa motivazione’ e violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1366, 1375, 2697, 2727 e 2729
c.c., 36 e 97 Cost., 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 25 d.lgs. n. 81/2015 e del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere la Corte territoriale escluso il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice a tempo determinato al ‘salario di risultato’.
Il motivo è inammissibile in primo luogo perché sollecita a questa Corte un’interpretazione degli articoli del regolamento del personale del RAGIONE_SOCIALE, che però non costituisce una fonte normativa e, quindi, non è suscettibile di sindacato diretto in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Un’ulteriore ragione di inammissibilità risiede nel fatto che la ricorrente, lungi dall’indicare quali criteri di ermeneutica negoziale sarebbero stati violati ed in quale modo, si limita a fornire un’interpretazione del regolamento del personale meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale. Al riguardo va ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai gi udici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad opera RAGIONE_SOCIALE stessa parte ricorrente. Come è noto, anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto ( ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (t ra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000).
Infine, il motivo è inammissibile perché è volto a sollecitare a questa Corte un apprezzamento in ordine all’asserita scorrettezza con cui il RAGIONE_SOCIALE avrebbe gestito nel tempo l’attribuzione del predetto emolumento, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro, in data 14/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME