Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
La Corte di Appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME (professore di orchestra e dipendente pubblico a tempo indeterminato come insegnante) avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la sua domanda, volta ad ottenere l’accertamento del diritto di precedenza nella stipula dei contratti di collaborazione autonoma professionale ed il risarcimento del danno per la violazione del diritto di prelazione, in relazione all’impegno assunto dalla Fondazione Or chestra Regionale delle Marche (FORM, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, di utilizzare in via prioritaria gli ex soci nei ruoli orchestrali in forza del Protocollo d’Intesa del 19.12.2002 (riconfermato tramite un verbale di accordo del 10.5.2006).
La Corte territoriale ha rilevato che il Protocollo d’Intesa del 19.12.2002 era stato integralmente sostituito dal verbale di accordo del 10.5.2006, con cui il FORM aveva assunto l’impegno di individuare un elenco, con valore di graduatoria, i n base alla posizione assunta dai componenti all’interno del medesimo, di Professori di orchestra da cui attingere prioritariamente per la formazione degli organici necessari con contratti a tempo indeterminato, determinato, o libero professionali, nonché di un Nucleo Stabile (formazione più ristretta rispetto alla graduatoria), composto esclusivamente dai Professori d’orchestra maggiormente qualificati in senso artistico, ovvero maggiormente presenti e disponibili alla definizione di rapporti stabili e pluriennali con l’Orchestra.
Considerato che con successivo accordo del 22.1.2013 era stato definito l’organico di riferimento e le relative qualifiche del Nucleo Stabile e che con l’accordo sindacale del 17.12.2013 era stato definito il nuovo assetto
contrattuale per la disciplina della prestazione lavorativa dei Professori d’orchestra inseriti nel detto nucleo stabile, ha escluso che la disciplina dei rapporti tra gli ex soci della SFM e la FORM fosse stata modificata per unilaterale iniziativa della FORM, essendo intervenuta un’evoluzione contrattuale.
Il giudice di appello ha in particolare ritenuto che le generiche previsioni del maggio 2006 erano state sostituite dalle più specifiche disposizioni successive, incentrate sulla modifica radicale dei criteri di scelta degli aspiranti agli incarichi professionali e sulla crescente valorizzazione dello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) quale strumento per reclutare i componenti dell’Orchestra, ferma restando la facoltà della Fondazione di concludere con chiunque contratti d’opera libero professionale.
Ha inoltre considerato legittima la conservazione del diritto di precedenza in favore degli appartenenti al ‘Nucleo Stabile’, di cui l’originario ricorrente non era mai entrato a fare parte.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
La Fondazione Orchestra Regionale delle Marche ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1230 c.c., in combinato disposto con l’art.1321 c.c. e 1411 c.c. parimenti falsamente applicati e/o violati, quanto alla novazione del protocollo di intesa del 2002 in riferimento all’obbligazione di preferenza in favore dei soci di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di accordi tra le part i sociali, in particolare con l’accordo del 10.5.2006, in relazione all’art.360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato come novazione l’accordo del 10.5.2006, che avrebbe dovuto essere invece qualificato come contratto a favore di terzo.
Evidenzia che, secondo la clausola 2 del Protocollo d’Intesa del 30.6.2002, all’esito della procedura di conciliazione con i soci, il FORM si era riservato la valutazione della possibilità di perfezionare gli accordi di cui allo stesso Protocollo; sostiene pertanto che le conciliazioni dei singoli soci costituiscono adempimento essenziale in sinallagma con l’obbligo assunto da RAGIONE_SOCIALE verso i soci di RAGIONE_SOCIALE.
Deduce che parti dell’Accordo sono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, per essa, i soci che avevano dato corso alle conciliazioni, consegnando a RAGIONE_SOCIALE i relativi verbali.
Lamenta che la Corte non ha esplicato il passaggio logico in forza del quale ha ritenuto che gli accordi tra le parti sociali, dal 2006 in poi, hanno sostituito integralmente un precedente accordo di diversa natura, atteso che la novazione di un contratto può avvenire solo per espressa e non equivoca volontà delle medesime parti contraenti, mentre gli accordi intervenuti dal 2006 in poi erano stati stipulati da parti diverse.
Sostiene che gli accordi tra le parti sociali non potevano novare il contenuto del Protocollo di intesa ed incidere sui diritti quesiti dei soci di RAGIONE_SOCIALE e del ricorrente, che non vi aveva rinunciato ed aveva messo in mora la FORM tutte le volte che si era resa inadempiente all’obbligo assunto.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione del principio generale del ‘favor prestatoris’, in particolare ex art. 2077, comma secondo, cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che il Protocollo d’intesa del 2002 è stato sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in favore di terzi (soci di RAGIONE_SOCIALE) che ne avevano tratto profitto a mezzo di conciliazione in sede protetta con SFM e che l’acquisizione del relativo verbale era il presupposto dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE verso i soci RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che a seguito della conciliazione, il Protocollo è un contratto tra FORM e i singoli professori d’orchestra (soci di SFM), che come il COGNOME ne avevano tratto profitto.
Addebita alla Corte territoriale di avere considerato legittima la sostituzione della clausola contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE ed il socio di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato previsto l’obbligo di preferire il socio negli ‘ingaggi’ dell’orchestra, con una clausola peggiorativa che poneva tale obbligo nel nulla.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. e dell’art. 1362 cod. civ., con violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 cod. civ. e 228 cod. proc. civ., quanto alla novazione del protocollo di intesa del 2002, a seguito di accordi tra le parti sociali, in particolare con l’accordo del 10.5.2006, in relazione all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che l’accordo tra le parti sociali del 10.5.2006 avesse sostituito integralmente il protocollo di intesa del 2002, senza analizzare il contenuto del predetto accordo con le OOSS che esprime, con una condotta concludente di FORM, la consapevolezza del carattere vincolante e ancora attuale del Protocollo di intesa, che aveva sancito il diritto di preferenza nelle assunzioni a termine.
Evidenzia che la comunicazione del 24.12.2018 del procuratore di FORM (con valenza di grave indizio, se non di confessione) aveva riconosciuto che l’accordo sindacale del 2006 non aveva sostituito il Protocollo d’intesa del 2002 e che la comunicazione inviata al Salvemini in data 11.12.2018, con valenza confessoria in quanto era stata sottoscritta dalla parte, aveva negato il diritto all’ingaggio del ricorrente per l’incompatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato full time presso l’istituto sco lastico e rapporti con RAGIONE_SOCIALE
Sostiene che a nulla vale l’accordo tra le parti sociali del 2016 per la definizione degli organici e la ‘disdetta’ di tutti gli accordi aventi ad oggetto la formazione degli organici e le graduatorie, comunicata da FORM alle OOSS, in quanto dichiarazione unilaterale recettizia inviata ad un soggetto diverso dal firmatario del 2002 sulla preferenza ed avente diritto.
Aggiunge che il contratto del 2002, a cui le OOSS erano estranee, non prevedeva alcuna facoltà di recesso in favore di FORM.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss. con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto all’interpretazione degli accordi aziendali del gennaio e del dicembre 2013.
Lamenta la mancata esplicazione dell’iter logico e giuridico che ha condotto la Corte territoriale a ritenere che l’accordo di gennaio 2013 avesse comportato
la ‘conservazione’ del diritto ai soli appartenenti al nucleo stabile, ritenendo che fossero già muniti del diritto di preferenza, e di non avere verificato se fossero anche soci di SFM interessati dal protocollo del 2002.
Considerato che il ruolo del COGNOME era comunque previsto nell’organico orchestrale di riferimento, da integrarsi con rapporti a termine in cui il COGNOME aveva la preferenza, sostiene l’irrilevanza e l’inefficacia del mancato inserimento del nome e della mansione del COGNOME nel nucleo stabile, ai fini del diritto di prelazione previsto dal Protocollo del 2002.
Aggiunge che l’accordo del gennaio 2013, che aveva determinato il Nucleo stabile, aveva conferito una prelazione ad personam ai Professori d’orchestra inseriti nel nucleo stabile e che tale prestazione revocata in quello del dicembre del 2013 per il venir meno della sua ratio a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato dei predetti professori, per i periodi di part-time verticale.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Le censure, nel denunciare la mancata esplicitazione, da parte della Corte territoriale, del l’iter logico in forza del quale ha ritenuto che gli accordi tra le parti sociali dal 2006 in poi hanno sostituito integralmente un precedente accordo di diversa natura e che l’accordo di gennaio 2013 ave va comportato la ‘conservazione’ del diritto ai soli appartenenti al nucleo stabile , non colgono il decisum .
La Corte territoriale ha infatti indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il Protocollo del 2002 è stato sostituito dall’accordo sindacale del 2006, nonché le ragioni della ritenuta evoluzione contrattuale.
In particolare, ha riportato la premessa dell’accordo sindacale del 10.5.2006 nella parte in cui fa riferimento alla ‘evoluzione rispetto agli atti e agli accordi precedentemente siglati’ ed ha sintetizzato il contenuto degli accordi sindacali sottoscritti dalla FORM successivi al Protocollo del 2002.
Ha inoltre osservato che in forza delle previsioni contenute nell’accordo sindacale del maggio 2006 è stato individuato il ‘Nucleo Stabile’ , formazione più ristretta rispetto alla graduatoria, in quanto composta esclusivamente dai Professori d’orchestra maggiormente qualificati in senso artistico ovvero
maggiormente presenti e disponibili alla definizione di rapporti stabili e pluriennali con l’Orchestra; ha sul punto evidenziato che con verbale sindacale del 22.1.2013 era stata attuata la definizione sia dell’organico di riferimento e delle relative qual ifiche, sia del Nucleo Stabile ‘…di professori d’Orchestra che pur nella flessibilità della loro prestazione, fornisca con continuità un significativo apporto qualitativo alla costruzione dell’identità artistica della FORM…’.
Ha aggiunto che l’inserimento di determinati professori (tra i quali non figurava il ricorrente) nel Nucleo Stabile era avvenuto in applicazione dei criteri indicati nel verbale di accordo del 10.5.2006, evidenziando che in forza dell’accordo sindacale del 22.1.2013, al professore era attribuita una prelazione rispetto alla chiamata a rendere la prestazione lavorativa
La Corte territoriale non ha dunque ritenuto necessario verificare se gli appartenenti al Nucleo stabile fossero soci di SFM interessati al Protocollo del 2002, in quanto ha ritenuto dirimente l’integrale sostituzione dell’Accordo del 2002 con il verbale di accordo sindacale del 10.5.2006.
La sentenza impugnata non ha inoltre qualificato come novazione gli accordi successivi al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19.12.2002, né ha qualificato tale Protocollo come contratto a favore di terzo; non menziona conciliazioni in sede protetta sottoscritte tra la RAGIONE_SOCIALE e gli ex soci, non fa cenno ad una comunicazione inviata in data 11.12.2018 da RAGIONE_SOCIALE al COGNOME (con cui gli sarebbe stato negato l’ingaggio per incompatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato fulltime presso l’Istituto Scolastico e l’impegno con la FORM), né ad una comunicazione del 24.12.2018 con cui FORM avrebbe precisato che il Protocollo d’intesa del 19.12.2002 e la successiva integrazione del 10.5.2006 erano stati oggetto di disdetta.
Le censure introducono dunque questioni che non sono state in alcun modo trattate dalla sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19874/2018 hanno chiarito che nel giudizio di cassazione, avente per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni
rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Nel caso di specie le censure, proposte ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non denunciano l’omessa pronuncia; il vizio relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nell’ambito del quarto motivo non può pertanto essere riqualificato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , anche in assenza di un qualsivoglia riferimento alla nullità della sentenza.
In realtà, tutte le censure sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura dell’Accordo del Protocollo del 30.6.2002 e degli accordi sindacali del 22.1.2013 e del 17.12.2013, inammissibile in questa sede a fronte di una motivazione rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da congrua motivazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussist ono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte