Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22868/2024 R.G. proposto da:
NOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa provincia di AVV_NOTAIO , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– resistenti –
Avverso il decreto di convalida ex art. 14, co. 1 bis, d.lgs. 286/98, del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, del 26/8/2024, nel giudizio n. 2021/2024
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, qualificata la richiesta di convalida da parte del AVV_NOTAIO come richiesta ex art. 14, co. 1 bis d.lgs. 286/1998, ed esaminata la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE (decreto di espulsione del Prefetto di AVV_NOTAIO del 23/8/2024, ordinanza di consegna del passaporto emessa dal AVV_NOTAIO il 23/8/2024), ritenuto sussistere le condizioni previste dall’art. 14, co. 1 bis d.lgs. 286/1998 per aver ordinato il AVV_NOTAIO, in luogo del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il RAGIONE_SOCIALE, la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione presso la RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, ha convalidato l’ordinanza del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emessa il 23/8/2024.
Con ricorso del 22/10/2024 il sig. NOME, cittadino bengalese, ha impugnato il decreto del GDP di AVV_NOTAIO, proponendo un motivo di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fi ssata.
In data 5/7/2025 è stata emessa proposta di definizione anticipata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.
La parte ricorrente, con atto del 26/8/2025, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost., degli artt. 6 e 7 Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo ).
1.1) Il ricorrente denuncia la violazione del suo diritto di difesa, come prescritto dall’art. 13 TUI, secondo il quale il Giudice di Pace ‘ provvede alla convalida in udienza camerale, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione in cancelleria del decreto di espulsione, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l’interessato, se comparso, assistito da un difensore».
Si lamenta del fatto che non vi è stata alcuna udienza, né l’invito al sig. COGNOME a nominare un proprio difensore, ciò in chiara violazione RAGIONE_SOCIALEa citata norma e del diritto alla difesa del cittadino straniero, diritto che sarebbe assicurato dalla tempestiva nomina di un difensore di fiducia affinché partecipi all’udienza di convalida del provvedimento.
1.2) Il motivo è in parte fondato.
1.3) Da un lato si rileva che, l’art. 14 co. 1 bis d.lgs. 286/98 prevede:
‘ Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
RAGIONE_SOCIALE‘interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace ‘.
Come rilevato anche nella proposta di definizione accelerata, questa Corte ha già chiarito che, ‘ in tema di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO di applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione l’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del AVV_NOTAIO in lingua nota all’interessato, o in una RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari, ed all’avviso RAGIONE_SOCIALEa possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe questore, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 RAGIONE_SOCIALEa CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio ‘ (Cass. 24013/2020; Cass. 20348/2021 e n. 31466/2023).
Pertanto, è infondata la censura del ricorrente circa la mancata fissazione RAGIONE_SOCIALE ‘udienza per la convalida.
1.4) Dall’altro lato, è fondata la censura del ricorrente di violazione del diritto di difesa.
Già nel ricorso il ricorrente ha cit ato l’ art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e ha lamentato la violazione del suo diritto di difesa per omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione corretta
circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida.
Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 26/8/2025 ha precisato : ‘ Né il decreto di espulsione emesso a carico del sig. NOME da parte del Sig. Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO in data 23/08/2024 e notificato in pari data, né il pedissequo provvedimento del Sig. AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO o la ric hiesta di convalida RAGIONE_SOCIALE‘espulsione al Giudice di Pace contengano gli elementi individuati dalla Suprema Corte adita e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost.280 del 2019 ossia l’avviso RAGIONE_SOCIALEa possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘assistenza del difensore di ufficio e dei recapiti di quello nominato al quale rivolgersi in concreto per esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice trattandosi di procedimento cartolare ‘).
Si osserva che è vero che il provvedimento del AVV_NOTAIO, che il ricorrente ammette essergli stato notificato , contiene l’avviso RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti al GDP, per la convalida, e RAGIONE_SOCIALEa facoltà del ricorrente di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida.
Tuttavia, a fronte di quanto già osservato da questa Corte (come sopra citata: ‘ Tale procedura, come statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione l’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del AVV_NOTAIO in lingua nota all’interessato, o in una RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari, ed all’avviso RAGIONE_SOCIALEa possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe questore, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace ), la mancanza, nella comunicazione di cui all’art. 3, co. 3 e 4, DPR 394/99, di precise indicazioni circa i recapiti dei difensori d’ufficio , la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza cartolare fissata, il numero di ruolo e il Giudice assegnatario del relativo fascicolo RAGIONE_SOCIALEa convalida, rende tale
comunicazione non idonea all’esplicazione concreta del diritto di difesa del ricorrente.
In tal senso si richiama Cass. civ., sez. I, n. 34849 del 29/12/2024: ‘ Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte…( Cass.24013/2020; Cass.2924/2021), in tema di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO di applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. È tuttavia necessario che il contraddittorio cartolare sia assicurato mediante l’applicazione l’art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del AVV_NOTAIO in lingua nota all’interessato, o in una RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari, ed all’avviso RAGIONE_SOCIALEa possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace ‘ .
Ci si riporta alle parole RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. sentenza n. 105/2001: ‘ Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia RAGIONE_SOCIALEa immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani ‘.
Tra tali diritti inviolabili vi è appunto il diritto di difesa (nella specie il diritto di partecipazione effettiva al contradditorio cartolare).
Il ricorso va pertanto accolto.
Il decreto del Giudice di Pace va annullato e la cassazione avviene senza rinvio, perché è venuta meno la possibilità di proseguire il giudizio di convalida- con sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità su constatata -, essendo ormai decorsi i termini perentori per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALEa convalida .
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato il provvedimento passato in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali andranno liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma il giorno 20/11/2025 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME
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