Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28192 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28192 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21672/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
PREFETTO PROVINCIA CATANIA, QUESTORE PROVINCIA CATANIA, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE CATANIA n. 3344/2020 depositato il 28/05/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Per quanto risulta dal ricorso, in data 26/05/2020 il Prefetto della AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale della cittadina argentina NOME, da eseguirsi tramite partenza volontaria entro il termine di giorni trenta ex artt. 1, comma 3, l. n. 68/2007 e 13, d.lgs. 286/1998, ed il AVV_NOTAIO della AVV_NOTAIO ha sottoposto la straniera ad una serie di misure accessorie (consegna del passaporto, obbligo di dimora in Paternò, obbligo di presentazione presso la stazione RAGIONE_SOCIALE Paternò nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10 alle ore 12), informandola che il provvedimento sarebbe stato comunicato entro quarantotto ore al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO ai fini della convalida nelle successive quarantotto ore.
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO.
-Avverso detto decreto la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due motivi; gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. nonché dell’art. 14, comma 1 -bis, d.lgs. 286/1998, poiché il decreto impugnato ha convalidato de plano (in difetto di qualsiasi corredo motivazionale) e inaudita altera parte le misure alternative al trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione, senza che la ricorrente avesse ricevuto comunicazione dell’udienza fissata al 28/05/2020, né potuto designare un difensore di fiducia, o rappresentare le proprie ragioni attraverso un difensore d’ufficio, in quanto non nominato, in violazione dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998 .
2.2. -Il secondo mezzo denuncia la nullità del procedimento, per essere stata cel ebrata l’udienza senza la partecipazione necessaria del difensore , nemmeno d’ufficio, in violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998.
-I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
3.1. -Il vigente art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito TUI) prevede che «l’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito», e la disposizione è stata interpretata come necessità che dell’incombente si dia notizia ad un difensore, comunque nominato, con onere di avviso a quello di fiducia solo ove la nomina di quest’ultimo preceda la fissazione dell’udienza di convalida con atto portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria, altrimenti tenuta alla nomina del difensore d’ufficio (Cass. 2924/2021).
3.2. -Con sentenza n. 280 del 2019 la Corte costituzionale ha chiarito che, attesa la più limitata incidenza sulla libertà personale delle misure alternative al trattenimento presso un Centro Permanenza per i Rimpatri ex art. 14, comma 1, TUI e all’accompagnamento coattivo alla frontiera ex art. 13, comma 4, TUI (la cui convalida avviene in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore, rispettivamente a norma degli artt. 14, comma 4, e 13, comma 5-bis, TUI e in ossequio ai principi stabiliti da Cass. 222/2004 per cui l’art. 24, secondo comma, Cost. esige che lo straniero destinatario del decreto di accompagnamento coattivo sia «ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore»), l’introduzione di un rito più flessibile, a contraddittorio meramente eventuale e cartolare, con attribuzione al difensore della facoltà di depositare documenti e memorie, non presenta vizi di incostituzionalità, a condizione, però che siano rispettate le prescrizioni della normativa regolamentare di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999 (espressamente richiamate dall’art. 14, comma 1-bis TUI) e in particolare: che il provvedimento di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione sia notificato all’interessato unitamente alla traduzione di una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o spagnola; che lo straniero sia «informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano í presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni»; e che sia reso edotto che, «in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio» (cfr. Cass. 24013/2020).
3.3. -Può dunque dirsi che il diritto di difesa così declinato resta soddisfatto nel momento, in cui, con la notifica della misura alternativa al trattenimento, l’ufficio procedente competente per il giudizio di opposizione provveda, in difetto di nomina di un difensore di fiducia, alla nomina di un difensore di ufficio; nomina che, per quanto prospettato dal ricorrente, non è stata disposta, senza che nulla risulti al riguardo dal provvedimento impugnato, che si limita ad attestare la ricorrenza dei presupposti di legge per la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO.
-La conseguente nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa ne comporta la cassazione senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, ult imo comma, secondo periodo, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, essendo ormai decorso il termine entro cui la convalida sarebbe potuta validamente intervenire (cfr. Cass. 12865/2023).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/07/2023.