Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17715 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16462/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO,
-intimato-
avverso PROVVEDIMENTO di NOME COGNOME n. 6076/2024 depositata il 24/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Bari di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Napoli del 22.5.2024 adottato in esecuzione del decreto espulsione emesso dal Prefetto di Napoli.
L’odierno ricorrente deduce che all’esito della comunicazione dei predetti provvedimenti, optava per l’avvocato d’ufficio manifestando, però, l’esigenza di essere difeso da un avvocato uomo. Poiché gli veniva assegnato un difensore di ufficio donna, all’udienza di convalida il GdP prendeva atto del rifiuto dell’odierno ricorrente a partecipare all’udienza , motivata proprio dal fatto che quest’ultimo rifiutava di essere difeso da un avvocato donna, e che, ciononostante l’udienza si teneva ugualmente in assenza dell’odierno ricorrente e di qualsivoglia interprete.
3.- Il Ministero de ll’I nterno e la Prefettura di Napoli sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso, deduce violazione dell’articolo 10 ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 per assenza nel provvedimento impugnato di un’informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Violazione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente, così come del principio del contraddittorio, in quanto nel caso di specie non ci sarebbe stata alcuna informativa, se non un genericissimo riferimento, a pagina 2 del provvedimento, alla sola facoltà di chiedere la protezione internazionale secondo la normativa vigente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 3 u. c. L. 241/1990 e dell’art. 13 comma 7 T.U. nonché violazione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente, così come del principio del contraddittorio, in quanto l’ordine del Questore ex art.
14 comma 5 bis D. Lgv. 25.7.1998, n. 286 non contiene alcuna indicazione delle modalità per impugnarlo; sostiene il ricorrente che – s eppure non prevista direttamente dall’art. 14 comma 5 bis T.U. -si deve ritenere che detta informativa deve essere presente nel predetto ordine poiché imposta in via generale dall’art. 3 u.c. L. 241/1990 «per ogni atto amministrativo» e, con norma speciale, dall’art. 13 comma 7 T.U. «per ogni atto concernente …l’espulsione… », estensione analogica corretta sia dal punto di vista logico (dovendosi ritenere che il mezzo di gravame utilizzabile contro il decreto di espulsione, sia a fortiori utilizzabile contro l’ordine del Questore che, in concreto, incide sui diritti dello straniero), sia tenendo conto di una interpretazione costituzionalmente orientata.
3.- I terzo motivo denuncia nullità ed illegittimità del decreto impugnato per violazione dell’art. 13 comma 7, decreto legislativo 25 giugno 1998 n. 286, violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; dell’arti. 24 Cost. ma anche dell’articolo 3 Cost., per la mancata traduzione degli atti nella lingua del ricorrente, laddove la traduzione in lingua inglese degli atti – per quanto accompagnata dalla contestuale quanto generica e prestampata giustificazione dell’impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario – non sarebbe idonea alla garanzia del diritto protetto in quanto la legge consente la traduzione in una delle tre lingue, solo ove non sia possibile quella in una lingua nota all’interessato ; in particolare in assenza di un interprete all ‘udienza del 24.05.24 che ha portato alla convalida del decreto di trattenimento, il ricorrente ha potuto solo cogliere l’aspetto che era una donna a rivestire il ruolo di suo avvocato di ufficio, circostanza che lo ha condotto a rifiutare detto avvocato e a partecipare all’udienza medesima, senza che nessuno gli spiegasse in una lingua a lui intellegibile le conseguenze di tale rifiuto, né il verbale contiene alcuna giustificazione di tale assenza;
perciò il controllo di legittimità che il giudice era ed è chiamato ad assicurare è stato nel caso in specie del tutto assente, o del tutto insufficiente, configurando la violazione dello stesso articolo 13 della normativa sull’immigrazione e dell’articolo 111 della Costituzione, violazioni che pure il ricorrente eccepisce, oltre che del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
4.- Il quarto motivo denuncia v iolazione dell’art. 85 c.p.c. , violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché, nonostante l’evidente revoca del mandato al difensore d’ufficio, formulata con gesti concludenti dell’odierno ricorrente nell’imminenza dell’udienza del 24 maggio 2024, il giudice non ha tenuto in alcuna considerazione tale revoca, svolgendo ugualmente l’udienza lasciando l’odierno ricorrente senza l’assistenza di un difensore a lui gradito; inoltre l a convalida, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 286/98, del provvedimento del Questore, richiede, ancorché il procedimento sia caratterizzato da motivi di speditezza e celerità, la previa audizione dell’interessato, costituendo questa, non una mera facoltà, ma un obbligo del giudice che attiene al rispetto di un valore costituzionale quale il diritto alla difesa in ogni tipo di giudizio.
5.- Il quinto motivo riguarda violazione e/o errata interpretazione del D.lgs. 5 Luglio 1998 n. 286; il ricorrente deduce un error in procedendo , laddove il procedimento è proseguito nonostante avesse dovuto essere sospeso in attesa della nuova nomina di un difensore di fiducia o d’ufficio da parte dell’odierno ricorrente o degli organi preposti alle nomine d’ufficio.
Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti di ragione, assorbiti gli altri motivi.
6.1 Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in ragione della mancata traduzione degli atti in una lingua a lui conosciuta e soprattutto dell’assenza di un’interprete nel corso dell’udienza di convalida.
6.2L’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che « Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola ». Interpretando tale norma, questa Corte ha affermato che, laddove il provvedimento di espulsione sia tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, il provvedimento è nullo, salvo che l’Amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 5837/2022, Cass. n. 2865/2018 entrambe con specifico riferimento a cittadino bengalese; Cass. n.14733/2015; Cass. n. 3676/2012).
In tali ipotesi, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, dunque al giudice di merito spetta l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, e deve, a tal fine, valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 24015/2020, v. tra le più recenti in conformità Cass. n. 4780/2025).
Pertanto deve ritenersi principio di legittimità consolidato quello per cui l’Amministrazione che provveda ad adottare e/o notificare
un provvedimento di espulsione non può limitarsi ad affermare sic et simpliciter l’impossibilità di provvedere alla traduzione del medesimo in una lingua conosciuta dalla persona destinataria del medesimo (per es. perché, come spesso accade, sono disponibili solo traduttori in lingue veicolari) ma deve specificare in concreto da cosa questa sia dipesa (se, per es., dalla rarità dell’idioma, piuttosto che dalla ristrettezza dei tempi imposti dalla procedura incompatibili con la possibilità di ottenere una traduzione del testo nella lingua madre o in quella conosciuta); onere cui corrisponde il potere/dovere del giudice investito della questione della legittimità del provvedimento di non appiattire la propria valutazione sull’attestazione di impossibilità della traduzione nella lingua conosciuta, ma di sindacare secondo un canone di ragionevolezza, caso per caso, se sia effettivamente plausibile l’affermata impossibilità di procedere ad una traduzione quale garanzia non formale, bensì sostanziale e strumentale alla effettività della tutela che il legislatore intende garantire prevedendo l’accesso al giudice e al processo, «senza che con questo si travalichi l’area riservata alla pubblica amministrazione» (v. Cass. n. 3678/2012, confermata da innumerevoli successive pronunce conformi).
6.3Va, poi, rammentato che l’art. 14 d.lgs n.286/1998 (che disciplina il procedimento di convalida del trattenimento) stabilisce che:
-« Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino » (comma 1);
« Il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la
convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento » (comma 3);
« L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (…) nonché, ove necessario, da un interprete » (comma 4);
-« L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso » (comma 4, secondo periodo).
6.4 -Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, nella notificazione del decreto di espulsione della Questura di Napoli si dà atto che « l’interpretariato di cui si avvale questo Ufficio dispone unicamente di interpreti delle principali lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo) e che non è stato possibile reperire alcun interprete di madrelingua disponibile nell’immediato malgrado le ricerche effettuate nell’ambito della comunità del cittadino straniero in premessa indicato ».
Il GdP ha provveduto alla convalida del decreto di trattenimento dando atto che il provvedimento del Questore era scritto in inglese.
A fronte della documentata evidenza che detta lingua non era conosciuta dal cittadino straniero, il G.d.P non risulta aver sindacato la plausibilità di siffatta opzione, ovvero aver svolto alcun
contro
llo circa la plausibilità dell’affermata l’impossibilità di predisporre il testo relativo alla notifica del provvedimento di espulsione – e di trattenimento ad esso funzionale – in una lingua conosciuta dallo straniero, proveniente dal Bangladesh, né della facoltà di notificargli l’atto in una d elle lingue veicolari (nella specie l’inglese), e ciò benché nella richiesta di convalida della misura del trattenimento fosse scritto a chiare lettere: « Si fa presente che lo straniero è sprovvisto di avvocato di fiducia e necessita di interprete in lingua madre ».
6.5- Risulta, inoltre, che il GdP si è avvalso di un prestampato verbale di convalida contenente un formula del tutto standardizzata, in cui si afferma che « Non viene nominato alcun interprete in quanto lo straniero comprende la lingua italiana », benché non risulti svolto, in effetti, alcun accertamento in proposito, giacché detta formula prestampata del verbale non risulta neanche asseverata con l’apposizione di un segno che valga, quanto meno, a far presumere che una verifica di quanto asserito nel modulo prestampato (« lo straniero comprende la lingua italiana ») sia stata in concreto effettuata.
Di conseguenza il GdP ha tenuto l’udienza di convalida in assenza di interprete, laddove la presenza di quest’ultimo segnalata come necessaria dalla stessa Questura richiedente – appariva tanto più necessaria dal momento che il ricorrente -presente all’udienza -aveva deciso di non partecipare alla stessa, allontanandosi dalla stessa, per aver constatato l’assenza di un avvocato di fiducia di genere maschile, senza che fosse presente alcuno che potesse spiegargli in lingua a lui conosciuta -come aveva diritto avvenisse per il tramite del suo difensore -le conseguenze di quella irragionevole decisione.
Invero gioverà ricordare che il principio di effettività della difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione – strettamente connesso a quello del giusto processo, anch’esso garantito a livello
costituzionale dall’art.111 -impongono, quale minimo irrinunciabile, che la persona del cui diritto il giudice è custode e che deve, quindi, tutelare – tanto più ad atti che incidono su diritti fondamentali della persona come nella specie – sia posta nelle condizioni anzitutto di superare gli ostacoli linguistici e di comprendere il contenuto dei provvedimenti che lo riguardano, i diritti e le garanzie che lo devono assistere a fronte di provvedimenti dell’autorità amministrativa e degli interventi di quella giurisdizionale previsti per la verifica della loro legittimità: a ciò invero sono finalizzate le disposizioni normative che prevedono la traduzione degli atti in lingua conosciuta e la presenza di un interprete all’udienza «ove necessario», id est ove la barriera linguistica non possa essere superata con la mera assistenza del difensore di fiducia.
Ciò premesso nella specifica fattispecie non può ritenersi che la presenza dell’interprete all’udienza non fosse necessaria essendosi il cittadino straniero allontanato volontariamente dall’udienza di convalida per una ragione pur del tutto irragionevole e infondata quale la presenza di un avvocato di genere femminile, giacché l’assenza di una persona in grado di comunicare con lui (con l’aiuto del difensore d’ufficio presente) circa l’irragionevolezza della ragione di allontanamento e le conseguenze che ciò avrebbe comportato, non ha reso la decisione di allontanamento una scelta consapevole, proprio in mancanza della presenza di un interprete di lingua bengalese, della cui necessità il giudice era stato avvertito dalla stessa autorità amministrativa richiedente e della cui difficoltà o impossibilità di reperimento il giudice non dà neppure atto.
Certamente, è bene chiarire, agli effetti del rispetto del dettato normativo l’interprete di una lingua conosciuta dal cittadino straniero deve essere presente « all’udienza »; ma nella specie è documentale che l’udienza è cominciata con la presenza del cittadino straniero ed in assenza dell’interprete, giacché è nello
spazio del verbale in cui è scritto che il giudice « ASSUME le dichiarazioni dell’interessato il quale dichiara:. .. » che lo stesso giudice dà atto del rifiuto di quest’ultimo « di partecipare all’udienza di convalida in quanto non accetta la difesa di un avvocato donna », evidentemente interpretando una comunicazione in proposito del medesimo presente avanti a lui.
Pertanto, la censura del ricorrente, va accolta.
7.Ne consegue la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
8.- Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel
merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M .
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo secondo quarto e quinto, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione