Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31357/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE n. 2009/2021 depositata il 19/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Livorno la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) chiedendone la condanna al risarcimento di euro 8.842,83, oltre interessi e spese legali, a titolo di danni sostenuti per la contaminazione occorsa ad un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113), trasportato con
autocisterna della RAGIONE_SOCIALE dall ‘ Italia in Polonia presso la destinataria RAGIONE_SOCIALE di Raciborz (Polonia). La RAGIONE_SOCIALE sostennne di avere, quale primo vettore contrattuale, sub-delegato tale trasporto alla RAGIONE_SOCIALE, e di essere poi stata informata dal proprio committente, RAGIONE_SOCIALE, che all ‘ arrivo del prodotto in Polonia la destinataria aveva rifiutato di prendere in consegna il carico, avendo constatato che il prodotto presentava una colorazione giallognola ed odorante di petrolio ed era quindi priva delle caratteristiche originarie del prodotto.
Sempre secondo la ricostruzione della RAGIONE_SOCIALE, a fronte del rifiuto del prodotto da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE, la mittente RAGIONE_SOCIALE le aveva quindi addebitato la somma di euro 7.097,04 di cui euro 3.219,04 corrispondenti al valore della merce avariata, euro 2.548,00 per spese peritali ed analisi sul prodotto contaminato ed euro 1.330,00 per maggiori costi per il rientro del prodotto avariato dalla Polonia in Italia.
Costituendosi in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE contestò la domanda di RAGIONE_SOCIALE per carenza di legittimazione attiva della stessa, giacché la merce era stata consegnata a destino senza riserve, come da lettera di vettura internazionale CMR emessa il 9/3/2016. Tale lettera di vettura recava la firma per accettazione e ricezione della merce indicata della destinataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza alcuna riserva o protesta. La RAGIONE_SOCIALE osservava dunque che l ‘ unico soggetto legittimato a chiedere eventuali risarcimenti derivanti dal trasporto alla RAGIONE_SOCIALE (quale primo vettore contrattuale) ovvero alla RAGIONE_SOCIALE (quale sub-vettore effettivo) sarebbe stata la sola destinataria NOME COGNOME. E ciò in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l ‘ eventuale risarcimento del danno per la perdita o l ‘ avaria del carico) avviene – ex art. 1689 cod.civ. e/o ex artt. 12-13 della Convenzione CMR sul trasporto internazionale di
merci su strada (ratificata con l. 06/12/1960, n. 162161)- nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, il destinatario le riceve o ne richiede la riconsegna al vettore, con ciò manifestando la sua adesione al contratto.
Osservò perciò la RAGIONE_SOCIALE come la scelta della RAGIONE_SOCIALE di rimborsare ciononostante la mittente RAGIONE_SOCIALE, ossia un soggetto che non aveva più titolo e legittimazione verso il vettore, fosse stata del tutto discrezionale e non prevista per legge, donde non poteva a sua volta legittimarla verso la RAGIONE_SOCIALE per chiedere il rimborso di somme da essa del tutto arbitrariamente e discrezionalmente pagate alla mittente.
La RAGIONE_SOCIALE evidenziò altresì come nessun accertamento sul prodotto consegnato fosse mai avvenuto in contraddittorio tra le parti, non essendo stata la RAGIONE_SOCIALE mai invitata a partecipare nonostante le sue richieste; rimarcò, ancora, come sarebbe comunque stato onere della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113) pompato dal deposito della mittente direttamente all ‘ interno dell ‘ autocisterna della RAGIONE_SOCIALE, e quindi notoriamente non verificabile dall ‘ autista, dimostrare che le condizioni di tale prodotto al momento della sua caricazione fossero diverse rispetto a quelle riscontrate allo scarico; e ciò a maggior ragione in quanto la cisterna del camion TARGA_VEICOLO della ricorrente era stata accuratamente lavata presso gli impianti interni della RAGIONE_SOCIALE il giorno 08/3/2016 (ossia il giorno prima del viaggio de quo ).
La RAGIONE_SOCIALE eccepì, infine, la totale inutilizzabilità della documentazione, composta da fogli informali, di parte e neppure firmati, che la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto per dimostrare l ‘ asserita contaminazione del prodotto riscontrata a destino.
Con sentenza n. 312/2020 il Tribunale di Livorno accolse l ‘ eccezione preliminare proposta da RAGIONE_SOCIALE e dichiarò la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le prove documentali in atti
dimostrassero l ‘ avvenuta consegna della totalità della merce al destinatario e il conseguente trasferimento in capo a quest ‘ ultimo del diritto di richiedere al sub vettore (RAGIONE_SOCIALE d.o.o.) il risarcimento del danno per i vizi della merce. RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata legittimata ad agire nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.o., quale sub vettore, solo nel caso in cui la merce non fosse stata accettata e consegnata al destinatario, circostanza che il Tribunale giudicava non provata documentalmente, con conseguente assorbimento dell ‘ esame del merito.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ Appello di Firenze, formulando tre distinti motivi di appello e insistendo per l ‘ ammissione dei propri capitoli testimoniali.
Si costituì la società RAGIONE_SOCIALE contestando sia l ‘ ammissibilità che la fondatezza del gravame avversario.
All ‘ udienza del 21/06/2021 la Presidente Relatrice della prima Sezione dispose il rinvio della causa ai sensi dell ‘ art. 281 sexies c.p.c. al 19/10/2021 per lettura di sentenza contestuale, con deposito di note entro 10 giorni prima dell ‘ udienza.
Con provvedimento del 13 -17 settembre 2021, concernente un blocco di cause comprendente anche quella in esame (n. 1649/2012), la Corte di Appello, nel dettare nuove disposizioni generali riorganizzative dell ‘ Ufficio, dispose che l ‘ udienza del 19/10/2021 avrebbe invece avuto luogo ‘ mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto ‘ e nel contempo assegnò alle parti termine sino a 5 giorni prima dell ‘ udienza per il deposito in via telematica delle ‘ proprie conclusioni definitive ‘ e riservò ‘ alla Corte, previo riscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, l ‘ assegnazione dei termini di cui all ‘ art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento ‘ .
Nei dieci giorni indicati nella ordinanza del 21/06/2021, e precisamente l ‘ 8/10/2021, l ‘ appellante (ma non l ‘ appellato) depositò telematicamente brevi note conclusive facendo seguire, il 13/10/2021, il deposito di quelle per la trattazione scritta dell ‘ udienza fissata per il 19/10/2021, precisando le conclusioni ed esprimendo rinuncia alla lettura in aula della motivazione e/o del dispositivo della decisione.
In data 11/10/2021, e quindi entro i 5 giorni prima dell ‘ udienza concessi dalla Corte con l ‘ ordinanza del 13-17 settembre 2021, la difesa di NOME depositò le proprie conclusioni definitive, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per poter nella conclusionale meglio argomentare, anche alla luce dell ‘ istruttoria tenutasi anche in secondo grado, le ragioni ritenute più che fondate per un integrale rigetto dell ‘ impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE.
Il 19/10/2021 la Corte d ‘ Appello di Firenze ha pubblicato la sentenza emessa in pari data. Quindi i difensori della RAGIONE_SOCIALE, invece che ricevere dalla Corte di Appello l ‘ attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20/10/2021, hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell ‘ avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza.
Con la predetta sentenza n. 2009/2021, depositata in data 19/10/2021, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Firenze, in accoglimento dell ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ‘ importo di euro 7.097,04, oltre rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla notifica della citazione al saldo, oltre alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. e più in generale del diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE nonché del contradditorio in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ , per non avere la Corte territoriale assegnato/rispettato i termini di cui all ‘ art. 190 c.p.c. L ‘ error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale è quello di aver omesso di concedere i termini per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Il che, a detta della ricorrente, comporta violazione del diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE e, più in generale, il principio del contraddittorio. La ricorrente lamenta che i propri difensori, invece di ricevere dalla Corte di Appello l ‘ attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20 ottobre 2021 hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell ‘ avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza numero 2009/2021.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (cd. ‘ Convenzione CMR ‘ ) e dell ‘ art. 1689 codice civile in punto legittimazione della RAGIONE_SOCIALE e in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale, pur riconoscendo che parte del prodotto trasportato da RAGIONE_SOCIALE era stato comunque richiesto e ricevuto dal destinatario, ha, ciò nonostante, ritenuto che la mittente NOME avesse ancora il diritto di chiedere i danni al
vettore contrattuale RAGIONE_SOCIALE e questi, a sua volta, alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE quale vettore effettivo.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 17 della Convenzione CMR e/o dell ‘ art. 1693 c.c. nonché dell ‘ art. 2697 c.c. e in generale dei principi del nostro ordinamento che regolano l ‘ onere probatoria in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio, non avendo ritenuto che era preliminare e fondamentale onere di RAGIONE_SOCIALE, quale attrice, al fine di sostenere un inadempimento del vettore, prima di tutto di fornire la prova che le condizioni del prodotto chimico affidate al vettore RAGIONE_SOCIALE alla partenza in Italia erano diverse rispetto a quelle riscontrate alla riconsegna in Polonia.
Il primo motivo è fondato.
Come risulta dalla narrativa di cui sopra, con ordinanza del 21/06/2021 la Corte territoriale, esaurita la fase istruttoria e in linea con la previsione di cui all ‘ ultimo comma dell ‘ art. 352 c.p.c., rinviò la causa, ai sensi dell ‘ art. 281 sexies c.p.c., ‘ al 19/10/2021 h 11.00 per lettura di sentenza contestuale, deposito di note 10 gg. prima dell ‘ udienza ‘ . Con successivo provvedimento del 13 -17/09/2021 la Corte dispose per la trattazione scritta dell ‘ udienza del 19/10/2021, nei termini riportati al punto 7.
È evidente che il riferimento compiuto in ricorso a un ‘ ordinanza del 19/07/2021 è frutto di un errore materiale, in quanto l ‘ ordinanza trascritta è quella del 13 -17/09/2021 (e la stessa controricorrente dato conto di tale ordinanza come successiva a quella del 21/06/2021), con la quale la Corte ha revocato implicitamente la precedente ordinanza del 21/06/2021 che aveva assegnato un termine fino a 10 giorni prima dell ‘ udienza per note conclusive. Atteso che, in conformità all ‘ ordinanza del 13-17 settembre 2021, la ricorrente ha richiesto la concessione dei termini per conclusionali e
replica e che la Corte non vi ha provveduto, procedendo direttamente all ‘ emissione della sentenza, ricorre la nullità lamentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in conformità a Cass. Sez. Un. n. 36596/2021.
5.1 Va rilevato, al riguardo, che la parte che proponga l ‘ impugnazione della sentenza d ‘ appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. La violazione determinata dall ‘ avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all ‘ atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (così Cass., Sez. Un, sent. 25/11/2021, n. 36596).
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i motivi secondo e terzo, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale.
La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti in secondo il terzo, cassa e rinvia alla Corte d ‘ Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 04/03/2024.