Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8731 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 8731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 17727-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO;
Oggetto
LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/02/2024
PU
– intimata –
avverso la sentenza n. 2235/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 2690/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza del 7 giugno 2023 , la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’COGNOME, docente di ruolo di religione dal 1986 presso il RAGIONE_SOCIALE di Giugliano ‘don Giuseppe Diana’, per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui il docente era mancato al collegamento in ‘dad’.
-La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto comunque irrilevanti le violazioni dei termini e RAGIONE_SOCIALEe regole del procedimento disciplinare dedotte dall’RAGIONE_SOCIALE per non aver questi né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa, risultando, al contrario, non essersi l’RAGIONE_SOCIALE attivato né per segnalare la tardività, né per richiedere una nuova audizione, né per presentare giustificazioni scritte, sussistente la mancanza contestata, dovendo ritenersi il mancato collegamento in ‘dad’ equivalente ad una assenza dal lavoro e non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare fun zionamento degli strumenti informatici di cui l’COGNOME non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account pretesamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risulta registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio e, di conseguenza, proporzionata la sanzione.
-Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna attività difensiva.
-Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto l’inconfigurabilità di una lesione del diritto di difesa del ricorrente essendo rimessa al datore di lavoro la facoltà di consentire una nuova audizione una volta consumato, per la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare, il termine fissato per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incom bente.
-Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato gli elementi in fatto addotti, tramite la produzione documentale, dal ricorrente a dimostrazione dei segnalati malfunzionamenti indcidenti sul collegamenti in ‘dad’ e sulle iniziative assunte dallo stesso ricorrente per ovviare ai medesimi, così da addossare al medesimo la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘accaduto, con sostanziale inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘addebito.
-Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per aver la Corte territoriale fondato la propria pronunzia sul difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa non addebitabilità al ricorrente RAGIONE_SOCIALEa mancata attuazione del collegamento in ‘dad’, avendo, al contrario, non ammesso i mezzi istruttori offerti ad assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio.
-Il primo motivo deve ritenersi infondato, non trovando giuridico fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente per la quale, una volta decorsa, per la tardiva notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare, la data fissata per l’audizione a difesa, gli sarebbe st ata preclusa qualsiasi iniziativa (la segnalazione RAGIONE_SOCIALEa tardività, la richiesta di una nuova audizione o la presentazione di giustificazioni scritte) utile all’esercizio del
diritto di difesa stante il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis d.lgs. 165/2001, che, a detta del ricorrente, rimetterebbe al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione, così che l’inerzia a riguardo RAGIONE_SOCIALE‘Istituto datore avrebbe dovuto essere letta nel senso di aver questo conculcato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente nullità del procedimento disciplinare.
-Inammissibili, di contro, si rivelano il secondo ed il terzo motivo, atteso che il giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’imputabilità all’Istituto datore RAGIONE_SOCIALEa mancata realizzazione del collegamento in ‘dad’, lungi dal derivare dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, si fonda sulla puntuale analisi degli elementi in fatto acquisiti agli atti, quali in particolare l’informazione sulla nuova piattaforma data dall’Istituto a tutti gli interessati, il diffuso utilizzo del doppio nome, la mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni urgenti, le registrazioni telefoniche intervenute sollo tardivamente, elementi che il ricorrente non ha fatto oggetto di specifica censura.
-Il ricorso va, dunque, rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7.2.2024.