Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3476/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti-
avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di MELFI n. 2/2023 depositata il 02/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 2/1/2023 il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ) di COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 30-122022 e finalizzato all’esecuzione del decreto di respingimento del cittadino straniero disposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nella stessa data.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la falsa o erronea applicazione o interpretazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione, 24 e 111 Costituzione, 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Deduce l’odierno ricorrente che gli è stato di fatto impedito di poter effettuare la nomina di un difensore di fiducia che potesse compiutamente assisterlo nella procedura di convalida del trattenimento, in quanto l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida gli era stato notificato pochi minuti prima RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza dal personale operante dinanzi all’ingresso RAGIONE_SOCIALE‘aula, sicché egli non era stato informato RAGIONE_SOCIALEa data e RAGIONE_SOCIALE‘ora RAGIONE_SOCIALE‘udienza e non aveva potuto esercitare il proprio diritto alla scelta ed alla conseguente nomina di
un difensore di fiducia. Rileva che l’art.14 T.U.I. prevede altresì che venga nominato un difensore di ufficio qualora il trattenuto sia sprovvisto di difensore di fiducia, come nel caso di specie e che il difensore di ufficio, nonché attuale difensore del ricorrente, ha lo studio in Muro Lucano, distante ben 78 Km. dal centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, ove si era svolta l’udienza di convalida, distanza coperta in auto in un tempo di percorrenza di un’ora e 24 minuti, secondo le tabelle di percorrenza allegate al ricorso ed era stato notiziato RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, prevista per le ore 15,00 del giorno 02.01.2023, a mezzo posta elettronica certificata (di cui si allega ricevuta) trasmessa in data 02.01.2023 alle ore 13,17; tale circostanza aveva di fatto impedito al difensore d’ufficio di poter presenziare all’udienza, di poter intrattenere con il trattenuto un colloquio difensivo, di poter reperire la documentazione necessaria per affrontare una difesa adeguata nel solco del giusto processo, di cui alla Direttiva UE 2016/343 del 09.03.2016. Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente la lesione del diritto di difesa era consistita nell’impedire, di fatto, al ricorrente di poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica de ll’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza era stata effettuata dinanzi alla porta RAGIONE_SOCIALE‘aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all’udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito. Il difensore di ufficio era stato infatti costretto a servirsi di un sostituto, presente sul posto per altra udienza di convalida, mentre, se fosse stato presente, sicuramente l’esito sarebbe stato divers o. Sotto ulteriore profilo, rileva che la Questura di RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di trattenimento, e/o relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, no nché aveva allegato in maniera del tutto generica circostanze prive di supporto di alcuna prova documentale e, in sede di udienza, aveva solo richiamato quanto scritto nella
richiesta di convalida del trattenimento stessa. Denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il Giudice di Pace non aveva indicato i presupposti specifici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione di convalida del trattenimento, utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato ‘formato standard’. Inoltre il Giudice di Pace, nel provvedimento di convalida del trattenimento, aveva citato in maniera errata il presupposto RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale del trattenuto, in considerazione del fatto che a carico del predetto risultavano precedenti di polizia, mentre egli era giunto in Italia, per la prima volta, in data 30.12.2022 ed era stato destinatario di contemporaneo provvedimento di respingimento e provvedimento di trattenimento adottati dal AVV_NOTAIO.
2. Il motivo è complessivamente infondato.
Sul primo profilo di censura, relativo alla denuncia di violazione dei diritti difensivi, si osserva che l’art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel regolare l’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALEa (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l’udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere “tempestivamente avvertito”. La tempestività RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass. 11099/2013; Cass.29759/2020 in analoga fattispecie).
Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d’ufficio del trattenuto ha partecipato all’udienza di convalida e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni riportate nel ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch’esso del provvedimento adottato.
A fronte di ciò, l’odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto. Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione (cfr. Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016).
Inoltre nel verbale d’udienza si dà atto che l’AVV_NOTAIO era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso.
Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno. Nel provvedimento impugnato si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa richiesta di trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14 comma 1 T .U.I. vigente ratione temporis (identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità vettori), per essere il trattenuto privo di documenti di identità, come dallo stesso dichiarato a verbale, il che determinava anche la situazione ex art. 13, comma 4 bis, T.U.I., ossia il pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale, ed inoltre il Giudice di Pace ha motivato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto rituale attività difensiva.
Al rigetto del ricorso non consegue il raddoppio del contributo unificato, atteso che, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20 d. lgs. n. 150 cit.), è espressamente stabilito che «Gli atti del procedimento e la decisione
sono esenti da ogni tassa e imposta» (in tal senso, v. pure Cass. 3305/2017, che ha invece osservato come analoga previsione manchi con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale). Inoltre, come affermato da Cass. S.U. 4315 del 2020, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30/11/2023.