Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16882 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20422-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA N. 4810/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 1/7/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° luglio 2021, ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, in proprio, dal suo liquidatore e legale rappresentante, sig. NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della società, su ricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La corte del merito ha ritenuto che il diritto di difesa della fallenda, indubbiamente compresso in prime cure- per averle il tribunale assegnato un termine per costituirsi nel procedimento prefallimentare (di 7 giorni prima dell’udienza di comparizione, fissata al 27 gennaio 2021) già scaduto alla data, del 21 gennaio, di notifica del ricorso – si fosse nuovamente espanso in sede di reclamo, dove era emersa l ‘ infondatezza de ll’unica ragione di impugnazione della sentenza, concernente la mancanza dei requisiti di fallibilità previsti dall ‘ art. 1 l.fall., posto che lo stesso COGNOME, nella sua qualità di liquidatore, con relazione del 15 dicembre 2019, prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva attestato la sussistenza di debiti non soddisfatti della società (né altrimenti estinguibili con il patrimonio sociale) per € 618.457,00.
1.3. NOME COGNOME, in proprio e nella qualità, con ricorso notificato il 19 luglio 2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.4. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.5. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10,15 e 18 l.fall. e dell ‘ art. 24 Cost., nonché il vizio di motivazione
della sentenza impugnata, censura la decisione per avere la corte d ‘ appello ritenuto che la grave violazione procedurale verificatasi in primo grado fosse stata sanata mediante la proposizione del reclamo e per aver accertato la sussistenza di debiti societari di ammontare superiore alla soglia di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma lett. c), l. fall. Osserva, sotto il primo profilo, che RAGIONE_SOCIALE aveva il diritto di difendersi nelle forme espressamente indicate dalla legge già innanzi al tribunale, mentre, a causa della tardiva notifica del ricorso di fallimento, aveva avuto solo la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa; sotto il secondo che, al momento della presentazione dell ‘ istanza di fallimento, la società era gravata solo dal debito verso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE per € 380.082,13.
2.2. Il motivo è inammissibile là dove contesta in via meramente assertiva l’accertamento della corte d’appello (peraltro compiuto sulla scorta di un documento redatto dell’allora reclamante, oggi ricorrente) in ordine al superamento della soglia di cui all’art. 1, 2° comma, lett. c) l.fall., senza indicare (ad onta di quanto denunciato in rubrica) quale sia il fatto decisivo omesso, emergente dagli atti del giudizio, che varrebbe a smentirlo.
2.3. E’ invece infondato nella parte in cui eccepisce la nullità dell’intero procedimento e della sentenza in ragione dell’accertata violazione in primo grado del diritto di difesa della fallita.
2.4. Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi
l ‘ inesistenza (o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 del 2019).
2.5. Viceversa, ove ravvisi, come nel caso in esame, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, stante la rituale notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all’udienza di comparizione (ancorché successiva alla scadenza del termine fissato dal decreto di convocazione ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall.), non comporti la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve pronunciare (previa rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende: dei quali, tuttavia, non v’è nel caso in esame alcuna deduzione) sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in applicazione del disposto dell’art. 161, comma 2°, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all ‘ RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della
l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima