Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11229/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
PREFETTO DI MILANO
-intimato- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE MILANO n. 6745/2024 depositata il 19/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dell’interessato a seguito di udienza tenuta alla presenza del difensore di ufficio.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso è dichiaratamente presentato avverso ‘ Il decreto di convalida del provvedimento di espulsione del Questore della provincia di Milano nei confronti del Sig. COGNOME, n. 6745/2024 R.G. emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 19.03.2024 ‘ ma il provvedimento convalidato non è il provvedimento di espulsione del Prefetto, cui è stato notificato il ricorso (provvedimento cche non necessita di convalida alcuna) ma il decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore.
2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 286/1998 (TUI). La parte lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto pur se il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia (nella persona della stessa avvocata che attualmente presenta ricorso per cassazione) è stato difeso in udienza da un difensore d’ufficio. Deduce che il difensore di fiducia ha ricevuto l’avviso della fissazione dell’udienza per la convalida soltanto alle ore 10:07, un’ora e 8 minuti prima dell’orario di inizio di tale udienza, ed essendo impegnata in altra udienza innanzi al Tribunale di Roma ha chiesto di poter partecipare mediante un collegamento telematico, come previsto dal decreto di fissazione di udienza; tuttavia a causa di alcuni problemi tecnici non riusciva a ricevere correttamente il link per il collegamento e avvertiva a mezzo pec la cancelleria di avere necessità di un’ora per trovarne risoluzione; seguiva uno scambio di pec di cui una del difensore delle 12:50 con la quale avvertiva che stava provvedendo a cambiare dispositivo per potersi connettere, ma tre minuti dopo giungeva una pec con la quale si comunicava che atteso il notevole ritardo il giudice avrebbe tenuto
l’udienza col difensore d’ufficio. Deduce la violazione del diritto di difesa
3.- Il motivo è infondato.
Poiché la convalida è procedimento che deve concludersi nell’arco di 48 ore non è previsto un termine fisso per avvisare l’avvocato di fiducia ma solo che sia questi ‘ tempestivamente avvertito ‘ (art 14 comma 4 del TUI). La tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida, di cui all’art. 14, comma 4 citato, va quindi valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa (Cass. 11099 del 10/05/2013).
Nella specie, considerando che era prevista la possibilità di partecipare da remoto e che il giudice di pace ha atteso per quasi due ore che il difensore trovasse il modo di collegarsi, il preavviso di un’ora, rispetto alla udienza fissata ma poi differita alla successiva fascia oraria, non può ritenersi intempestivo.
Quanto al resto è onere dell’avvocato assicurare la presenza all’udienza e quindi munirsi anche di quegli strumenti che siano idonei allo scopo e cioè, qualora si tatti di udienza telematica, di un dispositivo e di una applicazione che permettano il collegamento nel giorno e nell’orario fissato. Qui deve osservarsi che in ricorso si accenna a problemi di natura tecnologica non meglio specificati, e successivamente si ammette implicitamente che il difetto derivava dal dispositivo in possesso del difensore e non da un malfunzionamento dei sistemi di giustizia. Risulta peraltro pacifico, in quanto dedotto dallo stesso ricorrente, che il giudice di pace avendo fissato l’udienza alle 11:15 (con avviso al difensore alle ore 10:07) ha atteso il difensore -che aveva richiesto un differimento di un’ora -per oltre un’ora e mezza rispetto all’orario fissato, procedendo con il difensore d’ufficio soltanto alle ore 12:53.
Nessuna violazione del diritto di difesa si può quindi imputare all’organo giudicante , dal momento che l’assenza del difensore di fiducia all’orario fissato ed ancora assente dopo un più che congruo termine di tolleranza, è rimasta priva di valida giustificazione sicché è stata legittima la sostituzione con un difensore d’ufficio.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Il ricorrente censura il provvedimento di convalida, in quanto emesso sulla scorta dei provvedimenti del Prefetto e del Questore emessi, a loro volta, sulla base di presupposti erronei e, pertanto, in violazione della normativa vigente in tema di immigrazione. Deduce in primo luogo che il foglio notizie è stato redatto in italiano e in inglese non in albanese e sebbene il ricorrente abbia dichiarato di comprendere la lingua italiana la piena comprensione delle domande può essere assicurata soltanto dall’uso della madrelingua. Per questa ragione la ritenuta impossibilità di concedere allo stesso un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato in ragione della riferita espressa volontà di non voler tornare nel suo Paese d’origine è chiaramente frutto di un’erronea comprensione della domanda posta e della risposta data. Deduce di essersi attivato per ottenere un permesso di soggiorno tramite la cognata; inoltre lo stabile legame con la cognata sul territorio italiano deve far ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 19 comma 1.1. del T.U. 286/98.
4.- Il motivo è infondato.
Vero è che in materia di immigrazione il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all’esecuzione del
provvedimento di espulsione (Cass. n. 26563 del 23/11/2020) ma non risulta che alcuno di questi rilievi sia stato sottoposto al giudice di pace; anzi gli odierni rilievi difensivi contrastano con le dichiarazioni rese dall’interessato in udienza il quale ha dichiarato di non avere famiglia in Italia e che avrebbe voluto ‘fare i documenti’ ma che non aveva un lavoro.
Inoltre la difesa deduce che ‘ la ritenuta impossibilità di concedere allo stesso un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato in ragione della riferita espressa volontà di non voler tornare nel suo Paese d’origine è chiaramente frutto di un’erronea comprensione della domanda posta e della risposta data’ in quanto ai fini della compilazione del figlio notizie le domande gli sono state poste in italiano e non in lingua albanese.
Secondo la difesa questo errore sarebbe dimostrato dalla circostanza che il ricorrente si era attivato per ottenere un permesso di soggiorno tramite la cognata la quale avrebbe fatto una dichiarazione di ospitalità; ma questo argomento dimostra semmai che effettivamente il ricorrente non aveva intenzione di tornare nel proprio paese d’origine come peraltro ha confermato in udienza innanzi al giudice di pace e quindi evidentemente la dichiarazione al momento della compilazione del foglio notizie di non volere tornare nel suo paese non è frutto di una erronea comprensione della domanda. Il richiedente ha dichiarato peraltro di parlare la lingua italiana e da un lato la semplicità delle domande, dall’altro il tenore delle argomentazioni difensive, non convalidano la tesi che l’interessato non abbia compreso la domanda e non abbia dichiarato le sue reali intenzioni e cioè che non aveva interesse a rientrare nel paese d’origine
5.- Con il terzo motivo del ricorso si presenta istanza di sospensiva . La parte così si esprime ‘ Stante la fondatezza del
presente ricorso, considerata al tardività della notifica della fissazione dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace di Milano al sottoscritto difensore e la violazione del diritto di difesa, così come argomentato nei motivi che precedono, nonché il grave pregiudizio che il decreto di convalida ha cagionato al ricorrente, determinandone l’illegittima espulsione dal territorio nazionale, si chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione Voglia sospendere l’esecuzione del decreto di convalida ‘
Il motivo è inammissibile in quanto l’istanza di sospensiva non può essere proposta nel giudizio di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025.