Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7845 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25145/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO, n. 1864/2020, pubblicata il 17 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione conveniva dinanzi al Tribunale di Novara la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento di euro 372.439,47 o della diversa somma giudizialmente accertata (oltre agli interessi) a titolo di rimborso delle anticipazioni e del compenso per il mandato asseritamente conferitole e comunque quale risarcimento danni per inadempimento dello stesso;
esponeva, a tal fine, di aver ricevuto un mandato senza rappresentanza dalla RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la stampa (sulla base di disegni della mandante) dei tessuti per abbigliamento da bagno e la vendita dei prodotti semilavorati, con molteplici e ripetute operazioni, ad una terza RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che avrebbe provveduto a finalizzare la produzione dei capi (costumi) ordinati dalla RAGIONE_SOCIALE;
non avendole la RAGIONE_SOCIALE. pagato il prezzo delle forniture, aveva agito, sulla scorta del mandato, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per ottenere il rimborso delle anticipazioni sostenute ed il mancato guadagno derivante dalle vendite;
il Tribunale di Como (davanti al quale la causa era stata riassunta per ragioni di competenza) rigettava, con la sentenza n. 1265/2016, la domanda attorea, ritenendo non provata la ricorrenza del mandato, in considerazione di quanto emerso dall’istruttoria svolta, atteso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva interamente pagato i prodotti finiti ─ comprensivi di tessuto, disegno e stampa alla MGO -e che il soggetto che secondo la RAGIONE_SOCIALE gli aveva conferito il mandato era assai improbabile, data la struttura organizzativa della Na RAGIONE_SOCIALE, che potesse avere speso il nome della convenuta;
la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1864/2020 del 17 luglio 2020, ha invece accolto la domanda e, per l’effetto, ha condannato l’appellata NOME al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 372.439,47 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo ed alle spese del doppio grado di giudizio;
ha, infatti, ritenuto che la Na RAGIONE_SOCIALE aveva concepito un’operazione commerciale basata sull’appalto conferito a RAGIONE_SOCIALE per realizzare i tessuti cui si era aggiunto un mandato in rem propriam quanto all’incarico conferito alla MGO di vendere i prodotti realizzati, con diritto della RAGIONE_SOCIALE di trattenere, a ristoro dell’attività svolta, i proventi derivanti dalla vendita; tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE era intercorso un ulteriore accordo, in forza del quale la MGO avrebbe acquistato i tessuti dalla RAGIONE_SOCIALE e poi ceduto il prodotto finito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la Corte territoriale ha definto ‘mandato a vendere beni ormai della RAGIONE_SOCIALE atteso che, in base ai principi generali, quando nell’appalto si programma, come nella specie, la fabbricazione di un bene mobile con materiali dell’appaltatore, l’acquisto dell’opera da parte del committente avviene a omento dell’accettazione …Con il mandato irrevocabile all’incasso poi, la mandataria tratteneva le somme riscosse soddisfacendo così il suo credito’;
ha concluso che la COGNOME era la regista dell’intera operazione e acquirente dei prodotti finiti dalla MGO; ciò spiegava perché non avesse pagato alla RAGIONE_SOCIALE le spese per la realizzazione dei tessuti -fatta eccezione per le modeste spese per i campionamenti e le prove di stampa -disattendendo la tesi di COGNOME secondo cui si sarebbe limitata ad ordinare alla MGO dei capi realizzati con un determinato tessuto, perché il tessuto realizzato su suo incarico dalla RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto altrimenti essere piazzato sul mercato;
ha osservato che, peraltro, ‘al medesimo risultato, si giungerebbe anche ad ipotizzare che il rapporto vada interpretato nel senso che NOME abbia semplicemente promesso a NOME l’assunzione di una obbligazione da parte del terzo, ossia il futuro acquisto dei prodotti da parte di NOME: infatti inserendosi la promessa nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive condizionandolo funzionalmente, l’autonomia dei due negozi viene meno, sicché l’inadempimento del terzo all’obbligazione assunta è inadempimento del promittente, con risarcimento del dovuto’; avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolando nove motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE ln liquidazione;
il 22 giugno 2023 -data fissata per trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. -con ordinanza interlocutoria n. 23104/2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo emersa la necessità di acquisire, al fine dello scrutinio dell’ottavo motivo: i) il fascicolo d’ufficio del giudizio di appello; ii) informazioni dalla cancelleria della Corte d’Appello di Milano in ordine all’effettuazione della comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2020;
acquisito il fascicolo d’ufficio nonché le informazioni in merito alla comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
entrambe le parti avevano depositato memoria in vista della Camera di Consiglio del 22 giugno 2023;
la ricorrente ha depositato nuova memoria in vista dello svolgimento della odierna camera di consiglio.
Considerato che:
con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, n. 1, 1326, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe desunto la sussistenza di un mandato sulla scorta di presunzioni, ma non avrebbe indicato gli elementi indiziari da cui ha inferito il fatto ignoto;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1321, 1325, n. 3, 1346, 1709, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
la Corte d’appello avrebbe definito oneroso il mandato, pur in assenza di prove della sussistenza di un accordo per la determinazione del corrispettivo;
con il terzo motivo la ricorrente imputa alla Corre d’appello la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., perché avrebbe, travisando il contenuto dei documenti 47 e 48 ritenendo cioè che essi dimostrassero che decidesse il prezzo al quale RAGIONE_SOCIALE doveva cedere i tessuti stampati alla MGO, supposto l’esistenza di un mandato;
con il quarto motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° comma, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.;
la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto esistente un mandato all’incasso irrevocabile quale meccanismo di pagamento del corrispettivo del mandato, nonostante la sua ricorrenza non fosse stata oggetto di domanda;
con il quinto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. ed all’art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, contesta l’inconciliabile contrasto tra la prova presuntiva e la testimonianza di COGNOME;
con il sesto motivo è dedotta la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.;
la Corte d’appello avrebbe ricostruito i rapporti tra le tre RAGIONE_SOCIALE coinvolte in modo contrario alle risultanze documentali e sarebbe pervenuta ad una conclusione che vedrebbe le RAGIONE_SOCIALE assumere comportamenti irrazionali e forse illeciti;
con il settimo motivo è lamentata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c.; la Corte d’appello non avrebbe indicato quale dei tre motivi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE ha accolto ed avrebbe basato la sua motivazione su una serie di fatti e di circostanze non menzionate nei motivi di appello;
con l’ottavo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., della mancata comunicazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni;
con il nono motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.:
9.1) per omesso esame della mancanza di un atto scritto o verbale inerente il mandato e la presenza di confutazioni sull’esistenza di tale accordo;
9.2) per pretermissione dei seguenti fatti emersi dalla testimonianza del soggetto, suo dipendente, che avrebbe conferito alla RAGIONE_SOCIALE il mandato: la sua estraneità alla gestione amministrativa e legale degli accordi di fornitura che erano curati dal Direttore acquisti; la insussistenza di poteri di concordare accordi di fornitura; la necessità che gli accordi di fornitura fossero redatti per iscritto, pena l’impossibilità di essere inseriti nel sistema gestionale; l’avvenuta stipulazione del contratto relativo ai prodotti finiti con la MGO, per il tramite del Direttore acquisti;
9.3) per non aver considerato che mancava un rendiconto sul mandato da parte della RAGIONE_SOCIALE, siccome una unilaterale decisione circa il prezzo di vendita tra la RAGIONE_SOCIALE e MGO;
9.5) per motivazione perplessa o apparente in relazione all’ipotesi della promessa di fatto del terzo;
9.6) per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod.civ.;
l’ottavo motivo , che -come già rilevato dall’ordinanza interlocutoria n. 23104/2023 -ha carattere preliminare e tendenzialmente assorbente, merita accoglimento;
è pacifico che il procuratore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente non aveva partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni; di conseguenza, il giudice a quo ha inteso richiamate le richieste precedentemente formulate, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20/11/2023, n. 26523);
detta mancata partecipazione era stata determinata, come accertato a seguito dell’acquisizione della comunicazione della Cancelleria della Corte d’appello, dalla mancata comunicazione ai difensori della COGNOME dell’avvenuta anticipazione dell’udienza già fissata (l’udienza, l’1 1/10/2018, era stata fissata per il giorno 7/2/2020, poi era stata anticipata al 6/2/2020, con comunicazione inviata solo ai difensori di parte avversa); ciò aveva impedito alla COGNOME ‘di precisare le proprie conclusioni restando costretta ad attenersi a quelle di cui alla comparsa di costituzione, né ha potuto chiedere la discussione orale della causa come previsto dall’art. 352 secondo comma cpc’ (p. 34 del ricorso);
il Collegio rileva che la deduzione dell’impedimento all’esercizio di una facoltà (quale quella di chiedere e ottenere la discussione orale) individua di per sé un vulnus alla difesa che comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i
difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame della memoria di replica costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (Cass . 24/01/2023, n. 2067; Cass. 01/08/2023, n. 23353); detto principio, enunciato per il caso di mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., ben può trovare applicazione anche per l’ipotesi quale quella per cui è causa – in cui la possibilità di chiedere la discussione orale (da effettuarsi all’udienza di precisazione delle conclusioni, salvo ribadirla dopo il deposito degli scritti difensivi) sia stata preclusa dalla mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, che ha impedito alla parte di essere presente all’udienza (in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella decisione del 25/11/2021, n. 36596);
11) per le ragioni esposte, va accolto l’ottavo motivo; l’impugnata sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Miano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2024 dalla Terza