Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2990 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2990 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4529/2025 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2166/2024, depositata il 22/7/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. NOME COGNOME conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, RAGIONE_SOCIALE, editore del quotidiano ‘La RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, direttore responsabile del predetto quotidiano, e NOME COGNOME, lamentando la pubblicazione di quattro articoli, a firma del COGNOME, contenenti notizie asseritamente false, diffamatorie e lesive della sua reputazione e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subìti sino alla data dell’8 settembre 2022, quando gli articoli erano stati deindicizzati dai motori di ricerca, nonché degli ulteriori futuri danni per la mancata cancellazione degli articoli dagli archivi della testata ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, adducendo l’insussistenza del contenuto diffamatorio degli articoli.
Con ordinanza n. 6554/2023 il Tribunale di Pavia rigettava la domanda dell’attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 2166/2024, pubblicata il 22 luglio 2024, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale del COGNOME e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha ritenuto che:
nel primo articolo, del 3.11.2016, dal titolo « RAGIONE_SOCIALE, otto arresti a Voghera » , si dava notizia di una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria in corso anche in provincia di Pavia che aveva portato all’arresto di otto persone, fra cui il COGNOME, nei confronti del quale era stato eseguito un decreto di fermo del PM di Reggio Calabria, essendogli stato contestato il ruolo di partecipe della predetta RAGIONE_SOCIALE « con compiti operativi prevalentemente nel settore degli stupefacenti; con il compito di
mantenere rapporti stabili di frequentazione con la figura e altri subordinati quali quella del fratello NOME e di COGNOME NOME classe DATA_NASCITA » ; l’ articolo rispecchiava, dunque, il contenuto del decreto di fermo e riportava una frase pronunciata dal comandante provinciale dei carabinieri («’ Individui pericolosi, armati e violenti: avevano colonizzato Voghera’. Un imprenditore sequestrato e costretto a gestire un’azienda in città. La mappa dei beni confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Pavia»), rispondente a quanto da lui pronunciato in conferenza stampa, che non aveva contenuto diffamatorio, perché era riferita all’associazione a delinquere di stampo mafioso e non al COGNOME; quest’ultimo neppure poteva dolersi di essere stato accostato a individui con inclinazioni violente, armati e pericolosi, in quanto gli era stato contestato di essere partecipe della stessa associazione connotata da dette caratteristiche;
– il secondo articolo del 6.11.2016, dal titolo « Il giallo dell’imprenditore sequestrato » , riportava la notizia del sequestro di un imprenditore per costringerlo a gestire una delle imprese edili utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco e ipotizzava che l’autrice del sequestro fosse stata l’associazione malavitosa colpita dal provvedimento di fermo, senza mai, però, attribuirlo specificamente al COGNOME, indicato come uno degli arrestati residenti nella zona di Voghera;
– il terzo articolo del 27.11.2016, intitolato « RAGIONE_SOCIALE, nuovo colpo alla RAGIONE_SOCIALE » , dava notizia dell’applicazione di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gip di Reggio Calabria nei confronti degli indagati già oggetto del precedente provvedimento di fermo e per lo stesso reato e, sebbene contenesse una inesattezza -la confusione dell’odierno ricorrente con il fratello -, dal contesto dell’articolo si evinceva che il boss cui l’articolo si riferiva era NOME COGNOME; quindi né l’articolo né l’inesattezza erano tali da ledere la reputazione del denunciante, perché i fatti descritti comunque corrispondevano al contenuto del provvedimento di fermo;
-l’articolo pubblicato il 9.12.2016, intitolato « Business rifiuti e malavita anche RAGIONE_SOCIALE nel mirino » , rivelava un’indagine della Procura della Repubblica di Pavia su possibili reati ambientali commessi dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, due dipendenti della quale, tra cui l’odierno ricorrente, erano indicati come presunti affiliati della RAGIONE_SOCIALE della ‘RAGIONE_SOCIALE, smantellata dal precedente blitz della procura e della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ; detto articolo riportava notizie vere e non induceva a ritenere che l’odierno ricorrente fosse responsabile dei reati ambientali eventualmente commessi dalla RAGIONE_SOCIALE, nemmeno laddove l’articolista si interrogava sulla possibile connessione fra l’attività di gestione di rifiuti della RAGIONE_SOCIALE e il clan COGNOME.
Il COGNOME ha proposto ricorso, avvalendosi di due motivi, cui hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, rubricato: «…per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare errata applicazione nel caso de quo dell’esimente del diritto di cronaca che non ricorre nei suoi requisiti della verità, continenza e pertinenza quanto agli articoli pubblicati il 6/11/2016, 27/11/2016, 10/12/2016 e 3/11/2016 sul quotidiano La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cartacea ed on-line dal contenuto diffamatorio verso il Sig COGNOME NOME», è inammissibile.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23745 del 28/10/2020, hanno chiarito che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi
demandare alla Suprema Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La censura in esame, per come formulata, non consente d’individuare, né di comprendere in maniera immediata ed inequivocabile le ragioni dell’impugnazione e si appalesa priva di specificità.
La difesa del COGNOME, del resto, espressamente a p. 8 del ricorso ammette di essersi limitata a «richiamare le precise censure elevate all’operato delle controparti e all’errata applicazione dell’esimente del diritto di critica così come formulate nel proprio atto di appello».
Il che determina l’inammissibilità del motivo anche sotto questo profilo, atteso che, insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte, «con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.»(Cass. 24/09/2018 n. 22478; Cass. 25/08/2000 n. 11098; Cass. 17/11/2003 n. 17402; Cass. 23/09/2003 n. 12632).
Con il secondo motivo di ricorso il COGNOME si duole della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Detto motivo non è stato fatto oggetto di una specifica illustrazione; a p. 9 infatti il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe viziata «in base alla medesime argomentazioni laddove non sia accolto il primo motivo».
Il che espone il motivo ad una declaratoria di inammissibilità, per plurime ragioni:
non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, come la violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; 2 ) la violazione dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. che riprende l’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. e preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel caso di doppia conforme di merito; 3) la genericità della confutazione e il mancato soddisfacimento dell’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di
discussione tra le parti.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti, che liquida in euro 4.000 per compensi ed euro 200, per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME