Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1410/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2142/2023 depositata il 27/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, professore associato di RAGIONE_SOCIALE commerciale nel corso di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) presso il RAGIONE_SOCIALE, conveniva davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la prof.ssa NOME COGNOME, per ottenerne il risarcimento del danno che a lui sarebbe derivato da una condotta diffamatoria RAGIONE_SOCIALEa prof.ssa COGNOME attuata con una comunicazione e-mail del 27 marzo 2015 al prof. NOME COGNOME, direttore del RAGIONE_SOCIALE di giurisprudenza, e al prof. NOME COGNOME, presidente del corso di laurea RAGIONE_SOCIALE. La convenuta si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 1194/2019, rigettava la domanda, attribuendo il contenuto RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’esercizio del diritto di libertà di espressione ex articolo 21 Cost.
Il COGNOME proponeva appello, cui controparte resisteva.
La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame con sentenza n. 2142/2023.
Il COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi. La controparte si è difesa con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato ‘requisitoria’ che conclude per la inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 595 c.p. e 2697 c.c.
1.1 Dopo avere trascritto un ampio passo RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, la si critica nel contenuto in relazione alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, per poi sostenere che il comportamento di controparte sarebbe stato una vera e propria diffamazione e non l’esercizio di un diritto di manifestazione del pensiero e di critica, ‘anche per la scelta dei termini scientemente utilizzati e dei toni sproporzionatamente <>’ – si richiama il seguente incipit di una frase: ‘Come vedrai, si tratta di una situazione oramai non sostenibile, che mina il buon andamento del corso di laurea RAGIONE_SOCIALE./Ricorderai che già lo scorso anno si erano posti problemi simili …’ -nel descrivere ‘una situazione non corrispondente al vero’ in quanto ricostruita ‘in maniera incompleta’.
Si richiama giurisprudenza sui requisiti RAGIONE_SOCIALE‘illecito diffamatorio, e successivamente si ritorna alla ricostruzione dei fatti, riportando anche una lettera che controparte aveva il 26 marzo 2014 inviato al ricorrente, e RAGIONE_SOCIALEa quale entrambi i giudici di merito avrebbero ‘omesso qualsivoglia considerazione’.
Si conclude quindi ribadendo la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme indicate nella rubrica e asserendo che ‘la comunicazione inviata dalla professoressa COGNOME, che ha concretamente inciso sulla perdita RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALE da parte del docente e gli ha arrecato un ingiusto turbamento, si è rivelata in sostanza un giudizio morale sullo stesso contenente … espressioni aventi un’intrinseca valenza denigratoria sotto il profilo etico e professionale’.
1.2 Il motivo veicola evidentemente un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice d’appello, e la natura fattuale non viene superata dalla giurisprudenza e dai riferimenti normativi che, ogni tanto, si intrecciano con la ricostruzione in termini di merito.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 591 e 51 c.p.
2.1 Si osserva che l’esercizio del diritto di critica deve effettuarsi ‘su una notizia che può stimolare l’interesse RAGIONE_SOCIALEa collettività’, rilevando poi che il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto che la stessa controparte avrebbe nella sua difesa ‘evidenziato la pretestuosità e l’infondatezza’ RAGIONE_SOCIALEa e-mail affermando che ‘va rimarcato che lo scritto denunciato era indirizzato ai soli professori COGNOME e COGNOME, ai quali erano ben noti gli addebiti in esso contenuti, dei quali si ha ragione di ritenere che essi condividessero la fondatezza …’. Si argomenta proprio sulla pretesa conoscenza già sussistente dei destinatari RAGIONE_SOCIALEa e-mail e sullo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda, anche a proposito RAGIONE_SOCIALEa pianificazione già effettuata dalla COGNOME per l’anno accademico 2015 -2016.
Si conclude negando che la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scriminante RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica ‘per non essere la critica contenuta nella comunicazione, analizzata nel contesto complessivo, pertinente all’interesse pubblico’, con conseguente violazione, da parte del giudice d’appello, RAGIONE_SOCIALEe norme indicate in rubrica.
2.2 Esattamente come nel precedente motivo, anche questa censura, pur tentando di schermarsi con ragionamenti di diritto, presenta una evidente sostanza fattuale, mirando ad ottenere un terzo grado di merito e quindi l’accertamento con esito positivo RAGIONE_SOCIALE‘offesa diffamatoria lamentata.
Pure questo motivo, dunque, cade pienamente nell’inammissibilità.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., ‘nullità e/o invalidità RAGIONE_SOCIALEa sentenza’ per incongruenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni quanto alle prove.
3.1 Si richiamano le conclusioni istruttorie RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, con il capitolato RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale richiesta (ricorso, pagina 24-27)
per sostenere che ‘la scelta di ammettere in toto la prova testimoniale RAGIONE_SOCIALEa resistente e non ammettere la prova testimoniale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, peraltro rilevante’, avrebbe inficiato l’esito del giudizio nei confronti di quest’ultimo; per di più ‘i capitoli di prova dedotti da parte avversa sono stati … ammessi nonostante avessero ad oggetto fatti negativi’, il che li avrebbe resi inammissibili.
3.2 Il motivo è palesemente inammissibile: da un lato, non rientra nel vaglio del giudice di legittimità la scelta istruttoria del giudice di merito in ordine al capitolato RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale del ricorrente; dall’altro, il riferimento, censurante, al contenuto dei capitoli di controparte, la cui prova orale sarebbe stata ammessa ovvero che questi avevano ‘ad oggetto fatti negativi’ -, è palesemente generico e assertivo, e non trova una concretizzazione nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale offerta dal ricorso. In particolare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo ‘Svolgimento del processo’ (ricorso, pagine 3ss.), l’attuale ricorrente precisa soltanto che all’udienza del 26 gennaio 2018 il giudice istruttore aveva ammesso la prova testimoniale RAGIONE_SOCIALEa convenuta di cui alla memoria del 20 luglio 2016 ‘nonostante avesse carattere valutativo e riguardasse circostanze negative!’ (ricorso, pagina 5), nulla specificando sul contenuto dei capitoli di tale prova avversa.
4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per
violazione degli articoli 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
4.1 Premesso che sono insindacabili le valutazioni di merito del giudice d’appello, e che pertanto non si intende censurarle, si osserva però subito dopo che la corte territoriale avrebbe errato ‘per avere omesso – o comunque insufficientemente esaminato una puntuale e analitica valutazione RAGIONE_SOCIALEe varie risultanze probatorie’, fornendo ‘una motivazione meramente apparente’ proprio per la sua ‘grave insufficienza o contraddittorietà’.
Si trascrive una parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, relativa alle deposizioni testimoniali di una funzionaria amministrativa – NOME COGNOME – e di una collega RAGIONE_SOCIALEa controparte – NOME COGNOME -, per dedurne che ‘i testi non erano stati in grado di contestualizzare le circostanze riferite’, così che ‘le risultanze istruttorie, che hanno contribuito a formare il convincimento del Giudice di merito, non erano idonee a provare le assenze e i periodi di sospensione contestati al docente’. Si richiamano poi ulteriori dati istruttori, soprattutto documentali, per giungere ad affermare che il giudice d’appello, se tutto questo avesse valutato, ‘si sarebbe … avveduto RAGIONE_SOCIALEa pretestuosità e del carattere prettamente denigratorio e diffamatorio RAGIONE_SOCIALEo scritto in questione e RAGIONE_SOCIALEa sua intrinseca valenza mortificatrice RAGIONE_SOCIALEa persona del docente’. Il motivo si conclude con un passo sulla ‘verità dei fatti’ RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata per qualificarla erronea.
4.2 Il motivo è palesemente una censura idonea a veicolare in un gravame, in quanto offre in via diretta critiche di merito: essa, quindi, è ictu oculi inammissibile.
Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost. e 2043 c.c.
5.1 Richiamato un passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che riconosce nel contenuto RAGIONE_SOCIALEa e-mail l’ ‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa libertà costituzionale di espressione del pensiero e di critica’ svolto dalla sua collega COGNOME, si osserva che l’attuale ricorrente, nell’atto d’appello, aveva evidenziato che nella e-mail , oltre ad esservi fatti non corrispondenti al vero, non si rinveniva alcun contenuto di interesse pubblico.
Si argomenta poi sulla interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 21 Cost. per negarne il rispetto nel caso in esame, richiamando anche il ‘danno morale subito per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti RAGIONE_SOCIALE‘onore e RAGIONE_SOCIALEa reputazione’, il cui risarcimento avrebbe potuto
essere liquidato equitativamente, e sarebbe stato comunque destinato ad assegni di ricerca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
5.2 Anche questo motivo, con assoluta evidenza, non riesce a sciogliersi e distaccarsi dalla sostanza fattuale, perseguendo chiaramente un terzo grado di merito. Pertanto incorre nella inammissibilità.
Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza di motivazione in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
6.1 Si sostiene che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ‘pur esplicitando i principi di diritto cui ha inteso conformarsi …, conduce ad una decisione finale del tutto contraddittoria’, così violando gli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Si qualifica la sentenza come ‘perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ per un passo relativo al tenore RAGIONE_SOCIALEa e-mail quanto alla continenza, attribuendole pure una irriducibile contraddittorietà.
6.2 Il motivo è palesemente infondato, in quanto si fonda su estrapolazioni artificiose; e la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nel suo complesso, non è né incomprensibile né contraddittoria, bensì consente, nella misura costituzionalmente occorrente, di comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
La più che evidente inconsistenza di tutte le censure, connotate da una ripetitiva inammissibilità derivante dal conclamato scopo di terzo grado di merito che le suscita -con unica eccezione RAGIONE_SOCIALE‘ultima di esse, infondata ma a sua volta palesemente -, conduce a ravvisare tutti i presupposti, oggettivo e soggettivo (quest’ultimo come colpa grave), RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96,
comma 3, c.p.c. e porta dunque a condannare il ricorrente a corrispondere alla controricorrente la ulteriore somma di euro 1500.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3700, oltre agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente a pagare alla controricorrente, ex articolo 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 1500.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2024