Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
Oggetto
Responsabilità civile generale – Diffamazione a mezzo stampa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24374/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente –
e contro
NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Tr ento, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 137/2023, pubblicata il 6 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del
danno alla propria reputazione derivante da articoli e comunicazioni pubblicate dall’RAGIONE_SOCIALE e dal AVV_NOTAIO. COGNOME, ripresi dai media di proprietà degli altri convenuti, che lo indicavano come antivaccinista e propalatore di notizie false.
Instò inoltre perché fosse ordinata la cancellazione di tutte le pubblicazioni ed al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME di pubblicare un articolo di rettifica sul sito web RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e chiese, altresì, la condanna degli altri convenuti proprietari dei media che avevano ripreso quelle dichiarazioni al pagamento di una sanzione amministrativa oltre che alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
L’antefatto era rappresentato da alcune dichiarazioni rese dallo COGNOME nel corso di un’intervista trasmessa il 20 settembre 2017 nella trasmissione ” Tagesschau ” su Rai Südtirol: in tale occasione lo COGNOME aveva affermato che una bambina di nove anni, dopo essere stata vaccinata, era stata trasportata con l’elicottero a RAGIONE_SOCIALE a causa di paralisi e gravi difetti fisici. Successivamente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME avevano pubblicato articoli e comunicazioni, affermando che le sue dichiarazioni erano false. Questi articoli erano stati ripresi dai media convenuti, in termini che COGNOME riteneva diffamatorie e lesivi RAGIONE_SOCIALEa sua reputazione e del suo onore.
Con sentenza n. 205 del 2021 il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore dei convenuti.
Ritenne, infatti, che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO. COGNOME, così come gli articoli pubblicati dai media, rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca: le espressioni utilizzate, sebbene critiche e talvolta forti, rappresentavano una legittima risposta alle affermazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME. Valorizzò in tal senso il contesto in cui questo aveva fatto le sue dichiarazioni, costituito da una serata informativa organizzata da scettici e obiettori vaccinali. Considerò che le sue dichiarazioni suggerivano un nesso causale tra la
vaccinazione e la malattia RAGIONE_SOCIALEa bambina, il che era stato smentito. Non vi era, infatti, alcuna prova che la bambina fosse stata trasportata a RAGIONE_SOCIALE con l’elicottero a causa RAGIONE_SOCIALEa vaccinazione, mentre i referti medici indicavano che i primi sintomi RAGIONE_SOCIALEa malattia si erano manifestati molto tempo dopo la vaccinazione, escludendo un nesso causale diretto. Osservò che la libertà di opinione RAGIONE_SOCIALEo COGNOME non era stata limitata dalle pubblicazioni denunciate e che, quando si denunciano circostanze non corrispondenti alla realtà, bisogna accettare le reazioni critiche degli altri.
Con sentenza n. 137/2023, resa pubblica il 6 ottobre 2023, la Corte d’appello di Tr ento, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame interposto dallo COGNOME, confermando integralmente la decisione del Tribunale e condannando l’appellante alle spese del grado.
Ha infatti pienamente condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice, ritenendo che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME fossero infondate e che le reazioni critiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei media fossero legittime e non diffamatorie.
Al riguardo ha anzitutto e ripetutamente evidenziato che la verità presunta RAGIONE_SOCIALEe affermazioni fatte da COGNOME nella menzionata intervista costituiva tema del tutto irrilevante, dal momento che si trattava di stabilire non se lo COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervista fosse convinto o meno RAGIONE_SOCIALEa verità RAGIONE_SOCIALEa notizia, bensì se l’affermazione dei convenuti che quelle dichiarazioni erano scorrette ledesse il suo onore e la sua reputazione (v. sentenza, pagg. 68, 70).
Ha quindi rilevato, conformemente al primo giudice, che:
─ le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME contenevano effettivamente riferimenti fattuali non corrispondenti alla realtà;
─ in particolare, l ‘affermazione secondo cui il quarto giorno (inteso , in modo inequivocabile, come il quarto successivo alla vaccinazione) la bambina era stata trasportata nell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE con l’elicottero
era priva di fondamento, poiché secondo il referto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE i primi sintomi RAGIONE_SOCIALEa malattia si erano manifestati il 4 settembre 2017, mentre la vaccinazione era stata somministrata l’11 agosto (pag. 73);
─ l a definizione RAGIONE_SOCIALEo COGNOME come antivaccinista non può considerarsi idonea a ledere il suo onore e ad influenzare negativamente l’opinione pubblica su di lui , dal momento che lui stesso si presenta come « padre impegnato e cittadino bene informato … contro i vaccini che nascondono rischi chimici e biologici »;
─ i l termine « antivaccinista » definisce l’atteggiamento critico RAGIONE_SOCIALE‘appellante che si presenta in pubblico e in diversi media come persona scettica sugli effetti dei vaccini e non deve affatto essere interpretato in modo negativo, poiché esprime semplicemente un atteggiamento di rifiuto rispetto alle vaccinazioni, non contiene alcuna valutazione e non vi si riconosce alcun tono recondito spregiativo (pag. 78);
─ n egli articoli pubblicati non si riconosce alcuna aggressione personale, piuttosto una presa di posizione critica (pag. 79);
─ d alle letture integrali degli articoli in questione e dalla valutazione globale degli stessi emerge chiaramente che l’RAGIONE_SOCIALE con le pubblicazioni ha semplicemente preso posizione rispetto al presunto nesso causale ventilato da NOME COGNOME tra vaccinazione e malattia di un bambino nella zona di Merano; la pubblicazione riguarda un argomento indubbiamente di interesse pubblico e si pone criticamente rispetto alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME; i termini ‘ fake news ‘, ‘terrore psicologico’ riferiti alla campagna degli antivaccinisti non contengono nessuna denigrazione RAGIONE_SOCIALEa persona di COGNOME; l’RAGIONE_SOCIALE svolge piuttosto una legittima critica in relazione alle teorie degli antivaccinisti nell’ambito del diritto tutelato dall’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (pagg. 82-83);
─ è stato rispettato il criterio RAGIONE_SOCIALEa verità e l’uso dei termini è rimasto circoscritto nell’ambito di un esercizio corretto RAGIONE_SOCIALEa cronaca, anche se talvolta caratterizzato da espressioni critiche e in parte anche forti e da riferimenti satirici.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Vi resistono, con distinti controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di chiarezza e sinteticità, opposta nel proprio controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Va in proposito ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa vicenda sub iudice posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEe critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o
pregiudichi l’intelligibilità RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. U n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971, cui si conforma l’arresto di Cass. n. 4300 del 13/02/2023, Rv. 666743, richiamato nel controricorso).
Nel caso di specie, analogamente a quanto accaduto nel caso considerato nel primo dei precedenti citati, il testo complessivo del ricorso, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità RAGIONE_SOCIALE‘esposizione, consente di comprendere lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 Cost., art. 2059 c.c., nonché degli artt. 51, 185 e 595 c.p., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso il diritto al risarcimento del danno del ricorrente, ritenendo scorrettamente che sussista l’esimente del diritto di cronaca o di critica e pertanto escludendo la configurabilità del reato di cui all’art. 595 c.p. ».
Contesta la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘esimente del diritto di cronaca e di critica, rilevando:
─ quanto al requisito RAGIONE_SOCIALEa pertinenza, che egli non è un personaggio di rilievo pubblico e le sue dichiarazioni erano state rilasciate in qualità di privato cittadino;
─ quanto alla continenza, che gli articoli utilizzano espressioni offensive e denigratorie come ‘antivaccinista’, ‘autoproclamato esperto’, ‘guru’, e accuse di diffondere ‘ fake news ‘ e praticare ‘terrorismo psicologico’: termini non proporzionati e funzionali alla informazione, ma costituenti un’aggressione verbale;
─ quanto al requisito RAGIONE_SOCIALEa verità, che egli non aveva mai affermato che la malattia RAGIONE_SOCIALEa bambina fosse causata dal vaccino; le sue
dichiarazioni sono state manipolate e riportate in modo incompleto; peraltro, le consulenze tecniche non escludono con certezza un nesso causale tra il vaccino e la malattia RAGIONE_SOCIALEa bambina.
Rileva che la notizia RAGIONE_SOCIALEa denuncia penale nei suoi confronti per procurato allarme è stata riportata con aggiunte e commenti che facevano apparire vera la notitia criminis , violando i limiti RAGIONE_SOCIALEa verità e continenza.
Afferma che erroneamente la Corte ha ritenuto che il termine ‘antivaccinista’ non fosse denigratorio, avendo esso in realtà una chiara accezione negativa, trattandosi, comunque, di una definizione non corrispondente alla verità, essendosi egli sempre definito scettico nei confronti dei vaccini, ma non un antivaccinista.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. per omessa pronuncia e omessa motivazione su alcune domande e alcuni capi di domande del ricorrente; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del Regolamento (UE) n. 2016 /679; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055 c.c.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 Legge n. 47 /1948; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del Testo unico dei doveri del giornalista del 27.01.2016 ».
Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto superflua la trattazione degli ulteriori motivi di appello (relativi alle riproposte domande di cancellazione RAGIONE_SOCIALEe pubblicazioni, condanna solidale dei convenuti, ordine di rettifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 l. n. 47 del 1948, condanna dei convenuti per violazione degli obblighi prescritti dal Testo unico dei doveri del giornalista) presupponendo erroneamente che essi richiedessero il riconoscimento dei fatti che soddisfano la fattispecie di cui all’art. 595 c.p..
Con il terzo motivo lo COGNOME deduce, con riferimento all’art. 360,
primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 187, 188 e 189 c.p.c. per la mancata assunzione di prove richieste ».
Sostiene che l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali e l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa C.TRAGIONE_SOCIALEU. sarebbero stati fondamentali per comprendere meglio il contesto RAGIONE_SOCIALEe proprie dichiarazioni, il loro significato e la loro portata.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di ripartizione RAGIONE_SOCIALEe spese ».
Sostiene che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello sulle spese processuali è errata sia perché l’appello avrebbe dovuto essere accolto, sia perché, comunque, le questioni trattate avrebbero dovuto consigliare la loro compensazione, sia infine per l’importo sproporzionato RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Il primo motivo è inammissibile.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere deAVV_NOTAIOo, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente AVV_NOTAIOrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del
2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).
In altri termini, non è il punto d’arrivo RAGIONE_SOCIALEa decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione RAGIONE_SOCIALEa stessa, sindacabile solo sul piano RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: censura nella specie non proposta e che comunque avrebbe dovuto anch’essa a sua volta dirsi inammissibile per la preclusione che deriva – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] – dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo assolto l’onere in tal caso su di essi gravante di indicare le ragioni di fatto RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 6/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).
Varrà in tal senso rammentare che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo RAGIONE_SOCIALEa stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate come lesive RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata
motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto esame, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa continenza, RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei fatti narrati e RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla diffusione RAGIONE_SOCIALEe notizie, nonché al sindacato RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nei limiti in cui esso è consentito dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria RAGIONE_SOCIALEe espressioni in contestazione (v. ex plurimis Cass. 23/06/2021, n. 17965, in motivazione, § 7; Cass. 28/02/2019 n. 5811; v. anche Cass. 14/03/2018, n. 6133; 27/07/2015, n. 15759; 30/05/2017, n. 13520; 21/05/2014, n. 11268; 10/01/2012, n. 80; 18/10/2005, n. 20138).
7. Il secondo motivo è inammissibile.
In disparte l’inammissibilità derivante, già di per sé, dalla prospettazione, con riferimento al medesimo unitario discorso argomentativo (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542; 11/04/2018, n. 8915; Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Sez. U, 6/05/2015, n. 9100; Cass. 23/04/2013, n. 9793; 12/09/2012, n. 15242; 23/09/2011, n. 19443) di due eterogenei e incompatibili vizi cassatori ─ da un lato error in iudicando per violazione di norme sostanziali di vario contenuto, dall’altro error in procedendo per omessa pronuncia su motivi d’appello ─, è dirimente, rispetto ad entrambe le prospettive censorie, il rilievo che il ricorrente omette di precisare, in alcun modo, se e in che termini egli aveva proposto i motivi d’appello che lamenta non essere stati esaminati o non adeguatamente trattati, né tanto meno precisa, come necessario, se tali motivi erano stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento RAGIONE_SOCIALEa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni (Cass. n. 5087 del 3/03/2010, Rv. 611679; n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494).
L ‘esistenza di tali motivi, e il loro mantenimento anche in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, non può per implicito ritenersi desumibile dalla sola conclusiva affermazione, leggibile in sentenza a
pag. 84, secondo cui « è quindi superflua anche la trattazione degli ulteriori motivi di appello che presuppongono il riconoscimento dei fatti che soddisfano la fattispecie di cui all’art. 595 c.p. », non essendo dato ricavare da essa, né da alc un’altra parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza , quali fossero tali altri motivi d’appello ritenuti assorbiti.
Senza dire che, quand’anche diversamente potesse opinarsi sul punto, questa stessa affermazione varrebbe di per sé a rappresentare pronuncia (benché di mero assorbimento) sui detti motivi e dunque ad escludere il denunciato error in procedendo ex art. 112 cod. proc. civ..
Il difetto di specificità e autosufficienza del motivo rimane poi ostativo nell’altra indicata prospettiva censoria RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando , dal momento che non si ricava dalla sentenza alcuna affermazione da cui desumere le violazioni di legge denunciate.
I temi indicati non risultano tra quelli devoluti alla Corte d’appello; era dunque onere del ricorrente precisare se e in che termini era stato rispetto ad essi proposto specifico motivo di gravame: onere questo in alcun modo assolto.
Per completezza varrà comunque rilevare che:
─ il carattere lecito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione esclude che il ricorrente potesse pretendere la sua cancellazione, se non dopo il decorso di un significativo lasso di tempo dai fatti cui la notizia è riferita, tale per cui potesse considerarsi ormai venuto meno l’interesse pubblico all’informazione, per essersi « ormai spenta la memoria collettiva » (cfr. Cass. Sez. U. 22/07/2019, n. 19681, Rv. 654836): presupposto nella specie certamente non predicabile data la prossimità temporale RAGIONE_SOCIALEa vicenda cui le pubblicazioni in questione si riferiscono;
─ non si vede , infine, né è spiegato in ricorso, come con l’accertamento del carattere lecito RAGIONE_SOCIALEe pubblicazioni possa considerarsi compatibile l’affermazione di una responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2055 cod. civ. che ovviamente presuppone l’accertamento di un obbligo risarcitorio a carico di diversi soggetti, sia
pure sulla base di titoli diversi.
Il terzo motivo è altresì inammissibile.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Non può, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti -fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ..
Una tale violazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 5/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio RAGIONE_SOCIALEe altre prove richieste o già acquisite.
Ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto -come è stato rilevato -« il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta » (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).
In tal caso, « la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con
una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, RAGIONE_SOCIALEa sostanza stessa RAGIONE_SOCIALEa lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione solo per eventuali vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle » (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.).
La mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999).
Nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi.
Ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio non riconducibile al paradigma di cui al num. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ma a quello di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità.
In tale prospettiva, invero, la censura si risolve (al di là RAGIONE_SOCIALEa erronea indicazione in rubrica di un error in iudicando) nella prospettazione di una mera quaestio facti , ovvero di un difetto di ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta.
Essa, però, si appalesa in tale direzione inammissibile per la preclusione che alla prospettazione di un siffatto vizio deriva, come già detto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. dall’essere la decisione impugnata confermativa sul punto RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado (c.d. doppia conforme).
Il quarto motivo è inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALEa opportunità RAGIONE_SOCIALEa compensazione, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, essendo la statuizione sulle spese aAVV_NOTAIOata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse fra le parti aAVV_NOTAIOata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 7/03/2001 e successive numerose conformi).
Risulta altresì insindacabile la concreta quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese se rientrante tra il minimo e il massimo degli importi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento, il che nella specie non è neppure contestato.
La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi .
Del tutto eccentrico e privo di alcun valore argomentativo si appalesa il riferimento, in essa, alla legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Delega al Governo per l’integrazione RAGIONE_SOCIALEe norme nazionali di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).
Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate, per ciascuno, in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza