Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23641 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24896 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE n. 275/2022 pubblicata in data 9 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
1° luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del proprio onore e RAGIONE_SOCIALEa propria reputazione, a suo dire determinata dal contenuto diffamatorio e dall’intento persecutorio di una serie di esposti presentati dal Gai al RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA DIFFAMAZIONE
Ad. 01/07/2024 C.C.
R.G. n. 24896/2022
Rep.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, in relazione all’attività professionale da lui svolta in favore di una amministrazione condominiale in lite con lo stesso COGNOME.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha condannato il COGNOME a pagare al AVV_NOTAIO l’importo di € 6.000,00 .
La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado , condannando l’appellante a pagare una ulteriore somma in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c. . Ricorre il Gai, sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso gli eredi di NOME COGNOME (frattanto deceduto), NOME ed NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 51 c.p. e art. 598 c.p., in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver ritenuto che gli esposti depositati dal AVV_NOTAIO COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE avessero natura diffamatoria e per non aver riconosciuto sussistente la causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica ».
Secondo il ricorrente, « negli esposti non sono state usate espressioni direttamente e smodatamente offensive nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ma solo dubbi e perplessità che non travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica ». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La decisione impugnata risulta, in diritto, pienamente conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) secondo il quale l’ esercizio del diritto di critica, in generale, non è mai configurabile
Ric. n. 24896/2022 – Sez. 3 – Ad. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10
quale scriminante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 c.p., se supera il limite RAGIONE_SOCIALEa continenza, non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito RAGIONE_SOCIALEa verità putativa (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, Rv. 653575 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, Rv. 663339 – 01) e secondo cui, in particolare, l ‘ operatività RAGIONE_SOCIALEa speciale esimente prevista dall ‘ art. 598 c.p. (anche ad ammetterne l’applicabilità in relazione ad un mero esposto presentato al RAGIONE_SOCIALE), con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la più ampia libertà espressiva nell ‘ esercizio del diritto di difesa, è, comunque, subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo diretto ed immediato all ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi prospettata o per l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13797 del 31/05/2018, Rv. 649215 – 01).
Per quanto poi riguarda l’accertamento e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE esposti presentati dal ricorrente e, in particolare, del loro carattere offensivo, secondo l’indirizzo altrettanto consolidato di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE scritti, l ‘ apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate come lesive RAGIONE_SOCIALE ‘ altrui reputazione e la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE ‘ esimente RAGIONE_SOCIALE ‘ esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019, Rv. 652997 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018, Rv. 648418 – 01).
Tanto premesso, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dalla corte d’appello proprio in ordine alla valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE esposti presentati dal COGNOME, all ‘ apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe espressioni in essi usate come lesive RAGIONE_SOCIALEa reputazione del AVV_NOTAIO ed alla valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE ‘ esimente RAGIONE_SOCIALE ‘ esercizio del diritto di critica, accertamenti che risultano sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., art. 113 c.p.c., artt. 2 e 32 Cost. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in ordine del criterio per la determinazione del quantum al fine del risarcimento del danno, avendo utilizzato per determinare la liquidazione del danno le Tabelle di Milano per la diffamazione a mezzo stampa ».
Il motivo è infondato.
Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), « la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. ‘pura’, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e RAGIONE_SOCIALE‘integralità del risarcimento » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 – 01) e, in particolare, « la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo -quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale -è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio
di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto » (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021, Rv. 662663 -01).
Nella specie, la corte d’appello ha confermato la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale subito dall’attore operata dal tribunale, il quale ha utilizzato a tal fine, come base di partenza, i parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, adattandoli peraltro al caso concreto e, in particolare, tenendo specificamente conto del fatto che, nel caso di specie, non si trattava di diffamazione a mezzo stampa, ma di diffamazione operata con mezzo non caratterizzato da pari diffusività e dando conto in modo puntuale del percorso logico seguito nella propria determinazione, in considerazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto.
In tal modo, i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale di liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 226 c.c.), prendendo in considerazione tutti i fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto e fornendo adeguata motivazione a giustificazione del percorso seguito per giungere alla determinazione finale che, del resto, non risulta affatto sproporzionata, né per eccesso, né per difetto : l’indicata motivazione non risulta meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede.
Ne consegue l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure formulate con il motivo di ricorso in esame.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92 c.p.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di merito posto le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente nonostante il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno per atti persecutori, e la limitazione del valore del petitum in ordine alla domanda di risarcimento del danno per il reato di diffamazione ».
Il motivo è infondato.
Secondo i principi di diritto di recente precisati dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01), « in tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura riAVV_NOTAIOa, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza RAGIONE_SOCIALE altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. ».
Nella specie, l’attore aveva , in effetti, proposto due distinte domande risarcitorie o, quanto meno, una domanda articolata in più capi, uno relativo al danno da diffamazione ed uno relativo al danno da stalking : di tali capi di domanda, in primo grado, il primo era stato accolto (sia pure in misura riAVV_NOTAIOa nel quantum rispetto a quanto domandato) e il secondo era stato rigettato. La corte d’appello , in merito alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo grado, ha confermato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto di porre tali spese a carico del convenuto, soccombente sul capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione (di maggior valore),
benché fosse stato rigettato l’altro capo di domanda (di minor valore), avente ad oggetto il risarcimento del danno da stalking : la decisione risulta conforme a diritto, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c., anche nella lettura datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’arresto più sopra richiamato, la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite è bensì sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda articolata in unico capo, né nel caso RAGIONE_SOCIALEa pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi.
In tali ipotesi, quindi, sarà possibile la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALEe spese, ma anche la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte (prevalentemente) soccombente al pagamento integrale RAGIONE_SOCIALEe stesse, purché sulla base di adeguata motivazione che tenga conto RAGIONE_SOCIALE‘oggetto effettivo del giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e di ogni altra circostanza rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c., essendo inibita al giudice esclusivamente la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe suddette spese.
Nel caso di specie, essendo sostenuta da adeguata motivazione, facente leva sul carattere accessorio e marginale del capo relativo alla domanda di danni da ‘ stalking ‘ , la condanna del convenuto (prevalentemente) soccombente al pagamento integrale RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado del giudizio deve ritenersi senz’altro conforme a diritto.
Con il quarto motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 96 c.p.c. , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata sussistenza dei presupposti fondanti la relativa declaratoria di pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione per lite temeraria in appello; conseguente erronea condanna al versamento di somme a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ».
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha giudicato manifestamente infonda to l’appello del COGNOME « specie per quanto riguarda il primo motivo, che, per le sue inusitate affermazioni, confessa da solo la propria inconsistenza e temerarietà »: ha ritenuto, pertanto, che l’impugnazione costituisse un vero e proprio abuso RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale.
La decisione è conforme all’indirizzo di questa Corte in materia, secondo il quale « la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso RAGIONE_SOCIALEa ‘potestas agendi’ con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, RAGIONE_SOCIALEa mala fede (consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda) o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave (per carenza RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza volta all’acquisizione di d etta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica RAGIONE_SOCIALEe censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 -01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018, Rv. 651481 -01, con specifico riguardo all’ abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, in quanto basato su motivi manifestamente infondati; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv.
656160 -01, secondo cui, in particolare, « nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall ‘ appellante in modo da evitare il gravame »; Sez. 5, Sentenza n. 34693 del 24/11/2022, Rv. 666399 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014, Rv. 633289 – 01).
5. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-