Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31219 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31219 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15308/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore delegato, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (che ha incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
MALAVENDA
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 23 maggio 2013, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna solidale: i) al risarcimento dei danni subiti a seguito RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del libro intervista ad NOME COGNOME, curato dai giornalisti COGNOME e COGNOME, intitolato ‘Io So’; ii) al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 RAGIONE_SOCIALE l. n. 47/1948; iii) alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, su ‘la RAGIONE_SOCIALE‘, ‘Corriere RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘, con carattere superiore al normale.
A tal d’essere < va che il libro aveva lasciato intendere che i processi a suo carico, per riciclaggio e per connivenza con la mafia, non avessero portato ad una sua condanna per lacune probatorie che l'intervistato COGNOME, definito colui che sa non solo in virtù delle sue indagini e RAGIONE_SOCIALE sua esperienza investigativa, ma anche per il
fatto d'essere <>, era in grado di colmare con le sue deduzioni e conoscenze, a prescindere dalle prove acquisite nei processi.
Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il libro instillava nel lettore il sospetto che la fortuna economica di NOME derivasse dal riciclaggio di capitali mafiosi del narcotraffico e detto sospetto era supportato facendo riferimento alle indagini parziali e mai concluse affidate al AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE COGNOME, nominato dal procuratore presso il Tribunale di Palermo nel processo a carico di NOME COGNOME, il quale, in particolare, non sarebbe riuscito a portare a compimento l’accertamento sulla provenienza di ben 92 miliardi di lire, per essere stato raggiunto da una richiesta risarcitoria da parte di RAGIONE_SOCIALE che lo aveva impensierito al punto da indurlo ad una ritrattazione in merito ai dubbi sulla provenienza di quei 92 miliardi. Nel libro si precisava che il COGNOME aveva anche ipotizzato, con la memoria agli atti dell’inchiesta RAGIONE_SOCIALE Procura di RAGIONE_SOCIALE sulla morte di COGNOME nel processo relativo al RAGIONE_SOCIALE, che alcuni capitali nel 1974 fossero stati convogliati dal RAGIONE_SOCIALE NOME di NOME COGNOME, che in quegli anni era la banca di riferimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, finanziata dalla mafia, ad alcune società RAGIONE_SOCIALE galassia RAGIONE_SOCIALE (in particolare, alla RAGIONE_SOCIALE che nel 1974 era divenuta titolare di alcune partecipazioni nella RAGIONE_SOCIALE, una società del RAGIONE_SOCIALE con sede nel paradiso fiscale RAGIONE_SOCIALE Bahamas) e si affermava che la pista aperta da quella memoria, benché interessante, era stata abbandonata dalla Procura di Palermo.
Secondo la ricorrente, le circostanze narrate nel libro oltre ad essere false avrebbero dato luogo ad una narrazione distorta e allusiva, smentita da fatti essenziali: a) la perizia COGNOME non era affatto rimasta ‘in sospeso’, ma era stata oggetto di puntuale esame nel corso del dibattimento del processo di primo grado contro NOME COGNOME e in esso le otto operazioni di cui il
consulente RAGIONE_SOCIALE procura non era riuscito ad identificare la provvista (per 37 miliardi e non per 92) erano state interamente ricostruite, tanto che i pubblici ministeri (tra cui lo stesso COGNOME), con la requisitoria finale, avevano rinunciato all’accusa di riciclaggio e il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11/12/2004 aveva accertato, con statuizione passata in giudicato, <<che i flussi finanziari delle holdings erano già nella disponibilità del gruppo RAGIONE_SOCIALE in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano interne e lecite; b) nel giudizio relativo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la perizia del COGNOME non fu acquisita perché la Corte territoriale la ritenne non pertinente; c) nel giudizio civile a carico del COGNOME erano stati chiesti i soli danni morali da liquidarsi in via equitativa, deducendo che tutte le operazioni da lui esaminate anche quelle giudicate dubbie, avrebbero potuto da lui essere ricostruite già nella consulenza; ne era seguita una transazione relativa appunto ai danni morali e non una ritrattazione da parte del COGNOME, perché intimorito; d) il processo relativo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al finanziere COGNOME non l'aveva mai coinvolta; e) la RAGIONE_SOCIALE non apparteneva al RAGIONE_SOCIALE.
I convenuti COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE) si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, avendo esercitato il loro legittimo esercizio di diritto di critica e/o di cronaca, e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. NOME COGNOME restava contumace.
Con sentenza del Tribunale di Palermo n. 6561/2016, confermata dalla Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023, la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva rigettata.
Segnatamente, per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) la denunciata inesattezza di alcuni
contenuti del libro per cui è causa non fosse basata su elementi specifici idonei a dimostrare la condotta diffamatoria, non essendo tali quelli volti a far emergere che l'ammontare dei fondi sospetti non era di 92 milioni, bensì di 37, perché <> (Cass. n. 7757/2020), mentre la differenza quantitativa dei finanziamenti dei cui mancati riscontri si discuteva non trasformava il fatto da vero a falso, né l’appellante spiegava come avrebbe potuto averla; b) l’appellante non avesse efficacemente censurato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto che l’affermazione contenuta nel libro <> fosse riferibile all’origine del patrimonio di COGNOME e non alla società appellante che all’epoca dei fatti non era ancora costituita; c) le affermazioni rese dal COGNOME, in sede di transazione, relative all’assenza di ombre residue sui flussi finanziari del gruppo RAGIONE_SOCIALE, valessero solo tra le parti e non fossero idonee ad inficiare le conclusioni contenute nell’accertamento peritale compiuto in sede giudiziaria; d) l’asserita estraneità RAGIONE_SOCIALE società appellante alla RAGIONE_SOCIALE non escludesse che quest’ultima facesse comunque parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE e ciò, comunque, non fosse in sé e per sé diffamatorio; e) inoltre, la prospettazione di una pista interessante che avrebbe potuto aprire ulteriori indagini nei confronti dell’appellante non configurasse l’attribuzione di alcuna condotta dannosa per l’immagine dell’appellante; e) l’entità RAGIONE_SOCIALE richiesta risarcitoria nei confronti del COGNOME non rivestisse alcuna connotazione diffamatoria, atteso che chi agisce in sede civile può quantificare la richiesta risarcitoria senza alcun limite, salva poi la verifica di fondatezza da parte del giudice.
La Corte di merito h a rigettato l’ulteriore motivo con cui la ricorrente riteneva che il libro non fosse riconducibile alla cronaca
giudiziaria e che non ricorresse, quindi, la scriminante del diritto di critica, basata sul fatto gli autori COGNOME e COGNOME avessero tentato di sostenere la loro neutralità rispetto alle dichiarazioni dell’intervistato (COGNOME) in quanto semplicemente riportate, mentre il libro era caratterizzato dall’intreccio tra le domande degli intervistatori, già di per sé argomentate, e le risposte confermative dell’intervistato, ritenendo che: a) la scriminante ravvisata dal giudice di primo grado (diritto di critica, e non di cronaca) fosse giustificata dal fatto che gli autori mirassero ad un ripensamento critico delle vicende rappresentate e non avessero affatto l’intento di descrivere i fatti, proprio RAGIONE_SOCIALE cronaca; b) gli autori avessero esercitato il loro diritto di critica, giacché avevano non solo descritto i fatti, ma li avevano valutati, esprimendo un dissenso verso quella realtà fenomenica, allo scopo non già di informare, ma di stimolare un dibattito; c) il genere scelto, il libro intervista, non cambiasse la natura delle cose, potendo semmai comportare la compartecipazione dell’intervistatore alla diffamazione, qualora se ne fosse ravvisata la sussistenza; d) l’evocazione RAGIONE_SOCIALE scriminante del diritto di cronaca, anziché di quello di critica, non avesse portato l’appellante a farne discendere alcuna conseguenza in ordine all’attitudine offensiva dei fatti narrati; e) non fosse stata contestata la continenza delle espressioni utilizzate.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME, dall’altro, resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si denunziano la mancanza e/o apparenza di motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, 2° comma, n. 4 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per essere la motivazione, seppur graficamente esistente, del tutto inidonea a far comprendere il ragionamento con il quale il giudice ha pronunciato la decisione. In particolare, anziché prendere in esame i fatti denunciati dall’appellante, la Corte d’appello li avrebbe ridotti a mere inesattezze, fornendo una motivazione non aderente ai motivi di appello, senza spiegare perché: a) ha ritenuto legittima l’affermazione contenuta nel libro -intervista secondo cui è <> l’accusa di riciclaggio ai danni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ancora vivo il sospetto a carico di COGNOME di aver riciclato i fiabeschi capitali mafiosi del narcotraffico; b) ha considerato non diffamatoria la prospettazione di un suo coinvolgimento nel riciclaggio di capitali del RAGIONE_SOCIALE NOME; c) ha giudicato irrilevante il fatto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti non esistesse.
Attinta da censura, perché ritenuta emblematica RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un difetto di motivazione, è anche la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilievo la transazione intercorsa con il COGNOME.
A supporto del suo ragionamento, la deducente evoca una pronuncia di questa Corte che ha ritenuto meramente apparente la motivazione con cui il giudice d’appello aveva escluso la portata diffamatoria di un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale, ritenendo soddisfatto il requisito RAGIONE_SOCIALE verità putativa RAGIONE_SOCIALE notizia attraverso il rinvio alle conclusioni di una perizia tecnica, smentita in larga misura all’esito dell’inchiesta, senza considerare che il giornalista avrebbe dovuto riferire in modo corretto non soltanto l’ipotesi accusatoria RAGIONE_SOCIALE Procura di Palermo, ma anche tutti gli ulteriori sviluppi giudiziari e senza spiegare ‘come e perché una simile dichiarazione possa ritenersi sorretta dalla verità putativa e
RAGIONE_SOCIALE continenza dell’espressione del diritto di critica’ (Cass. n. 4458/2023).
1.1) Il motivo è infondato.
Occorre muovere dal rilievo che il libro-intervista per cui è causa è stato ritenuto non un semplice articolo di cronaca giudiziaria, in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento giornalistico contenente tesi di carattere politico, volte a criticare ed analizzare gli esiti processuali delle vicende giudiziarie di cui l’COGNOME si era personalmente occupato o con cui era venuto a contatto; proprio tale premessa, di cui la Corte d’appello dà ampia contezza, in part. alle pp. 12 e 13 (dopo avere, peraltro, ampiamente riprodotto i passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale che ha confermato sul punto), là dove ha motivato il rigetto del motivo con cui l’appellante si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto ricorrente la scriminante del diritto di critica, confermando la sentenza impugnata che aveva richiamato i passaggi del libro costituenti prova che esso era volto non a ricostruire fatti di cronaca giudiziaria, bensì a fornirne una rappresentazione critica: in particolare nell’introduzione era dato leggere <> e ciò confermava che l’intento degli autori non era quello di descrivere i fatti, ma quello di proporre un loro ripensamento critico, seguendo la descrizione del fatto, ma valutandolo ed esprimendo <> anche per suscitare un dibattito.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si
concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, e che, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto occorre comunque che il fatto presupposto ed oggetto RAGIONE_SOCIALE critica corrisponda a verità oggettiva; verità oggettiva, da intendersi non solo come verità del fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE notizia, ma anche come verità RAGIONE_SOCIALE notizia come fatto in sé, e quindi indipendente dalla verità del suo contenuto, che là dove sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, impone al giudice chiamato ad operare il bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, di ritenere sussistente l’esercizio del diritto di critica se vi sia interesse dell’opinione pubblica a conoscere non solo il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma anche l’interpretazione di quel fatto(Cass. 6/08/2007 n. 17172 e successiva giurisprudenza conforme).
Infatti, ha sottolineato, come già aveva fatto il Tribunale, che i fatti riferiti corrispondevano alla verità sostanziale, nonostante: i) alcune inesattezze (ad esempio sull’entità dei flussi finanziari ritenuti di dubbia provenienza), perché queste ultime non avevano reso il fatto diffamatorio (p. 10, 1°- 3° cpv); ii) nella transazione intervenuta tra la ricorrente e il COGNOME, quest’ultimo avesse negato la persistenza di dubbi sulla provenienza dei flussi finanziari utilizzati nelle 8 operazioni che inizialmente aveva considerato oscure, perché ciò non inficiava <> (p. 10, ult. cpv.); iii) l’asserita estraneità RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE (p. 11, ult. cpv.); iv) le suggestioni indotte dall’aver affermato l’esistenza di una pista interessante che se approfondita avrebbe potuto accertare il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel riciclaggio
che pure processualmente era stato escluso e che l’esosa richiesta di danni nei confronti del COGNOME avesse intimorito quest’ultimo (p. 12, 1°-2° cpv.).
La ricorrente, mancando di valutare le conclusioni RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello entro questa cornice di riferimento, si duole ingiustificatamente dell’assenza di motivazione; le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE statuizione riguardo alla insussistenza RAGIONE_SOCIALE diffamazione invece sono non solo adeguatamente espresse, ma anche corrette dal punto di vista tecnico-giuridico e ciò sebbene la Corte d’appello non abbia specificamente preso in considerazione, come sembra pretendere la ricorrente, singoli passaggi del librointervista.
Né si evidenziano discrasie del procedimento motivazionale; le censure riguardano la valutazione delle risultanze processuali, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione degli stessi; e ciò sebbene a questa Corte non sia riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito.
Conclusivamente, la sentenza impugnata è motivata e la sua motivazione non è meramente apparente, in quanto consente di percepire agevolmente il ragionamento seguito dalla Corte di merito per la formazione del proprio convincimento.
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. n. 5, c.p.c. nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.
I fatti decisivi denunciati come pretermessi sono: 1) la circostanza che tutte le operazioni di cui il COGNOME non era stato in grado di
rinvenire la provvista nella propria nota informativa erano state interamente ricostruite nel dibattimento del processo di primo grado nei confronti di NOME COGNOME; 2) la rinuncia da parte di tutti i pubblici ministeri, compreso l’COGNOME, all’accusa di riciclaggio, non ritenendola provata; 3) l’accertamento da parte del Tribunale di Palermo, all’esito del procedimento nei confronti di NOME COGNOME, che <> e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano lecite; 4) il suo mancato coinvolgimento, neppure incidentalmente, nelle indagini relative al riciclaggio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La falsità di quanto riferito nel libro sarebbe stata dedotta dunque sulla base di una serie di fatti (prevalentemente pubblici e di fonte giudiziaria) ignorati dal Tribunale e ancor più dalla Corte di appello; fatti che la ricorrente ricostruisce analiticamente, allo scopo di lamentare anche che nel libro non si dava atto che il contesto conoscitivo che il libro faceva ruotare soprattutto attorno alla perizia COGNOME era mutato e superato giudizialmente (l’indagine per riciclaggio nei confronti di COGNOME e COGNOME si era conclusa con diversi provvedimenti di archiviazione, la consulenza del COGNOME e il suo successivo esame non erano stati ritenuti idonei ad accertare <>, tanto che il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 11/12/2004, aveva accertato la provenienza lecita dei flussi finanziari; con ordinanza del 27/10/2006, la Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di <>, osservando che <>, lo stesso COGNOME, con la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE transazione che aveva definito il giudizio civile a suo carico per il risarcimento del danno, aveva riconosciuto che <>, che esse erano <>).
2.1) Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, perché non supera la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, ult.comma, cod.proc.civ. secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).
In secondo luogo, perché, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i fatti denunciati come pretermessi non sono tali, essendo stati presi in considerazione dal giudice a quo , il quale è tuttavia giunto a conclusioni opposte che non possono essere rimesse in discussione dinanzi a questa Corte. Del resto, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 6/02/2025, n. 2961).
Tantomeno ricorre la violazione dell’art. 2697 cod.civ., non essendo stato dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma essendo stata solo postulato che l’erronea valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto (Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598 e successiva giurisprudenza conforme).
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51 e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché dell’art. 10 CEDU e dell’art.19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Premesso che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) l’interesse pubblico all’informazione; c) la forma civile dell’esposizione e RAGIONE_SOCIALE valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza, la ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia adottato un approccio ‘atomistico’, valutando letteralmente e autonomamente le singole espressioni denunciate piuttosto che valutarle nel contesto in cui erano propalate, al fine di comprendere quale fosse il significato complessivo che dal loro concatenarsi era immediatamente percepibile.
In particolare, dato che il concetto di ‘verità’ (anche putativa) non è granitico e inscalfibile, ma suscettibile di essere modificato nel tempo con l’evoluzione del fatto narrato, ciò che poteva apparire ‘vero’ o verosimile nel 1999, certamente non lo era più dopo diversi anni, cioè dopo il verificarsi di altri fatti idonei a modificarlo o addirittura superarlo.
3.1) Il motivo è inammissibile.
Tutti i fatti rappresentati nel libro sono stati ritenuti non meramente descrittivi RAGIONE_SOCIALE realtà fenomenica, ma critici rispetto alla stessa e ciò, come già detto, era stato ben chiarito dagli autori, quando nell’introduzione avevano reso palese che il loro intento era quello di offrire un ripensamento critico <> sul ventennio berlusconiano anche tenendo conto di semplici ipotesi investigative che non avevano portato ad una condanna. Il libro, ha, infatti, sottolineato la Corte d’appello, non poggiava sull’obiettività, non era finalizzato ad informare, ma a stimolare il dibattito (p. 13).
Va ribadito, sul punto, che il giudice a quo ha ritenuto sussistente la verità oggettiva -come già chiarito -cfr. supra – e non contestata la correttezza formale delle espressioni adoperate (cd. continenza) (p. 13, pen.mo cpv.).
Il che destituisce di fondamento la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui le tesi degli autori del libro si riferivano a ipotesi investigative che non avevano trovato riscontro nei processi penali a suo carico e priva di sostanza anche l’argomentazione difensiva secondo cui non poteva dirsi rispettato il principio di verità sostanziale non avendo gli autori, per così dire, aggiornato alla data RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del libro i fatti riferiti.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida:
in favore di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
b) in favore di COGNOME NOME, in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025 dalla Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME