Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6917/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5575/2022 depositata il 13/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale editrice del giornale RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME quale direttore responsabile del giornale nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, giornalisti autori un articolo ivi pubblicato in data 29 dicembre 2010, perché fossero solidalmente condannati a risarcire danni patrimoniali e non patrimoniali per il contenuto diffamatorio che l’articolo avrebbe avuto in un passo relativo alla cessione del calciatore NOME al RAGIONE_SOCIALE, risarcimento nella misura di euro 500.000 alla COGNOME in proprio e altrettanto per la RAGIONE_SOCIALE o nella diversa somma di giustizia, con correlata pubblicazione. I convenuti si costituivano resistendo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.8111/2016, accoglieva le domande, ritenendo non legittimamente esercitato il diritto di cronaca per difetto di veridicità, essendo la notizia in sé diffamatoria e non avendo i giornalisti, pur essendosi riferiti a ‘fonti tutte attendibili’, rivelato le fonti di quanto riportavano e non avendo neppure fatto cenno ad un’opera di ricerca e verifica della loro attendibilità, così da non poter fruire della scriminante putativa.
I condannati proponevano appello principale, cui resistevano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 13 settembre 2022, accogliendo l’appello principale e assorbito quello incidentale, rigettava ogni domanda risarcitoria.
NOME COGNOME in proprio ha presentato ricorso, composto di tre motivi; gli intimati non si sono difesi.
È stata depositata proposta di definizione nel senso della inammissibilità del ricorso. Richiesta la decisione ai sensi dell’articolo 380 bis, secondo comma, c.p.c., la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 25 marzo 2024, in relazione alla quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1 . Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione ‘di norme di diritto ex art. 360 n.1 ( sic ) c.p.c.’ e della l. 47/1948; denuncia altresì violazione e falsa applicazione degli articoli 48, 85 e 86 del Trattato CEE e della sentenza Bosmann 15/12/95, C-415/93.
1.1 In primis , il giudice d’appello avrebbe errato nel qualificare l’articolo come manifestazione di critica sportiva, trattandosi invece di ‘cronaca di una verità assoluta’: ‘lo scambio di favori a danno della RAGIONE_SOCIALE a favore della COGNOME che cedeva per interesse privato un asset della squadra ad un competitor ‘, ciò ven endo ‘basato su fonti tutte attendibili con l’aggiunta che la UNICREDIT era contraria a questo scambio di favori che avrebbe danneggiato la RAGIONE_SOCIALE‘ (ricorso, pagina 23).
S eguono ‘la ricostruzione degli eventi e l’interpretazione logica degli stessi’ per affermare che ‘l’informazione data negli articoli in contestazione era falsa’ (ricorso, pagine 23 ss.) e che il giudice d’appello ha offerto pure una motivazione ‘illogica p erché il calciatore NOME non venne ceduto alla RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito’, non essendo più di proprietà ‘perché il contratto era scaduto’.
Inoltre ‘una cosa è raccontare l’aspirazione di una persona ad avere un incarico, altro è pubblicare che diverse fonti tutte attendibili raccontano di un accordo conclusivo tra COGNOME e COGNOME‘. Si sostiene, quindi, che vi sarebbe stata diffamazione nell’articolo.
1.2 In subordine, si ramment a che l’esercizio del diritto di critica scrimina la diffamazione qualora siano rispettati i limiti di continenza della forma espositiva e se l’argomento presenta un rilievo sociale.
La continenza potrebbe essere violata anche da ‘sottintesi sapienti’ e ‘insinuazioni’; e nell’articolo in questione sussisterebbe ro espressioni infamanti che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare, come, tra l’altro, ‘scambio di favori’, ‘presidente a tempo’, ‘irritazione di UNICREDIT’, ‘conti in caduta libera’ e ‘caos RAGIONE_SOCIALE‘.
Si invocano riguardo ai limiti di continenza Cass. 14822/2012 (per la necessità di una ‘forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti’, cioè appunto di ‘continenza’) e Cass. 25739/2014, sostenendo poi che il rilievo sociale dovrebbe sussistere nell’ambiente di esperti ed appassionati.
Si conclude lamentando che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la fattispecie come un esercizio del diritto di critica, applicandovi anche la scriminante, nonostante che si tratti di un diritto di cronaca.
2 . Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa valutazione di fatto discusso e decisivo.
2.1 La Corte d’appello, a pagina 8 della sentenza, così si esprime : ‘L’articolo va … inquadrato nella cornice del diritto di critica sportiva. Le informazioni fornite ai lettori non attengono infatti alla narrazione di fatti già accaduti, ma alla valutazione di eventi prevedibili…’.
Premesso che il giudice di legittimità può valutare la offensività di una frase (si invoca Cass. pen. 1365/2023), si sostiene che gli ‘articoli’ in questione diffamerebbero perché ‘affermano di riportare una verità assoluta corroborata da fonti tutte attendibili con <> di Unicredit’; e la notizia sarebbe nel senso che l’attuale ricorrente ‘scambiava un asset della RAGIONE_SOCIALE per suo interesse privato’.
I giornalisti non avrebbero tenuto una condotta come qualificata dal giudice d’appello, perché avrebbero ‘affermato una verità assoluta e storica allorché hanno indicato che da molte fonti tutte attendibili’ emergeva sicuro quel che riportavano: ‘lo scambio giocatore a prezzo di favore’ in cambio della nomina
della ricorrente. Quindi ‘non si tratta di critica … ma di asserita cronaca’ cui sussiste ‘l’obbligo di affermare la verità’.
La corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare le espressioni utilizzate e, come giustamente dichiarato dal primo giudice, i giornalisti non avrebbero ‘rilevato quelle fonti tutte attendibili cui facevano riferimento’.
2.2 Vengono in seguito inserite alcune censure relative a fatti (ricorso, pagine 32-34), riprendendo anche argomentazioni già versate in precedenza, per sostenere poi che il giudice d’appello a vrebbe ritenuto che l’articolo non sia diffamatorio non tenendo però in conto che – come sarebbe stato evidenziato nella comparsa d’appello dell’attuale ricorrente – alla richiesta di archiviazione era stata presentata opposizione, e che il gip aveva chiesto l’imputazione coatta per i giornalisti; il Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALEo avrebbe poi pronunciato sentenza – n. 8263/2018 – di assoluzione per maturata prescrizione, che viene allegata. Se ne deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ‘elemento utile all’accoglimento dell’appello’ la richiesta di archiviazione.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., errato esercizio del prudente apprezzamento della prova.
Si afferma che, nel caso in cui il giudice abbia ‘male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova’, ciò sarebbe censurabil e ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. (vengono richiamate Cass. 13960/2014 e Cass. 6965/2007); e qualora venga sollevato vizio ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., questa Suprema Corte, come giudice del fatto processuale, dovrebbe esaminare gli atti processuali (si cita Cass. 12904/2007).
Dalla ‘semplice lettura’ dell’articolo risulterebbe allora che ‘i giornalisti accusano di un fatto certo’ , cioè di uno scambio di favori non nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, ma soltanto dell’attuale ricorrente. La questione riguarderebbe non solo il ‘singolo episodio’ (‘attività collusiva RAGIONE_SOCIALE‘), bensì pregiudicherebbe pur e l’immagine della squadra (‘RAGIONE_SOCIALE‘) oltre a quella della sua presidente. Quindi il giudice d’appello avrebbe errato la sua valutazione. Sarebbe poi
configurabile anch e ‘l’ipotesi penale’, cioè il reato di truffa, accanto al reato di diffamazione a mezzo stampa.
La corte territoriale offrirebbe una motivazione incomprensibile e contraddittoria, violando gli articoli 360 n.5 e 132 n.4 c.p.c. per ‘omessa valutazione del fatto decisivo riguardante il carattere assertivo dell’articolo’ che comprende ‘l’arrabbiatura’ d i Unicredit.
I motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto ribadiscono più volte le medesime censure, che sono in realtà ripartibili in due , l’una inammissibile e l’altra infondata .
5.1 In primo luogo, vengono stese in vari passaggi una serie di critiche direttamente fattuali, rivolte non solo alla sentenza impugnata, ma anche direttamente al contenuto dell’articolo. Quest’ultimo emerge, d’altronde, per la netta intenzione della ricorrente di dimostrare che esso, in sostanza, sarebbe stato privo soprattutto di continenza, al punto di assumere anche una valenza penalmente rilevante (di qui il richiamo, non pertinente in questa autonoma controversia, a un processo penale). E l’apparente censura relativa alla forma motivazionale -invero, l’accurata motivazione della sentenza d’appello ictu oculi non ne è meritevole in realtà è diretta a ‘coprire’ proprio la sostanza di terzo grado di merito che integra tutte le critiche direttamente attinenti alla vicenda.
In queste ampie parti di ‘secondo appello’ , dunque, il ricorso veicola doglianze palesemente inammissibili.
5.2 In secondo luogo, la ricorrente si fonda sulla divergenza di qualificazione del contenuto dell’articolo evincibile dalle due pronunce di merito, con evidenti conseguenze sui requisiti di correttezza dell’articolo stesso , censurando la relativa identificazione giuridica operata dalla corte territoriale.
Il primo giudice aveva ravvisato nell’articolo l’ esercizio del diritto di cronaca, mentre il giudice d’appello vi ha ravvisato l’ esercizio del diritto di critica, così in sostanza, ad avviso della ricorrente, eludendo gli obblighi che deve rispettare appunto l’esercizio del diritto di cronaca.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha dettato netti criteri per distinguere le fattispecie.
In particolare, la recentissima Cass. sez. 3, ord. 23 febbraio 2024 n. 4955, rimarca che, nel risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il canone della verità è diverso nel caso di esercizio del diritto di cronaca – per cui è necessaria la continenza dei fatti narrati sia in senso formale sia in senso sostanziale – rispetto al caso di esercizio del diritto di critica -che non costituisce una mera narrazione dei fatti, ma integra una espressione di giudizio (il quale non può non essere soggettivo) sui fatti stessi . Pertanto, naturalmente, ‘non può pretendersi che l’opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere … esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non le dà all’integrità morale del soggetto’; questo in segnamento non si discosta dalla tradizionale linea interpretativa in materia (si vedano, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 1, ord. 20 luglio 2023 n. 21651 – che affianca al l’esercizio del diritto di critica per stampa pure quello per televisione -, Cass. sez. 3, 29 ottobre 2019 n. 27592, Cass. sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822, Cass. sez. 3, 6 agosto 2007 n. 17172 e Cass. sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1205).
5.3 A tale consolidata giurisprudenza il giudice d’appello, nel caso in esame, si è correttamente adeguato, fondando in sostanza la qualificazione del diritto esercitato dagli appellanti sulla natura pregressa della ben maggior parte delle informazioni evocate nell’articolo, per dedurne appunto la natura di critica e non di cronaca, e lasciando giustamente intendere che, per esercitare il diritto di critica, si argomenta anche in termini di conseguenze prevedibili per esprimere compiutamente la propria valutazione dei fatti antecedenti che ne sono oggetto. E così l’articolo giornalistico de quo viene ricondotto al diritto di critica sportiva, poiché in esso -constata la corte territoriale ‘le informazioni fornite ai lettori non attengono … alla narrazione di fatti già accaduti, ma alla valutazione di eventi prevedibili ‘ (in sostanza, un do ut des COGNOME–COGNOME), e pertanto esternati, per lo più, proprio mediante ‘espressioni valutative’.
Di qui, poi, per evitare la ricaduta diffamatoria che può derivare pure da un malgovernato diritto di critica, il giudice d’appello svolge il doveroso controllo
fattuale – in questa sede, naturalmente, in sé non censurabile -, per verificare appunto se al momento della pubblicazione ‘il giudizio critico … si sia fondato o meno su dati veridici’ , non dimenticando i limiti del tono espressivo, oggettivamente in certa misura condizionati dal settore.
Questa doglianza della ricorrente risulta, pertanto, priva di fondatezza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non essendosi difesi gli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Poiché la decisione non corrisponde integralmente alla proposta di definizione, non vi è luogo ad applicare l’articolo 96, quarto comma, c.p.c.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 25 marzo 2024