Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15627/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME ; tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-controricorrente-
C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. COGNOME Est. COGNOME
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 441/2022 del la CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 5 aprile 2022 , notificata l’11 aprile 2022 ; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, magistrata del pubblico ministero in servizio presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Trani, citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Lecce, per diffamazione a mezzo stampa, la RAGIONE_SOCIALE, il direttore responsabile del quotidiano ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, e il giornalista NOME COGNOME, con riferimento ad un articolo a firma di quest’ultimo, pubblicato sul numero del 7 agosto 2016 del citato quotidiano, da lei ritenuto diffamatorio.
L’articolo, dal titolo ‘ La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato» ‘ , era dedicato alla vicenda che aveva interessato NOME COGNOME, nella sua qualità di magistrata inquirente, affidataria (insieme ad altri magistrati) delle indagini sul disastro ferroviario verificatosi il 12 luglio 2016 nel tratto tra Andria e Corato, in seguito al quale erano morte numerose persone ed erano stati sottoposti a procedimento penale i capistazione delle due località. Nei giorni successivi all’incide nte era stata divulgata da un quotidiano a diffusione nazionale una fotografia di alcuni anni prima, scattata durante una festa di compleanno, la quale ritraeva NOME nell’atto di ricevere un bac io sul piede da parte di una persona che, successivamente al disastro ferroviario del luglio 2016 , nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria attività professionale di avvocato, avrebbe assunto la difesa di uno dei capistazione indagati. In seguito alla pubblicazione di questa fo tografia, che aveva tra l’altro provocato l o sconcerto dei
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parenti delle vittime e l’esposto di uno di essi , il RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato un procedimento disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE magistrata, la quale, peraltro, in data 6 agosto 2016, aveva deciso di astenersi dall’indagine. L’articolo di stampa a firma di NOME COGNOME (che la dott.ssa COGNOME aveva reputato diffamatorio), pubblicato il giorno successivo alla dichiarazione di astensione, aveva dato atto sia RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE magistrata di lasciare l’inchiesta , sia del procedimento iniziato nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE, esprimendo, a tale ultimo riguardo, il giudizio che al CSM « non devono aver gradito neppure quei brutti scivoloni sul suo profilo Facebook, in cui la COGNOME si definisce ‘beata tra gli uomini’, svela dettagli intimi come ‘puoi dire a NOME che il perizoma non lo uso più’ ». Con riguardo a queste frasi, pubblicate dalla magistrata sul suo profilo social , l’articolista aveva concluso ipotizzando che essa « scherzava probabilmente, ma ora anche l’uso spregiudicato dei social le sarà contestato ».
La domanda proposta da NOME COGNOME, rigettata dal Tribunale, è stata invece accolta dalla Corte d’appello di Lecce, la quale, ritenuto che fossero stati travalicati i limiti del l’esercizio del diritto di cronaca, ha condannato i convenuti-appellati, in solido tra loro, a pagare, in favore dell’ attrice-appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 25.000,00, oltre interessi, nonché a rimborsare alla stessa le spese dei due gradi di giudizio.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Ianzitutto, l’articolo a firma di NOME COGNOME aveva violato il limite RAGIONE_SOCIALE pertinenza , dal momento che nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di NOME COGNOME era confluita unicamente la fotografia del c.d. ‘ baciapiede ‘ (insieme all ‘ esposto di uno dei parenti
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delle vittime del disastro ferroviario), non anche le conversazioni (eventualmente associate ad ulteriori scatti) estrapolate dal profilo Facebook dell’ attrice-appellante; pertanto, il richiamo a queste conversazioni, da parte del giornalista, appariva privo di « rilevanza o utilità sociale », per essere esse « del tutto disconnesse dal focus dell’articolo legato all’ incompatibilità dell’ appellante nel procedimento penale relativo al disastro ferroviario » (pag. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
IIin secondo luogo, risultavano travalicati anche i limiti RAGIONE_SOCIALE continenza e RAGIONE_SOCIALE verità, in quanto la frase ‘puoi dire a NOME NOME il perizoma non lo uso più’ compariva sul profilo social RAGIONE_SOCIALE magistrata in calce ad una foto che la ritraeva insieme al suo cagnolino ed era collocata nel contesto di un dialogo con una collega in cui si faceva espresso ed inequivoco riferimento alla circostanza che l’animale aveva accidentalmente ingoiato un indumento intimo RAGIONE_SOCIALE padrona, inducendo in tal modo quest’ultima a dimettern e l’uso per evitare il ripetersi di simili incidenti; estrapolando la frase dal contesto in cui si trovava, riportandola unitamente al l’espressione ‘ beata tra gli uomini ‘ (pure estrapolata dal profilo social ) e riferendone insieme all ‘episodio immortalato nella foto del c.d. ‘baciapiede’, il giornalista le aveva quindi attribuito un significato (diverso da quello che le era oggettivamente proprio) « teso a minare il decoro di chi l’aveva pronunciata, che veniva pertanto tratteggiata come donna frivola e spregiudicata » (pag.10 RAGIONE_SOCIALE sentenza);
IIIattraverso l’ accostamento delle predette frasi estrapolate dal profilo Facebook e attraverso il loro inserimento nel diverso contesto dell’articolo recante nel titolo l’espressione ‘ Ma essere bella non è peccato ‘, il giornalista aveva « incrinato il decoro e la rispettabilità
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dell’appellante, veicolando nel lettore un’immagine frivola e spregiudicata RAGIONE_SOCIALE stessa » (pag. 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Propongono ricorso per cassazione, con un unico atto sorretto da due motivi, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo vengono denunciati: ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.; ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso; ai sensi degli artt. 360 n. 3 ( recte : n.4) cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
La censura di violazione di legge viene formulata sul presupposto che la condotta del giornalista sarebbe stata erroneamente sussunta dal giudice d’appello nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca anziché del diritto di critica e sarebbero stati erroneamente ritenuti superati i limiti posti al suo esercizio, con riguardo ai requisiti RAGIONE_SOCIALE pertinenza, verità e continenza.
Le censure di omesso esame e di omessa motivazione vengono formulate sul presupposto che la Corte territoriale abbia indebitamente omesso di acquisire, senza motivare sul punto, la sentenza n. 3523/2019 del Tribunale penale di Milano, con cui NOME COGNOME era
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stato assolto dal reato di diffamazione, contestatogli per i medesimi fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda civile risarcitoria; ciò, sebbene i ricorrenti avessero formulato rituale istanza di restituzione nei termini per la produzione di questa sentenza dopo il suo passaggio in giudicato (istanza sulla quale la Corte territoriale aveva riservato di provvedere unitamente al merito) e sebbene fosse evidente la rilevanza di tale produzione in funzione dell’inquadramento RAGIONE_SOCIALE condotta del giornalista nell’ ambito RAGIONE_SOCIALE scriminante del diritto di critica.
Con il secondo motivo vengono nuovamente denunciate le violazioni di legge (sempre con riferimento agli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen . in relazione all’art. 595 cod. pen. ) e il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante; viene inoltre denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per ultra-petizione, sul presupposto che la domanda risarcitoria sarebbe stata basata sul dedotto travalicamento dei limiti RAGIONE_SOCIALE pertinenza e RAGIONE_SOCIALE continenza, mentre invece il giudice del merito aveva indebitamente reputato violato anche quello RAGIONE_SOCIALE verità.
I motivi di ricorso -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione -sono fondati con riguardo alle censure per violazione di norme di diritto, mentre vanno dichiarate inammissibili le censure per omesso esame, per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.1. Con riguardo alle censure di omesso esame e di vizio motivazionale, va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. ‘ minimo costituzionale ‘ , sicché è denunciabile in cassazione solo
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l’anomalia motivazionale che si tra duce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza de l semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALE motivazione, e sempre che tali lacune emergano dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e non siano desumibili aliunde dal confronto con gli altri atti e le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma sopra citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari carat teri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti ( ex plurimis , Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure
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che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).
3.2. Nella fattispecie, il vizio di omesso esame e di omessa motivazione è stato dedotto con riferimento alla mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale del Tribunale di Milano con cui NOME COGNOME era stato assolto dal reato di diffamazione.
Al riguardo, va precisato che non viene dedotta la violazione del l’ art. 652 cod. proc. pen., sull’efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione penale nel giudizio civile di danno; ciò, sull’evidente, ancorché non esplicitato, presupposto che la sentenza, sebbene emessa all’esito del dibattimento, era stata pronunciata sulla base di presupposti o con una formula assolutoria tali da escludere la predetta efficacia.
I ricorrenti si dolgono, invece, RAGIONE_SOCIALE mancata utilizzazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale quale prova atipica e contestano sia la circostanza (di rilievo processuale) che la Corte d’appello abbia immotivatamente omesso di acquisirla sebbene fosse stata formulata rituale istanza di restituzione nel termine e sebbene su tale istanza essa avesse riservato di provvedere insieme al merito, sia la circostanza (di rilievo sostanziale) che la stessa Corte territoriale non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE rilevanza di tale documento in funzione del giudizio di merito circa l’integrazione, nella fattispecie, RAGIONE_SOCIALE scriminante dell’esercizio del diritto di critica.
Ciò precisato, si conferma l’ inammissibilità delle denunce di difetto di motivazione e di omesso esame veicolate con i motivi di ricorso, attraverso le quali viene indebitamente censurata la mancata considerazione di un elemento istruttorio (nella specie, la sentenza emessa in un processo penale, rientrante, quale prova atipica, nel
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novero delle prove documentali precostituite); con tali denunce, infatti, da un lato, si contesta indebitamente il giudizio di irrilevanza RAGIONE_SOCIALE prova, espresso, sia pure in modo implicito, dalla Corte territoriale (giudizio di norma insindacabile in sede di legittimità, al contrario di quello di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prova: Cass. 06/11/2023, n.30810); dall’altro lato, altrettanto indebitamente, si omette di considerare che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
3.3. Del pari inammissibile è la censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultra-petizione, sia perché formulata al di fuori dei presupposti RAGIONE_SOCIALE corretta deduzione del l’ error in procedendo consistente nel difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia perché, alla stessa stregua delle deduzioni dei ricorrenti, viene contestato alla Corte di merito, non di avere travalicato i limiti RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno per responsabilità civile conseguente a lesione dell’onore e RAGIONE_SOCIALE reputazione a mezzo stampa, ma di avere compiuto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la doverosa verifica di merito al fine di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del dedotto illecito aquiliano.
3.4. Come si è accennato, sono invece fondate, nei termini che si vanno a precisare, le censure per violazione di legge.
3.4.a. In premessa, occorre ricordare il consolidato orientamento secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo RAGIONE_SOCIALE stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto
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delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520; Cass.13/05/2024, n. 13144, non mass.).
Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALE continenza, RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffus ione delle notizie, nonché al sindacato RAGIONE_SOCIALE congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis . Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento.
3.4.b. Va altresì ricordato l’orientamento, altrettanto pacifico e recentemente ribadito, secondo il quale, pur essendo i requisiti RAGIONE_SOCIALE continenza, RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie comuni alle due scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica, tuttavia il canone RAGIONE_SOCIALE verità si atteggia diversamente nelle due ipotesi, in quanto per l’ esercizio del diritto di cronaca è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, mentre per l’ esercizio del diritto di critica -il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell’espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai
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fatti stessi -non può pretendersi che l ‘ opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l ‘ uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l ‘ integrità morale del soggetto (Cass. 06/08/2007, n. 17172; Cass. 19/01/2020, n. 690; di recente, Cass.23/02/2024, n. 4955).
3.4.c. Ciò posto, n el caso in esame, l’articolo comparso sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7 agosto 2016, dal titolo ‘ La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato» ‘, era dedicato alla vicenda che aveva interessato NOME COGNOME COGNOME relazione alla sua posizione di magistrato inquirente assegnatario delle indagini sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016; vicenda che, in seguito alla divulgazione, ad opera di altro quotidiano, di fotografie che ritraevano la magistrata in atteggiamento confidenziale con l’avvocato difensore di una delle persone indagate per il detto disastro, era culminata nell’esposto di uno dei parenti delle vittime, nella decisione del CSM di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE magistrata e, correlativamente, nella decisione di quest’ultima di astenersi dall’indagine.
Nel riferire questi fatti (assolutamente pacifici e incontroversi) il giornalista aveva anche dato atto RAGIONE_SOCIALE circostanza (anche questa assolutamente pacifica) che la dott. COGNOME aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la frase ‘ beata tra gli uomini ‘ ( associata ad una fotografia che la ritraeva con il medesimo avvocato del c.d. ‘ bacia piede’ e con altra persona di sesso maschile), nonché la frase, rivelatrice di un aspetto intimo delle proprie abitudini personali, diretta ad una sua interlocutrice ma non ad essa riservata, ‘ puoi dire a NOME NOME il perizoma non lo uso più ‘ .
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In relazione a tali frasi, l’ articolista, quindi, non si era limitato alla descrizione dei fatti, ma, passando dall’esercizio del diritto di cronaca a quello del diritto di critica, aveva espresso il proprio giudizio critico sull’uso del social da parte RAGIONE_SOCIALE dott.ssa COGNOME, che aveva reputato ‘spregiudicato’, evidentemente ritenendolo non consono alla sua posizione di magistrato, e aveva ipotizzato che il CSM potesse valutare tale uso in sede di decisione del procedimento disciplinare.
3.4.d. L a Corte d’ appello, omettendo di tener conto che il giornalista aveva esercitato, oltre al diritto di cronaca, anche quello di critica, ha effettuato la verifica di merito sulla sussistenza dell’ illecito a lui imputato sulla base di erronee premesse in iure , svolgendo non correttamente sia l’esame RAGIONE_SOCIALE sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE pertinenza (indebitamente negando la sussistenza dell’interesse pubblico in ordine alle notizie pubblicate e alla critica giornalistica espletata, avuto riguardo alla vicenda che costituiva oggetto dell’informazione giornalistica), sia l’esame RAGIONE_SOCIALE sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti narrati e posti a fondamento del giudizio critico espresso, non essendovi dubbio, tra l’a ltro, che la magistrata aveva postato sul social , sebbene per ischerzo (come, del resto, espressamente evidenziato dallo stesso articolista), un dettaglio RAGIONE_SOCIALE proprie abitudini personali (la dismissione d ell’uso di un capo di abbigliamento intimo) normalmente destinato a restare riservato, con ciò esponendosi alla legittima e continente critica giornalistica diretta a rilevare, dal punto di vista dell’articolista (condivis ibile o meno da parte del lettore), la non consonanza di una simile pubblicazione alle doti di riservatezza e riserbo che dovrebbero connotare la condotta di un magistrato.
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Negli evidenziati termini, le censure per violazione di legge veicolate con i motivi di ricorso devono essere accolte.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, escludendo il carattere diffamatorio dell’articolo del 7 agosto 2016 a firma di NOME COGNOME (il quale non ha oltrepassato i limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica) e conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le censure per violazione di legge veicolate con i motivi di ricorso e dichiara inammissibili le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese di tuti i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in Euro 3.500,00, per il grado d’appello in Euro 3.000 ,00 e per il grado di legittimità in Euro 2.800,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione