Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8448/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO TORINO n. 958/2020
depositata il 29/09/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
I professori NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente il primo già preside e il secondo direttore di un Dipartimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il professor NOME COGNOME, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione alle frasi, ritenute lesive RAGIONE_SOCIALEa loro reputazione, riportate nella prefazione di un volumetto, del quale il convenuto era autore, dal titolo Per non segnate vie , pubblicato, per i tipi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di proprietà RAGIONE_SOCIALEa moglie RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, a spese del capitolo fondi per la ricerca di cui il professor COGNOME era assegnatario, nell’ambito di un progetto di ricerca. Per un’analoga precedente iniziativa editoriale, per la quale pure aveva chiesto il finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il professor COGNOME era stato sottoposto a procedimento disciplinare, dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, conclusosi con la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura, per non essersi astenuto all’atto del voto sulla richiesta di finanziamento di un volumetto trattante di poesia latina.
Il professor COGNOME si costituì, tempestivamente, in giudizio deducendo che le frasi RAGIONE_SOCIALEa prefazione, del volumetto Per non segnate vie , erano estrapolate dal contesto e comunque rappresentavano solo l’indignazione da lui espressa per essere stato sospettato di peculato su fondi pubblici.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse la domanda del COGNOME e del COGNOME.
I soccombenti impugnarono la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte territoriale.
La Corte d ‘appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 958 del 29/09/2020, ha accolto l’impugnazione e ha condannato il COGNOME al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE appellanti, in ragione di cinquemila euro ciascuno.
Avverso la sentenza n. 958 del 29/09/2020 propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico controricorso, al quale è seguita memoria per l’adunanza camerale del 13/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi proposti dal ricorrente sono i seguenti.
1) v iolazione in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omessa valutazione di un fatto storico escludente il carattere diffamatorio, per aver la Corte d ‘appello ritenuto false e offensive le affermazioni circa il fatto che i parenti dei controricorrenti, definiti «faccendieri» e «prestatomi» ricoprissero incarichi presso la RAGIONE_SOCIALE. Ritiene il ricorrente che l’aver riferito un fatto di cronaca vero (i conflitti di interessi tra docenti) riportando una circostanza inesatta (l’aver indicato il ricorrente come «prestatomi» RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la figlia e la moglie del NOME) di per sé non è un fatto produttivo di danno.
2) v iolazione in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatti storici relativi alla veridicità di quanto esposto nella prefazione del volumetto Per non segnate vie , per aver la Corte d ‘appello ritenuto non veritiere le affermazioni del ricorrente, laddove invece egli aveva depositato in atti le prove RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e i parenti di COGNOME e COGNOME, come risultava dalla visura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
che documenta che il COGNOME era ed era stato titolare di cariche RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che il figlio del COGNOME COGNOME veva avuto rapporti con tale casa RAGIONE_SOCIALE come tuttofare e che la NOME COGNOME, figlia del professore COGNOME avev a cessato l’incarico di Consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando il padre ne divenne presidente, ossia nel 2014.
3) violazione in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatti storici relativi alla continenza di quanto esposto nella prefazione del volumetto, per aver errato la Corte d ‘appello nel ritenere sproporzionato l’utilizzazione di espressioni oggettivamente lesive RAGIONE_SOCIALE‘onore de l COGNOME e del COGNOME, laddove il ricorrente attribuisce al loro conflitto di interessi il degrado e lo sfacelo in cui versa l’RAGIONE_SOCIALE. I l ricorrente sostiene che in realtà aveva inteso esercitare un legittimo diritto di critica nei confronti del complessivo sistema universitario successivo alla «riforma RAGIONE_SOCIALE», partendo dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe sue vicende personali relative alla pubblicazione del suo libro.
4) v iolazione in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 5 cod. proc. civ., laddove la sentenza ritiene il superamento del limite RAGIONE_SOCIALEa pertinenza, con riguardo alla ritenuta inesistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di fatti relativi alla sanzione subita dal ricorrente nonché alle vicende relative ai conflitti di interesse RAGIONE_SOCIALE altri docenti, per vicende ritenute analoghe. Il ricorrente ritiene sussistente l’elemento RAGIONE_SOCIALEa pertinenza poiché l’interesse alla vicenda, pur non riguardando la generalità dei cittadini, concerne una categoria di soggetti di un settore specialistico.
Tutti i motivi di ricorso sono formulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
La suddetta articolazione RAGIONE_SOCIALEe censure non ne preclude l’ammissibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter , comma 4, codice di rito, a
causa RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di decisione conformi (cd. doppia conforme), atteso che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha escluso il carattere diffamatorio RAGIONE_SOCIALEo scritto del COGNOME, mentre la Corte territoriale lo ha ritenuto tale, cosicché i fatti risultano diversi (o quantomeno diversi nella valutazione giudiziale).
Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
Essi sono fondati.
Dall’articolazione complessiva RAGIONE_SOCIALEo scritto del COGNOME , la prefazione al volumetto Per non segnate vie, risulta che egli ha inteso assumere una posizione favorevole, in modo paradossale, al sistema RAGIONE_SOCIALEe case editrici a conduzione familiare, contrapponendo la propria posizione, di soggetto sanzionato per non essersi astenuto al momento del voto sulla richiesta di fondi per una pubblicazione da realizzare dalla casa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALEa propria moglie e quella dei professori COGNOME e COGNOME, ai quali alcun addebito di conflitto d’interessi era mosso, pur versando in situazione analoghe e ciò, nella prospettiva critica del COGNOME, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘uso invalso nell’ambito universitario (perlomeno torinese) di far stampare opere RAGIONE_SOCIALEa facoltà di lettere da case editrici di riferimento familiare di alcuni docenti, il che avveniva da lungo tempo e incontestabilmente, come avvalorato dalla risalente vicenda Graf-Loescher, e per fini non di guadagno personale dei docenti ma per ottenere una minimizzazione dei costi.
La circostanza che nelle pagine RAGIONE_SOCIALEa prefazione al volumetto Per non segnate vie siano riferite RAGIONE_SOCIALEe situazioni di potenziali conflitti d’interesse, quali quelli tra il COGNOME e la di lui figlia NOME ovvero tra il COGNOME e il di lui figlio NOME, con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE non assume carattere diffamatorio in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che effettivamente NOME COGNOME assunse la carica di consigliera d’amministrazione nella RAGIONE_SOCIALE
E dRAGIONE_SOCIALE COGNOME dal 2003 al 2014 , quando il professor COGNOME assunse la carica di presidente del consiglio di amministrazione e che la compagine societaria di detta casa RAGIONE_SOCIALE vede una partecipazione maggioritaria del di lei padre, pari al cinquanta per cento (con ripartizione RAGIONE_SOCIALEe restanti quote tra altre due persone fisiche, non parti in causa). L’uso del termine prestanome , sebbene non particolarmente accorto non è di per sé diffamatorio in quanto di uso comune in ambito legale e invero i manuali di diritto privato di epoca liberale ne fanno ampio uso, insieme a termini quali testa di legno o uomo di paglia , al fine di spiegare le fattispecie di simulazione soggettiva.
La Corte territoriale, alla pag. 11, omette l’esame di un fatto , laddove afferma che uno dei figli del professor COGNOME, e precisamente NOME, fosse titolare di un’impresa individuale e che il fatto che egli svolgesse attività di tuttofare presso la RAGIONE_SOCIALE non rilevava in alcun modo : il termine tuttofare è l’esatta corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘espressione latina factotum , come dovrebbe essere ben noto a tutti i protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda, professori universitari di lettere e letteratura italiana, e di per sé non assume carattere diffamatorio, come afferma la stessa Corte in un precedente passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, alla pag. 10, in principio.
Il Collegio, tuttavia, non trova adeguata motivazione a che la detta veritiera circostanza , ossia l’essere i figli del NOME e del COGNOME consiglieri RAGIONE_SOCIALEa casa editrici e impegnati in molteplici compiti presso la stessa, avente circostanza scriminante, non sia stata rilevata dalla Corte d’appello , sebbene su di essa avesse incentrato gran parte RAGIONE_SOCIALEa propria argomentazione al fine di ritenere comprovata la diffamazione. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, pure ben nota alla Corte territoriale, che l’ha ampiamente citata ad apertura RAGIONE_SOCIALEa propria motivazione, sulla liceità, nell’ambito di un discorso
complessivamente critico, di dati non del tutto precisi (quali quelli relativi ai tempi in cui NOME COGNOME fu parte del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE‘impegno di NOME COGNOME nella stessa casa RAGIONE_SOCIALE come tuttofare) purché (Cass. n. 25420 del 26/10/2017 Rv. 646634 – 03) si riscontri la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca).
Il terzo motivo di ricorso attiene al tema RAGIONE_SOCIALEa continenza.
Il mezzo si profila anch’esso fondato .
Ciò in quanto la Corte territoriale ha, nella valutazione RAGIONE_SOCIALEo scritto del COGNOME, omesso di considerare che le affermazioni, a pag. 7, relative alla finalità « di illustrare, attraverso questo pur minimo episodio, la condizione di degrado se non propriamente di sfacelo » RAGIONE_SOCIALE‘università italiana erano seguite, alle pag. 14 da quella relativa agli effetti sull’università italiana RAGIONE_SOCIALEa riforma attuata nel corso RAGIONE_SOCIALEa legislatura 2008 -2011 durante il Ministero RAGIONE_SOCIALE, dal nome RAGIONE_SOCIALEa relativa Ministra RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, definiti quali « un delirio burocratico per di più condito da una propaganda che ciancia di valorizzazione del merito, di contenimento RAGIONE_SOCIALEe spese, di lotta ala corruzione, ma di fatto produce RAGIONE_SOCIALEe autentiche farse, come quelle RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ». Queste ultime affermazioni collocano le precedenti in un più generale discorso, di carattere soggettivo ma non di meno critico, fatto dal professor COGNOME sull’università italiana, anch’esso non privo di connotati di verità, quantomeno putativa. Su dette successive affermazioni, costituenti un fatto controverso, non risulta esservi stato esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Il quarto, e ultimo motivo, attiene alla pertinenza ossia all’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. La Corte d’appello l’ha esclusa, ritenendo che lo scritto del professor COGNOME ad apertura del volumetto non fosse connotato da un interesse
pubblico alla divulgazione dei fatti in quanto questi attenevano esclusivamente al procedimento disciplinare e in quanto diretto a una cerchia limitata di soggetti, ossia ai docenti RAGIONE_SOCIALEe facoltà umanistiche. Il ricorrente evidenzia che la Corte ha omesso di valutare parti ulteriori RAGIONE_SOCIALEo scritto, nelle quali si faceva rilevare che l’opera era necessariamente incompleta ed era stata possibile soltanto grazie alla dedizione di altra persona.
Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi tre, dovendosi, nondimeno, ribadire che (Cass. n. 25 del 7/01/2009 Rv. 606355 – 01) «qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEo scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza RAGIONE_SOCIALEa critica all’interesse RAGIONE_SOCIALE‘opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica».
Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, dovendosi procedere a ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rimessa alla stessa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che si atterrà a quanto in questa sede statuito.
Il giudice di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questa fase di legittimità.
Il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di