Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1325 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6933/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliati digitalmente come per legge
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di TORINO n. 54/2024 depositata il 23/01/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO venne convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, in una con il direttore responsabile del RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso, dalla RAGIONE_SOCIALE, da NOME NOME COGNOME nonché da NOME COGNOME di Marineo, per rispondere, ai fini risarcitori, del contenuto, ritenuto dagli attori diffamatorio, di due articoli scritti su RAGIONE_SOCIALE, ne i mesi di febbraio e marzo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018, a confutazione e comunque in relazione alla condotta RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE e in generale degli RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME che, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘autore degli scritti, avrebbero posto in essere deliberatamente una politica di denigrazione RAGIONE_SOCIALEe opere del COGNOME in possesso o proprietà di soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Il Tribunale, dopo la conciliazione RAGIONE_SOCIALEa causa tra pRAGIONE_SOCIALE attorea e la RAGIONE_SOCIALE e il direttore responsabile de RAGIONE_SOCIALE, svolta l’istruttoria documentale, nei limiti re putati necessari, ritenuto il carattere diffamatorio degli scritti, con sentenza n. 2446 del 6/06/2022 accolse la domanda e condannò quindi l’AVV_NOTAIO al pagamento in favore di ciascuno degli attori RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 12.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 7.200,00 oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza al saldo, a titolo di riparazione pecuniaria in forza RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 12, RAGIONE_SOCIALEa legge, cd. sulla stampa, n. 47 del 8/02/1948; ordinò altresì all’AVV_NOTAIO di provvedere alla pubblicazione, a sua cura e spese, del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza a carattere doppio del normale, su Il RAGIONE_SOCIALE e su lla versione in lingua inglese RAGIONE_SOCIALEo stesso intitolata Art Newspaper, sia
nell’edizione cartacea, sia in quella telematica , e lo condannò al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO propose appello e la RAGIONE_SOCIALE, in una con NOME e NOME COGNOME e la direttrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, si costituì in giudizio resistendo alla domanda.
La Corte d’appello di Torino, disattese le richieste istruttorie RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, ha, con la sentenza n. 54 del 24/01/2024, rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, con atto affidato a cinque motivi.
Rispondono con un unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME di Marineo, che propongono pure ricorso incidentale con due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 13/06/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale
Con il primo motivo si denuncia violazione e (o) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 190 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’ appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo e inammissibile il riferimento del COGNOME ai principi espressi dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in materia di diritto di critica e libertà di espressione degli avvocati nei loro rapporti con i media, anche quando si sviluppi in connessione con un conflitto giudiziario.
Con il secondo motivo si deduce violazione e (o) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 51, 595 e 598 c.p. e art. 2043 c.c. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’ appello non avrebbe
tenuto conto, omettendo quindi di applicarli, dei principi chiariti e specificati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di libertà di espressione e di ampiezza, in tema di legittimità, del diritto di critica degli avvocati nei loro rapporti con i med ia. La Corte d’ appello avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente una responsabilità del ricorrente e, pertanto, erroneamente liquidato i danni a favore dei RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa presidente RAGIONE_SOCIALEa stessa.
3. Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto entrambi attinenti all’asserita mancata considerazione, da pRAGIONE_SOCIALE dei giudici di merito, RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea nella causa C 41841/12 Ottan contro Francia e alla mancata idonea considerazione degli scritti del COGNOME quali espressione del legittimo diritto di critica.
3.1. I detti motivi sono in pRAGIONE_SOCIALE infondati e in pRAGIONE_SOCIALE inammissibili. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU in causa Ottan contro Francia del 19/04/2018 è stata invero richiamata dal COGNOME sin dalla sua costituzione nel primo grado di giudizio e, pertanto, la Corte territoriale erra laddove afferma che di essa non poteva tenersi conto, in quanto afferente a prospettazione tardivamente proposta, soltanto in fase d’impugnazione.
L a Corte d’appello ha , comunque, preso in esame la detta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU e ritenuto, con motivazione ampia, logica e coerente, che la stessa non fosse conferente rispetto al caso di specie. Ciò in quanto, secondo la Corte d’appello (pag. 39 e segg. RAGIONE_SOCIALEa motivazione): «Nondimeno giova evidenziare come la pronuncia richiamata sia in effetti afferente a fattispecie in nessun modo analoga a quella in esame; con essa la Corte di Giustizia Europea ha unicamente affermato che ‘la sanzione disciplinare im posta al ricorrente per aver affermato pubblicamente ‘una giuria di bianchi, tutti bianchi, in cui non tutte le comunità sono rappresentate’ in riferimento alla composizione etnica RAGIONE_SOCIALEa giuria di una corte d’assise viola l’art. 10 CEDU. La Corte ha eviden ziato che
dalle affermazioni del ricorrente non emergono accuse di pregiudizio razziale. Il riferimento alle origini etniche dei giurati deve essere collocato, piuttosto, in un più ampio dibattito relativo al tema RAGIONE_SOCIALEa diversità nella selezione dei giurati e al collegamento tra la composizione RAGIONE_SOCIALEe giurie e le decisioni adottate. L’espressione sanzionata concerne, pertanto, questioni di pubblico interesse, trattandosi di una dichiarazione relativa all’organizzazione del sistema giudiziario penale. In conseguenza, l ‘ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non risulta giustificata dal proposito RAGIONE_SOCIALEe autorità nazionali di ‘proteggere la reputazione e i diritti altrui’. Trattasi, dunque, di pronuncia del tutto inconferente rispetto all’oggetto del presente giudizio. » La motivazione in ordine alla valenza RAGIONE_SOCIALEa richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU è stata dunque resa dalla Corte territoriale pur nell’asserita tardività del relativo richiamo, cosicché il vizio addebitatole con il primo motivo di ricorso non sussiste.
Il secondo motivo di ricorso, pure correlato alla detta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU ma più in generale rivolto a contestare la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, è volto a ottenere un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa portata degli articoli, affermando che si trattava di esercizio del diritto di critica e non di esercizio del diritto di cronaca.
L a Corte d’appello ha affermato, con percorso logico motivazionale ampiamente delineato e ricco di riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e di quella eurounitaria, che, pur se si volesse accedere a detta prospettazione, in ogni caso si trattava di articoli fortemente critici non in via generale nei confronti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE , come affermato dal COGNOME, ma specificamente RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e comunque eccedenti i limiti e le condizioni di esercizio del (necessariamente più ampio) diritto di critica, rispetto a quello di cronaca (pag. 24 e pag. 25 nonché pagg. 31, 35, 36, 37 e 38, RAGIONE_SOCIALEa
motivazione d’appello ). Sul punto giova ribadire che i limiti RAGIONE_SOCIALEa critica risultano ampiamente superati, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21892 del 21/07/2023 Rv. 668592 – 01) se è vero che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. Nella specie la Corte di merito, esaminando le risultanze in atti e rispettando i principi di diritto che presiedono all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità valutativa ad ess a spettante, ha reputato che detti presupposti per l’efficacia esimente del diritto di critica non possono ritenersi ragionevolmente sussistenti, in quanto le affermazioni del COGNOME, di cui ai due articoli del febbraio e marzo 2018 su Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sono volte complessivamente a screditare l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Autore e RAGIONE_SOCIALEa direttrice RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE , in quanto da esse risulta l’addebito di fatti determinati concretizzanti di un complessivo disegno volto a screditare l’autenticità RAGIONE_SOCIALEe opere dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE detenute da soggetti diversi dalla detta RAGIONE_SOCIALE, senza che possa ritenersi sussistente, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica professionale specifica del COGNOME, quale AVV_NOTAIO (v. sentenza impugnata p. 3031), un adeguato fondo di verità, quantomeno putativa. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che le affermazioni censorie di cui ai due articoli a firma del COGNOME potessero essere lette come comunque correlate all’operato dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in tal modo pure dando coerente seguito alla giurisprudenza di questa Corte (ribadita di recente da Cass. n. 36530 del 29/12/2023 Rv. 669748 -01 ma già in precedenza si veda Cass. n. 25420 del 26/10/2017 Rv. 646634
03) secondo la quale l’efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo.
Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate come lesive RAGIONE_SOCIALE‘altrui r eputazione e la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se, come nella specie, sorretti da argomentata valutazione (Cass. 28/02/2019, n. 5811 e Cass 9/06/2022, n. 18631).
Con il terzo motivo si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’ appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione del NOME COGNOME di improcedibilità, ai sensi degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 28 del 4/03/2010, RAGIONE_SOCIALEe domande formulate dagli attori che non hanno pRAGIONE_SOCIALEcipato, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con il quarto motivo si deduce violazione e (o) falsa applicazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 5 e 8 d.lgs. 28 del 2010; improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per mancata pRAGIONE_SOCIALEcipazione alla prima seduta di mediazione. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la C orte d’appello non avrebbe accertato e dichiarato l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEe domande formulate dagli attori che non avrebbero pRAGIONE_SOCIALEcipato, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria.
6. Il terzo e il quarto motivo possono ugualmente, al pari dei primi due, essere congiuntamente scrutinati, in quanto afferenti al procedimento di mediazione obbligatoria di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 I primi due motivi evocano ossia la disciplina (applicabile ratione temporis alla fattispecie) in tema di mediazione, anteriore alla sua sostituzione da pRAGIONE_SOCIALE del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.
6.1. Essi sono inammissibili per non essere stati riportati gli esatti termini in cui nell ‘atto di appello si ribadiva l’eccezione di irritualità per mancata comparizione degli RAGIONE_SOCIALE COGNOME alla procedura di mediazione (vengono invece al riguardo riportati specificamente soltanto un brano RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta di primo grado e un brano RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale in appello, v. ricorso p. 26-28); giova peraltro evidenziare che è incontestato che la direttrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE NOME NOME COGNOME di Marineo aveva una procura a transigere e che non è prescritto in alcun modo che di dovesse trattare di una procura notarile o ‘una procura sostanziale autenticata da un pubblico ufficiale’.
7. Con il quinto motivo si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, motivazione apparente e errori procedimentali. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’ appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi limitata ad una mera valutazione di correttezza e di logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, omettendo totalmente di sottoporre a nuovo e autonomo riesame gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe documentate domande formulate dall’AVV_NOTAIO con il suo atto di appello.
7.1. Il quinto motivo è inammissibile perché chiede la rivalutazione indiscriminata di tutte le fattispecie concrete nelle quali l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE si sarebbe esplicata nei confronti di altri soggetti senza, tuttavia che siano prospettate specifiche censure in diritto con riguardo all’attività dei giudici di merito e segnatamente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che ha sì recepito, ma con autonoma valutazione, l’accertamento dei vari episodi effettuato dal Tribunale . La Corte d’appello h a, in ogni caso, con ampia motivazione, esaminato tutti gli episodi relativi agli addebiti mossi dal COGNOME all’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE con riferimento sia alle opere del baritono COGNOME, del gallerista COGNOME, per la vicenda COGNOME, del «batuffolo esploso» e del Vinavil. Inoltre, e con riferimento alle prospettazioni di motivazione omessa, deve ribadirsi che il sindacato sulla motivazione è ammesso nei ristretti limiti di cui a ll’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706 -01; Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 -01; Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629831 – 01) e nella specie il ricorrente non individua alcuno specifico fatto sul quale la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non si sia soffermata e non si confronta, inoltre, con il limite all’impugnaz ione segnato da ll’art. 360, quarto comma, c.p.c. nella versione risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile pienamente nella specie, trattandosi di ricorso proposto nell’anno 2024 , sostanzialmente riproduttiva RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità da cd doppia conforme di cui al previgente art. 348 ter , commi quarto e quinto, c.p.c., applicabile nella specie stante l’identità RAGIONE_SOCIALEe statuizioni in fatto RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo e di secondo grado. Né può ritenersi che nella specie la motivazione sia omessa o apparente.
A quanto precede va pure aggiunto che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, RAGIONE_SOCIALE‘esame
di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. 29/02/2020, n, NUMERO_DOCUMENTO).
8. Il ricorso principale deve essere rigettato, in considerazione di quanto esposto sui motivi che lo compongono.
Ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere la C orte d’appello ritenuto che il consenso prestato da pRAGIONE_SOCIALE degli appellati a sospendere ogni iniziativa per l’ esecuzione del la sentenza di primo grado fino all’esito del giudizio d’appello abbia comportato rinuncia alla domanda formulata dagli stessi appellati di risarcimento dei danni conseguenti alla perdurante omessa pubblicazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
9.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, non risultando, invero, esattamente individuata dalla Corte d’appello la rinuncia degli attuali controricorrenti ricorrenti incidentali alla domanda risarcitoria ulteriore, per il ritardo nella pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza da pRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, e non appare a tal fine adeguato il generico riferimento all’art. 88 c.p.c. Invero risulta, sulla base RAGIONE_SOCIALEa narrativa esposta e dagli atti richiamati, che l’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti in fase d’impugnazione verteva soltanto sulla rinuncia del COGNOME a chiedere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale ma non vi è stata alcuna rinuncia, espressa o tacita, in quanto desumibile dal comportamento processuale degli RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa direttrice RAGIONE_SOCIALEa stessa alla richiesta
risarcitoria, ritualmente formulata, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale alla pag. 44, in fase d’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., volta a ottenere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla mancata pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordine in tal senso emanato dal Tribunale di Torino in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 1948.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 55 del 2014 quanto alla mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEe competenze a carico del soccombente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. con riferimento alla fase «istruttoria e (o) di trattazione» prevista nelle tabelle allegate al richiamato d.m.
10.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘incidentale, poiché in relazione all’attività ulteriore demandata alla Corte territoriale a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il regime RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa relativa fase dovrà essere nuovamente regolato.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va accolto.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa, poiché sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento e RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del danno ulteriore derivante ai controricorrenti dalla mancata pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza da pRAGIONE_SOCIALE del COGNOME, va rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, procederà, altresì, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità e RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (v. controricorso con ricorso incidentale p. 36 e memorie di pRAGIONE_SOCIALE controricorrente ricorrente incidentale p.5).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 13/06/2025.
Il Presidente NOME COGNOME