SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 313 2026 – N. R.G. 00017773 2025 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL RAGIONE_SOCIALE N RAGIONE_SOCIALE
Il giudice monocratico DrAVV_NOTAIO COGNOME, Giudice della seconda sezione Lavoro,all’esito della trattazione scritta ha pronunciato nella causa RG. N. 17773/2025, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO pec:
giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dai funzionari AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME pec
RESISTENTE
Oggetto: diritto di assunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l’08/07/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
‘previa disapplicazione, ove occorra del Bando di concorso di cui al D.d. n. 499/2020 del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 34 del 28-4-2020,
del RAGIONE_SOCIALE vigente, graduatorie definitive di merito di successivi concorsi, provvedimenti autorizzativi di mancati accantonamenti, altre assunzioni e di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto conseguente ed altrimenti connesso alla mancata assunzione, ivi compreso l’avviso all’albo NUMERO_DOCUMENTO, n° NUMERO_DOCUMENTO, nonché
ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall’Amministrazione in ordine alla procedura concorsuale che ha coinvolto la ricorrente:
Verificata l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e per l’effetto accertare e dichiarare il DIRITTO della ricorrente ad essere assunta a titolo di vincitrice del concorso di cui al Bando del e del merito Decreto Direttoriale. n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 34 del 28-4-2020, in virtù dell’inserimento al posto n. 1 della graduatoria definitiva di merito dello stesso concorso.
Per l’ulteriore effetto, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad ADOTTARE ogni provvedimento di legge necessario per l’immissione in ruolo della ricorrente e per l’individuazione della sede di servizio che avrebbe avuto diritto ad occupare in coerenza con la sua posizione di vincitrice del concorso inserita al posto n. 1 della graduatoria.
Nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere e condannare l’Amministrazione chiamata in causa a corrispondere il risarcimento del danno per la mancata assunzione e per il ritardo ingiustificato di tutto l’iter concorsuale, ritardo già accertato innanzi al Tar del Lazio con la sentenza n.16977/2023 supra citata, danno consistente e corrispondente alle retribuzioni mensili perdute che avrebbe dovuto ricevere a titolo di docente neo immessa in ruolo, a far data da sei mesi dall’aprile 2022, in cui sono terminate le prove scritte fino alla data di effettiva assunzione e presa di servizio, considerato che a norma dell ‘art. 11, comma 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487: ‘Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte (nel nostro caso dopo due anni’. Alle retribuzioni mensili perdute vanno sommati i contributi previdenziali non versati e la quota di TFR oggetto del mancato accantonamento. Oppure dalla diversa data e nella diversa misura ritenuta di giustizia ed equità.
Condannare altresì l’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chances da calcolarsi nella misura del 20% delle retribuzioni perse per effetto della mancata assunzione a tempo indeterminato quale vincitrice del concorso in questione. Oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia ed equità.
Con sentenza esecutiva ex art. 431 cp.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e c.p.a’
A sostegno del ricorso assumeva che aveva superato il concorso pubblico di cui al D.d.g. n 499/2020 per la classe di insegnamento A058 e per la Regione Lombardia, per cui erano stati messi a concorso n. 2 posti come risulta dalla Tabella allegata allo stesso Bando; che risultava inserita a titolo di vincitrice del concorso al posto n. 1 della graduatoria definitiva di merito, pubblicata a cura dell’ in data 22 aprile 2024 e agiva col presente ricorso perché illegittimamente non era stata immessa in ruolo ; che in data 7 agosto 2024 sul sito dell’
appariva il decreto per il reclutamento del ruolo, albo n 906/24 prot n NUMERO_DOCUMENTO Operazioni propedeutiche prima fase, in cui venivano convocate per la scelta delle province
e sull’unica sede di Mantova; che la ricorrente, su domanda online, sceglieva obbligatoriamente Mantova ed inviava la domanda; che in data 9 agosto 24 l’ rettificava e pubblicava l’avviso all’albo numero 923724 in cui comunicava che, per la classe di concorso TARGA_VEICOLO, la sede di Mantova non era più disponibile al ruolo; che le prove concorsuali erano state tutte accentrate in capo all’
tranne che per le province per il Trentino Alto Adige; che le prove scritte del concorso erano state svolte nel mese di aprile 2022 e il procedimento poi si era fermato per due anni, a differenza che la procedura del Trentino Alto Adige in cui tutte le prove concorsuali si erano concluse senza ritardo; che, con ricorso innanzi al Tar, la ricorrente
lamentava il ritardo della procedura e chiedeva la condanna dell’Amministrazione all’emissione dei provvedimenti per la prosecuzione e chiusura del concorso; che il Tar Lazio, con sentenza numero 16977/23 , accoglieva il ricorso ordinando al di provvedere alla conclusione del concorso; che a seguito della sentenza, il concorso era proseguito ed, in data 22 aprile 2024, veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito in cui la ricorrente era inserita al primo posto; che da allora la ricorrente aveva presentato numerose istanze, ma non era stata mai immessa in ruolo; che la mancata assunzione della ricorrente ,nonostante lo status di vincitrice del concorso era conseguenza diretta e gravissima del ritardo nello svolgimento delle procedure concorsuali ed aveva creato un danno nella sfera della ricorrente dal momento che, ai sensi dell’articolo 11 c 5 DPR 9 maggio 1994 n 487, si prevedeva che le procedure concorsuali dovessero concludersi entro sei mesi dalla effettuazione delle prove scritte, mentre nel caso in esame si erano concluse dopo due anni; che l’articolo 2 bis L 241/90 aveva previsto il risarcimento del danno ingiusto cagionato a seguito dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ; che tale risarcimento doveva essere commisurato al lucro cessante derivante dalla mancata percezione delle retribuzioni a far data dalla domanda di assunzione, oltre ai contributi previdenziali non versati e alla quota di t.fr non accantonata; che, inoltre, la ricorrente, quale vincitrice del concorso, aveva il diritto ad essere assunta ed immessa in ruolo; che sussisteva anche un danno da mancata assunzione coincidente con la mancata percezione delle emolumenti cui la ricorrente avrebbe avuto diritto in qualità di docente immessa in ruolo, ove fosse stata nominata nei tempi coerenti con la procedura concorsuale, rapportati alla retribuzione perduta, ai contributi dovuti su di essa ed alla quota di tfr non accantonata.
Concludeva come sopra.
Si costituiva il
, eccependo il difetto di giurisdizione in quanto la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno connesso al ritardo nell’espletamento della procedura concorsuale ,tacciando di illegittimità l’esercizio del potere pubblico, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo ; deducendo che l’ per il aveva legittimamente operato, in quanto il ritardo nella conclusione delle procedure concorsuali non era ingiustificato poiché il bando DDG 499/2020 aveva previsto particolari requisiti per la nomina della Commissione ed era stato difficile trovare commissari in possesso di tali requisiti; che per la classe di concorso A0 58 la nomina della commissione avveniva con decreto della Direzione Generale dell n. 2352 solo in data 22/12/2023 e così si procedeva alla ripresa delle attività svolte e al completamento delle procedure concorsuali con la pubblicazione della graduatoria avvenuta con NUMERO_DOCUMENTO del 19/04/2024; che per quanto atteneva la mancata assunzione, occorreva distinguere da un lato il numero dei posti messi a concorso per ogni procedura e per ciascuna regione e dall’altro il numero dei posti che annualmente il autorizzava per le immissioni in ruolo; che ,nel caso in esame, la sede di Mantova ,originariamente vacante e disponibile , era resa indisponibile con l’avviso 9/8/24 prot NUMERO_DOCUMENTO ; che l’art 15 del bando prevedeva la scelta dei vincitori tra le sedi vacanti e disponibili, per cui la posizione della ricorrente era quella di mera aspettativa e non di diritto; che con decreto USR Lombardia n 934 del 14/7/25 si sono indicati per l’as 2025/2026 i posti vacanti e disponibili e non ve ne era nessuno per la classe A058; che infondata appariva la domanda di danno per mancata assunzione , in quanto, la ricorrente non aveva dimostrato che a decorrere dalla domanda avrebbe avuto diritto all’assunzione, domanda non provata né documentata; che l’art 2 bis c 1 bis L142/90 ( rectrius 241/90) aveva escluso che spettava alcun indennizzo per il ritardo da conclusione di un concorso pubblico e il diritto alla retribuzione era collegato al prestazione. Parte RAGIONE_SOCIALEo
Chiedeva il rigetto del ricorso .
Disposta la trattazione scritta , depositate le note di trattazione scritta la causa veniva decisa con la presente sentenza
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Il eccepisce il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni per ritardo della nella chiusura delle procedure concorsuali, riconducendosi tale ritardo all’esercizio del potere amministrativo ed essendo ai sensi dell’art 63 c 4 Dlgs 165/01 devoluta al Giudice amministrativo la giurisdizione relativa alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti . RAGIONE_SOCIALE
L’eccezione deve essere accolta . La Suprema Corte ha infatti affermato ‘ in tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell’espletamento della procedura concorsuale (nella specie per il passaggio di qualifica funzionale riservata ai dipendenti dell’amministrazione finanziaria) e nell’emanazione dell’atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell’art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all’esercizio di attività autoritative dal parte della RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto terminale.’ (Cass sez un 15428/14), così come ha sancito ‘La controversia promossa nei confronti di un ente pubblico per ottenere non l’assunzione, ma il riconoscimento del danno derivante dalla mancata assunzione spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, essendo la “causa petendi” costituita dalla violazione del diritto soggettivo all’assunzione che la pubblica amministrazione deve osservare ponendo in essere un’attività vincolata.’ (Cass sez un 89/99)
Pertanto la domanda di risarcimento danni per ritardo nella conclusione delle procedure concorsuali non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
DIRITTO ASSUNZIONE
La ricorrente afferma di essere risultata prima del concorso di cui al bando DD 499/20 per la classe di concorso A058 e per la Regione Lombardia in cui apparivano 2 posti , in base alla graduatoria pubblicata dall’ in data 22/4/24 e di avere , in conformità dell’avviso 06 agosto 2024, n. 39520 e 07 agosto 2024, n. 39770, come da avvisi prodotti dal , presentato domanda on line per Mantova, diventata l’unica sede in Lombardia, tuttavia in data 9/8/24 veniva rettificato il precedente avviso ed emesso avviso n 40296 in cui la sede di Mantova non era più tra quelle disponibili .Pertanto, la ricorrente assume che la PA si era vincolata con il bando all’assunzione e doveva essere affermato il diritto all’assunzione, con conseguente nomina in ruolo , oltre al risarcimento danni conseguiti fino all’assunzione. Sul punto la Suprema Corte ha affermato si « intende confermare il proprio orientamento in base al quale il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Che “…nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “jus superveniens”, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost” (Cass. n. 12697/2016)» (Cass 30238/17) RAGIONE_SOCIALE
Si ritiene pertanto che il diritto all’assunzione sussiste solo nell’ambito di posti vacanti e disponibili ciò in quanto una cosa sono posti messi a concorso per ogni procedura e per ciascuna regione al momento del bando , altra è il numero dei posti che annualmente il RAGIONE_SOCIALEo autorizza per le immissioni in ruolo che devono avvenire nei limiti del contingente effettivamente autorizzato che può essere diverso dal contingente previsto al momento del bando . Dunque, l’effettiva possibilità di assunzione va determinata sulla base di un monitoraggio che l’Amministrazione centrale effettua tramite interlocuzioni con i singoli uffici scolastici regionali, i quali, a loro volta acquisiscono la disponibilità dagli uffici scolastici territoriali. Vi può quindi essere una discrasia tra i posti indicati nel bando e i posti poi autorizzati compresi nel contingente autorizzato per le immissioni in ruolo per un determinato anno.
D’altra parte l’art 15 del bando prevedeva ‘i vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita’ scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo’ e nessuna impugnazione di tale clausola è intervenuta con l’atto introduttivo del giudizio avendo solo con le note di discussione parte ricorrente eccepito la nullità , per cui essendo l’argomentazione tardiva , la stessa non deve essere esaminata .
Ne deriva che, non essendo disponibile alcuna sede in Lombardia la ricorrente non ha diritto ad essere assunta con conseguente rigetto anche della domanda di danno da mancata assunzione e da perdita di chance .
Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese :
dichiara il difetto di giurisdizione per la domanda di risarcimento danno da ritardata conclusione delle procedure concorsuali rigetta per il resto il ricorso
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2951, 00 .
Roma 14/1/26 Il giudice