Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1220 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1220 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18462-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 578/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 417/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Assemblea -diritto indizione -iniziativa singolo componente RSU condizioni
R.G.N.18462/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 02/12/2025
CC
Fatti di causa
L a Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto del ricorso ex art. 28 St. lav. e della conseguente opposizione proposti da RAGIONE_SOCIALE), per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava la natura antisindacale della condotta posta in essere da RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ordinava la cessazione della condotta consistita nel negare il diritto dei singoli componenti la RSU di indire assemblea retribuita (diniego espresso con comunicazione del 18.5.2016).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE. con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 327, 153, 294 c.p.c., 2697 c.c., 73 disp. att. c.p.c., 16 bis d.l. n. 179/2021, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui, superando l’eccezione di decadenza dall’appello, ha omesso di considerare che, a fronte della ricezione della comunicazione di errore fatale relativa al deposito del ricorso, il difensore del sindacato ha inviato nuovamente l’atto solo a decadenza ormai maturata.
Il motivo non è fondato.
La decisione impugnata sul punto, valutando che l’appello è stato validamente depositato entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (17.5.2017, decorrente dal deposito della sentenza il 17.11.2016), nonostante il cd. errore fatale informatico e mancata registrazione in tale data da parte della
Cancelleria, con regolarizzazione il successivo 19.5.2017, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l’onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini (così da ultimo Cass. n. 69/2025, cfr. anche Cass. n. 17328/2019).
4. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 19 e 20 legge n. 300/1970, 1362, 1363 c.c., 4 e 7 accordo interconfederale 10.1.2014: sostiene che la Corte distrettuale ha ritenuto che il diritto di indire assemblee retribuite rientri tra le prerogative del singolo componente della RSU, anziché della RSU collegialmente considerata, in violazione dell’accordo interconfederale di cui sopra.
5. Il motivo non è fondato.
6. La sentenza gravata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, cui il collegio intende dare continuità (Cass. n. 33240/2022, n. 2862/2020, S.U. n. 13978/2017), che ha osservato che:
-il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla rappresentanza, applicabile ratione temporis ) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 della legge n. 300/1970, rientra, quale specifica
agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato con le caratteristiche sopra evidenziate;
-l’Accordo del 2014, nella stessa ottica dell’Accordo del 1993, ha, infatti, confermato la facoltà delle associazioni sindacali, anche presenti all’interno della RSU, di indire singolarmente l’assemblea, in quanto non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola RSA sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle RSU;
-l’esplicito riferimento al principio maggioritario conferma la natura di organismo a funzione collegiale della RSU, la quale dunque assume il principio di maggioranza quale criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale, senza che tale caratteristica precluda al singolo il mero esercizio di diritti che non importano decisioni vincolanti nei confronti degli altri.
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 dicembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME