Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5907 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27665-2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ;
–
intimati – avverso l ‘ ordinanza emessa dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO il 17 ottobre 2022 e depositata il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento R.G. 1694/22, di rigetto del ricorso avverso decreto di respingimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 28 luglio 2022;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, è stata così esposta: soccorso in mare tramite un mezzo AVV_NOTAIOa marina militare italiana, COGNOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022 a bordo di un natante a seguito di un’operazione di salvataggio in mare AVV_NOTAIOe autorità italiane; allo sbarco il ricorrente veniva condotto presso l’hotspot AVV_NOTAIO‘isola e il 26 luglio 2022 veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; il 28 luglio 2022 NOME veniva condotto presso gli uffici AVV_NOTAIOa Questura AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto ‘ in data 24/07/2022 personale appartenente alle forze di Polizia ha rintracciato nella AVV_NOTAIO di Agrigento, in particolare lungo la linea di confine (frontiera: Lampedusa) il cittadino straniero COGNOME NOME fermato all’atto AVV_NOTAIO‘ingresso nel territorio AVV_NOTAIOo Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso ‘ ; lo stesso era dunque oggetto di un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del suddetto respingimento.
In data 8 settembre 2022 il Prefetto di AVV_NOTAIO emetteva un decreto di espulsione nei confronti del COGNOME per non avere ottemperato al precedente ordine di allontanamento. Il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ordinava dunque il trattenimento AVV_NOTAIOo stesso presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, misura convalidata dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 12 settembre. In occasione AVV_NOTAIO‘udienza di convalida il ricorrente manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia.
Con ricorso depositato a mezzo posta il 26 settembre 2022, COGNOME impugnava il decreto di respingimento emesso dalla Questura di AVV_NOTAIO per ‘v iolazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili ‘: deduceva in quella sede che il provvedimento di respingimento del AVV_NOTAIO
risultava adottato anche in violazione degli artt. 2, cc. 5 e 6, 10, c. 2, lett. b), 14, cc. 1 e 5, D.Lgs. 286/98, 3, 6, 20 e 26, D.Lgs. 25/08, nonché AVV_NOTAIO‘art. 10, Cost., in ragione AVV_NOTAIOa mancata tempestiva informazione del diritto a richiedere il riconoscimento AVV_NOTAIOa protezione internazionale.
5.1 Il provvedimento qui impugnato disponeva il rigetto del predetto ricorso, con la seguente motivazione: ‘ Orbene, nella fattispecie considerata si ritiene rispettata l’esigenza motivazionale del provvedimento impugnato. Si considera pertanto illegittimo l’operato AVV_NOTAIOa Questura di AVV_NOTAIO, la quale, sulla scorta di una motivazione che appare sufficientemente adeguata, ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere oggetto di respingimento, anche alla luce AVV_NOTAIOa normativa specialistica, prevalente rispetto alla legge quadro sul procedimento amministrativo. A ciò aggiungasi che dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava la circostanza che il ricorrente ‘non ha inteso avvalersi AVV_NOTAIOa possibilità di richiedere la protezione internazionale’, elementi che -in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali- godono AVV_NOTAIOa fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Alla luce AVV_NOTAIOe suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso proposto, in quanto giuridicamente infondato ‘ .
La ordinanza, pubblicata il 14.11.2023, è stata impugnata da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il AVV_NOTAIO, intimati, non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ‘ violazione AVV_NOTAIO‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale ‘.
1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che aveva impugnato il decreto di respingimento in ragione AVV_NOTAIOa mancata somministrazione AVV_NOTAIO‘informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia, avendo altresì segnalato che -una volta informato, in seguito all’adozione AVV_NOTAIOa misura del
trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -lo stesso aveva manifestato la volontà di chiedere asilo davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE. Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO aveva tuttavia respinto l’argomento affermando che ‘dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava la circostanza che il ricorrente non avesse ‘… inteso avvalersi AVV_NOTAIOa possibilità di richiedere la protezione internazionale’, elementi che -in quanto provenienti da atti pubblici o comunque formati da pubblici ufficiali -avrebbero goduto AVV_NOTAIOa fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
1.2 Sostiene invece il ricorrente che tale tesi sarebbe giuridicamente inconsistente, posto che l ‘informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale risulterebbe essere onere preliminare ed essenziale, a qualunque determinazione AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione. Nel caso in esame non si contestava il fatto che non avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale -circostanza che evidenziava peraltro l’inconferenza del richiamo alla fede privilegiata del decreto di respingimento -bensì che lo stesso non avesse ricevuto la preliminare informativa in materia di protezione internazionale, elemento che avrebbe impedito l’ effettivo accesso alla procedura di asilo.
1.3 Aggiunge inoltre il ricorrente che la mancata somministrazione di tali informazioni vizierebbe il successivo provvedimento ablativo, come insegnato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui – poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento – quest’ultimo sarebbe illegittimo allorché fosse stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta.
1.4 Si sottolinea pertanto da parte del ricorrente che il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO avrebbe erroneamente applicato al caso di specie le norme in esame, in quanto avrebbe indebitamente rigettato il ricorso, ritenendo che la mancata presentazione AVV_NOTAIOa domanda di asilo sanasse l’omessa informativa in materia di protezione internazionale, onere, invece, preliminare ed imprescindibile ai
fini AVV_NOTAIOa regolarità AVV_NOTAIOa procedura e AVV_NOTAIO‘effettività AVV_NOTAIO‘esercizio dei diritti AVV_NOTAIOo straniero.
Il motivo è in realtà fondato.
2.1 Il ricorrente impugna, infatti, il provvedimento del Giudice di pace, deducendo in primis la violazione AVV_NOTAIO‘art. 10, co.4, e 10 ter del TUI.
Sul punto, va subito osservato che l’articolo 10 ter (che detta ‘Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare’), al co. 1, prevede che ‘ Lo straniero rintracciato in occasione AVV_NOTAIO‘attraversamento irregolare AVV_NOTAIOa frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi (cd. hotspot, n.d.e.) … Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in NOME Stati membri AVV_NOTAIO‘Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpat rio volontario assistito’.
Osserva il Collegio come la disposizione in parola vada letta in armonia con quanto sancito dall’art. 10 AVV_NOTAIOo stesso TUI, che secondo la previsione del co.4, esclude che si applichino le norme che regolano il respingimento alla frontiera (unitamente a que lle che disciplinano l’ingresso nel territorio AVV_NOTAIOo Stato, all’art. 4 T.U.I.) ‘ nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento AVV_NOTAIOo status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari ‘.
2.3 In realtà, l’obbligo di informazione allo straniero introdottosi nel territorio statale senza valido permesso circa i suoi diritti di invocare la protezione internazionale deriva dall’espressa previsione AVV_NOTAIOa direttiva 2013/32/UE (cd. Direttiva proced ure), che all’art. 8 stabilisce che ‘ Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati
membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo ‘.
In attuazione di questa disposizione, il legislatore nazionale ha previsto, all’art. 3 del d.lgs. n. 142/2015, che all’interessato già da parte AVV_NOTAIOe forze di polizia debba essere consegnato un opuscolo, previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
Sul punto va aggiunto che se risulta pur vero che questo specifico obbligo di informativa, come indicato nella direttiva, sembra ancorato alla previa presentazione AVV_NOTAIOa domanda di asilo o quantomeno alla dichiarata intenzione di presentarla: in tal senso valgono le affermazioni anche AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità richiamate in ricorso (Cass., n. 10743/2017, n. 5296/2015), alla stregua AVV_NOTAIOe quali l’obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, ‘ a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento’, scatta ‘qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale’, desiderino farlo; tuttavia, è altre ttanto indiscutibile che la previsione normativa di cui all’art. 10 ter del T.U.I. (inserito dall’art. 17, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e non più modificato) ha ampliato ‘a posteriori’ l’ambito di tutela in favore dei ‘cittadini stranieri o apolidi’, in ingresso nel territorio nazionale, precisando la portata AVV_NOTAIO‘obbligo a monte e collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera. Queste ultime sono, dunque, tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale, ma altresì sulla stessa esistenza AVV_NOTAIOe procedure e sulle modalità di approccio.
2.4 Queste disposizioni vanno lette ‘nello spirito e secondo la ratio AVV_NOTAIOe prescrizioni AVV_NOTAIOa direttiva 2013/32, in particolare per quanto esposto al considerando 26′, ove è chiarito che ‘… i pubblici ufficiali incaricati AVV_NOTAIOa sorveglianza AVV_NOTAIOe frontiere terrestri o marittime o AVV_NOTAIOe verifiche di frontiera … dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle
zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza ‘), indicazione eurounitaria quest’ultima, poi, tradotta nel già citato art. 8.
2.5 Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il ricorrente aveva eccepito davanti al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, chiamato a convalidare il respingimento, che nessuna informazione gli era stata fornita al momento AVV_NOTAIOo sbarco in territorio italiano e AVV_NOTAIOa successiva identificazione e che non potevano essere ritenute veritiere le affermazioni a proposito AVV_NOTAIOa sua avvenuta compiuta informazione circa la possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulterebbe dal foglio notizie, sul quale viceversa nulla era stato effettivamente riportato.
2.6 Occorre pertanto riconoscersi la fondatezza del motivo di censura.
Invero, il Giudice di prime cure, in sede di convalida del trattenimento, a precisa eccezione di parte, aveva omesso quello che doveva ritenersi invece un accertamento ineludibile, quello, cioè, riguardante l’adempimento di un preciso obbligo di legge, oss ia quello AVV_NOTAIOa ‘preliminare informazione’ al cittadino straniero AVV_NOTAIOa stessa possibilità di richiedere la protezione internazionale, informazione autonoma e preliminare rispetto anche alla stessa indicazione circa le modalità di presentazione AVV_NOTAIOa domanda ed i presupposti che la sorreggono.
Ne consegue che la violazione AVV_NOTAIO‘obbligo di preliminare informativa comporta, in primo luogo, la nullità del provvedimento che aveva disposto il respingimento AVV_NOTAIOo straniero, posto che l’informazione circa la possibilità di chiedere di poter attivare le procedure di asilo è funzionale ad assicurare al cittadino straniero l’effettivo diritto ad avvalersene. Del resto, è la stessa Corte europea dei diritti AVV_NOTAIO‘uomo ad aver affermato che proprio la mancanza di informazioni rappresenti uno dei principali os tacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti AVV_NOTAIO‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME ed NOME c. Italia, § 204).
Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023