Un collaboratore autonomo ha richiesto il risarcimento dei danni a una società committente, sostenendo l'avvenuto recesso tacito dal contratto di consulenza per forniture di marmo all'estero da parte dell'azienda. I giudici di merito hanno invece accertato l'inadempimento del collaboratore, il quale aveva interrotto arbitrariamente la propria prestazione abbandonando il cantiere senza alcuna volontà di recesso da parte della società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo integralmente il ricorso del professionista per insindacabilità delle valutazioni delle prove e condannandolo al rimborso delle spese processuali.
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