La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sospensione unilaterale rapporto di lavoro, il datore di lavoro rimane obbligato al versamento dei contributi previdenziali. Tale obbligo viene meno solo se l’azienda dimostra che la sospensione deriva da un’impossibilità assoluta della prestazione lavorativa, non imputabile a propria negligenza. Nel caso specifico, un ente di formazione, a seguito della revoca dell’accreditamento regionale, aveva sospeso i dipendenti. La Corte ha chiarito che la semplice revoca non basta a giustificare la sospensione, ma occorre verificare se essa sia stata causata da irregolarità gestionali dell’ente stesso. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
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