Diversi dipendenti hanno promosso istanza di fallimento contro la società affittuaria per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate durante il rapporto lavorativo. La società debitrice ha contestato la decisione, sostenendo l'invalidità della notifica del procedimento e invocando la risoluzione contrattuale per escludere l'applicazione delle tutele datoriali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la piena validità della notifica telematica tramite PEC e il successivo deposito in Comune. I giudici hanno chiarito che, nel caso di affitto di azienda e debiti di lavoro, la responsabilità solidale tra concedente e affittuario opera inderogabilmente a tutela dei diritti retributivi dei lavoratori subordinati.
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