Un professionista ha contestato all'ente previdenziale la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo estinto il debito per decorso del termine quinquennale calcolato a partire dal 16 giugno 2009. L'ente ha proposto ricorso denunciando l'errata individuazione della data iniziale del conteggio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di prescrizione contributi Gestione separata, il termine decorre dalla reale scadenza del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti disposti con decreto governativo. Poiché un provvedimento governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti agli studi di settore, l'intimazione notificata nel giugno 2014 è tempestiva. Il debito contributivo non è prescritto e la causa torna in appello.
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