Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2881 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2881 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8972/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE I, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte d Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME NOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
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NOME COGNOME
Il
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NOME.
domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti – avverso il decreto della Corte d’appello di Milano n. 171/20 depositato il 9/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
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NOME.
R.A. rispettivamente nonni e zio paterni dei minori
1.1 RAGIONE_SOCIALE F.M.
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I R.J. I. adivano il Tribunale per i minorenni di Milano lamentando
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Numinero di racceadengrale 2881f2023 non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli trappos ,1 a ‘ uata pubblicazione 31,1111,2023
genitori COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE Le chiedendo di veder garantito l’esercizio del diritto loro riconosciuto dall’art. 317-bis cod. civ..
Il tribunale, con decreto depositato in data 13 febbraio 2019, accoglieva la domanda, disponendo che i ricorrenti potessero intrattenere rapporti con i nipoti nei limiti e con le modalit specificamente indicati nel provvedimento; incaricava i servizi sociali di regolamentare gli incontri e i rapporti fra i ricorrenti e i bambin con la presenza di un educatore e successivamente, allorquando la nonna avesse provato di essersi fatta assistere da uno psichiatra di sua fiducia dando continuità alle cure, anche in forma libera.
2. La Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo presentato tanto da di obbligo per la COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMECOGNOMENOME COGNOME l, in punto di sottoporsi a visita psichiatrica, quanto da NOMECOGNOME COGNOME, al fine di veder rigettato il ricorso NOME.NOME COGNOME e I proposto dalle controparti, condivideva le valutazioni del primo giudice in ordine alla possibilità di dar corso agli incontri richie essendo stato accertato, all’esito della consulenza tecnica d’uffic svolta dal tribunale, che “non sussiste[val un reale pregiudizio per RAGIONE_SOCIALE nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni”, “apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti”.
Sottolineava che la vera questione irrisolta riguardava l’incapacità dimostrata in particolare dalla nonna paterna e dalla madre dei minori, a causa dei rispettivi limiti caratteriali – di superare incomprensioni, le svalutazioni e le aggressività reciproche manifestatesi nel passato.
Riteneva che non fosse utile mantenere la prescrizione per la F.M. di rivolgersi a uno psichiatra, in assenza di una coscienza dell propria condizione di disagio psichico; occorreva, invece, far matura re “nei genitori la consapevolezza del danno psichico cui espongono i foro figli, costretti a vivere privati di affetti che posson
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arricchirti, in un clima indotto di paura e di rancore perst nte ce ata pubblicazione 31,131,2023 certamente è di pregiudizio per una armoniosa crescita psichica dei bambini”, “nei nonni e nello zio capacità di riconoscimento dei toro errori e rispetto per te persone diverse da toro”.
Revocava, a tal fine, la prescrizione alla nonna paterna e invitava tutti gli adulti coinvolti nella vicenda a intraprendere un percorso guidato di terapia familiare allargata, onde evitare ogni pregiudizio al benessere dei minori.
Incaricava i servizi sociali di vigilare sulla situazione dei due bambi e di regolamentare i loro incontri con i nonni e lo zio paterni inizialmente in spazio neutro o con la presenza di un educatore e con facoltà di un successivo ampliamento in assenza di un loro pregiudizio.
novembre 2019, hanno proposto ricorso P.M. e R.C. 3. Per la cassazione di questo provvedimento, pubblicato in data 9
prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorsol
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Considerato che:
Occorre prendere le mosse dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.
Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., nel testo novellato dall’art. 42 d. Igs. 154/2013, al pari di quelli ablativi d responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degl artt. 330 e 336 cod. civ., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è “parte”; di conseguenza, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i
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Numero di raccolta generale 2881f2023 predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione uata pubblicazione 31,1111,2023 art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Cass. 19780/2018, Cass.
e.,x 29001/2018).
5.1 II primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 317-bis cod. civ. e la violazione degli artt. 8 CEDU e 24 della Carta di Nizza, perché la Corte di merito, pur constatando la gravità del conflitto familiare esistente, l’opposizione della nonna paterna a sottostare alla prescrizione del primo giudice di rivolgersi a uno psichiatra e il rifiuto di NOMECOGNOMENOME di prendere parte agli incontri, disposto strumenti coercitivi volti a imporre la ripresa delle visite f i nonni e lo zio con i nipoti sulla base del mero rili dell’insussistenza di un reale pregiudizio per i minori, senza accertare in concreto il beneficio che gli stessi trarrebbero da una simil frequentazione, l’esistenza di un bisogno affettivo e il ricorrere di u loro interesse superiore a intrattenere questo rapporto.
5.2 II secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’esistenza di una motivazione apodittica, no essendo stato spiegato perché la minore NOME pur rifiutando di vedere i nonni e lo zio, debba comunque prestarsi a incontrarli sulla base di un suo astratto e presupposto bisogno affettivo piuttosto che di un concreto interesse.
Inoltre, non è dato comprendere – in tesi di parte ricorrente – la ragione per cui la prescrizione alla nonna paterna di un processo di superamento delle proprie difficoltà mentali risulti inutile e non costituisca più la condicio sine qua non per l’avvio della libera frequentazione dei nipoti, come era stato ritenuto dal C.T.U. nominato dal tribunale.
5.3 II terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, com 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto sopravvenuto in sede di impugnazione e decisivo, costituito dalla constatazione, ad opera dei servizi sociali incaricati, dell’impossibilità di provvedere a
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ero dhc t c j ilia , yr a mediazione in precedenza disposta perché il confMo irrisolvibile.
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I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega e della loro parziale sovrapponibilità, son fondati, nei termini che si vanno ad illustrare.
6.1 Con specifico riferimento alla posizione dei nonni, la Corte Europea ha affermato che l’art. 8 CEDU ha essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri.
La norma non si limita, peraltro, a imporre allo Stato di astenersi da ingerenze, giacché a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo del vita privata o familiare.
Questi obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra lo tra cui la predisposizione di un “arsenale giuridico” adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, non il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifi appropriate.
Un simile “arsenale” deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso conflitto che oppone i due genitori, e lo stesso vale quando s tratta delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Sta attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto – in particolare – degl interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo ste dall’art. 8 della Convenzione (cfr. Corte EDU, 20/1/2015, COGNOME e COGNOME c. Italia; Corte EDU, 7/12/2017, COGNOME e COGNOME c. Italia).
6.2 In ogni caso le questioni concernenti le modalità con cui riconoscere il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni devono essere risolte alla luce d
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primario interesse del minore, secondo un principio di cara RAGIONE_SOCIALE re uata pu RAGIONE_SOCIALE icazione 31,1111,2023 generale che è riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., come la Cor costituzionale ha più volte chiarito (si veda in questo senso, d ultimo e per tutte, la sentenza n. 79/2022), e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, social culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d’Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall’Italia con la l 22 maggio 1974, n. 357), nonché da fonti europee (l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU).
L’interesse superiore del minore, perciò, deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familia (cfr. Corte EDU, 9/2/2017, Solarino c. Italia).
6.3 è fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la lin articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitor costituiscono la sua scaturigine.
Queste relazioni, d’ordinario, funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo.
Ciò però non può far escludere che, in casi particolari, esse generino situazioni limite che esigono l’intervento giudiziale quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni
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fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di u a Data puboiicazione 31,131,2023 frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco e capace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo.
6.4. L’intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l’art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipot minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’ “esclusivo interesse de minore”, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (Cass. 15238/2018).
La Corte di merito, quindi, doveva preoccuparsi di verificare, in termini positivi, la possibilità di procedere a un simi coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per un’utile cooperazione degli ascendenti all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori.
Questo coinvolgimento, all’evidenza, ha una consistenza ben diversa dalla mera constatazione, compiuta nel caso di specie dalla Corte di merito, dell’insussistenza di “un reale pregiudizio nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni”, perché implica un accertamento non – in termini negativi – della mera mancanza di conseguenze pregiudizievoli in esito alla frequentazione, bensì – in termini positi – della possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapport relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano e equilibrato sviluppo della loro personalità.
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In altri termini, non è il minore a dovere offrirsi RAGIONE_SOCIALE p per sod istar ata uoy icazione 31,1111,2023 tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un “reale pregiudizio”, ma è l’ascendente – il diritto del quale ex art. 317 -bis cod. civ. vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere – a dovere prestar a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente.
6.5 Se si considera che tanto l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall’art. 316 cod. civ., quanto il diritto d ascendenti di mantenere rapporti significati con i discendenti, riconosciuto dall’art. 317 -bis cod. civ., costituiscono situazioni giuridiche “serventi” focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno un adeguato ambiente familiare, capace anche di assicurare il vantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioni precedenti, ben si comprende, allora, come in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti non si tratti di assicurare tutela a potes contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull’altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni ne maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione dell’intera comunità parentale.
Il compito del giudice, dunque, non è quello di individuare quale dei parenti debba imporsi sull’altro nella situazione di conflitto, ma d stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse de minore, se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gl adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire.
In una prospettiva avente di mira, costantemente, il superiore interesse del minore occorrerà, allora, verificare – in caso di non
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armonici rapporti fra genitori e ascendenti – se si possa in, qua c -he uata puo iicazione 31,1111,2023 modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, – per ciascuno dei minor coinvolti, anche procedendo al loro ascolto nei termini previsti dall’art. 315-bis, comma 3, cod. civ., e rispetto a ognuno degl ascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni – i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri.
6.6 A questo proposito occorre sottolineare come il carattere “significativo” del rapporto a cui fa riferimento l’art. 317-bis cod. civ. non possa che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l’ascendente ed implichi, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione.
Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione menu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis cod. civ..
In questi casi l’arsenale” da predisporre, secondo la giurisprudenza europea, per la tutela del diritto degli ascendenti consist nell’individuazione di strumenti “soft” di modulazione delle relazioni che sappiano creare spontaneità (e dunque significatività) di relazione con i minori piuttosto che imporre rapporti non desiderati. 6.7 L’accertamento compiuto dalla Corte di merito si limita a rilevare l’assenza di un pregiudizio per i minori derivante dal upassare del tempo con i nonni e lo zio paterni”, ma trascura totalmente di indagare, nel senso appena illustrato, quale fosse
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il superiore interesse, specifico e concreto, di ciascuno RAGIONE_SOCIALE ei . Numero di raccolta f jenprale 2881f2023 uata pubb icazione 31,131,2023 bambini nella situazione di conflittualità venutasi a creare fra genitori e la famiglia paterna, al fine poi di stabilire s divergenti posizioni potessero essere oggetto di un proficuo bilanciamento in funzione di tale interesse e quali fossero provvedimenti all’uopo più idonei.
Rispetto a questa prospettiva di indagine il provvedimento impugnato si limita a registrare, in astratto, che l’opposizione de genitori costringeva i nipoti “a vivere privati di affetti che arricchirti” (pag. 4), ma non spiega quale fosse, nella realtà della situazione familiare posta all’attenzione della Corte di merito, i preciso tornaconto dei minori a veder partecipare ciascuno degli ascendenti nel progetto educativo e formativo che li riguardava.
Occorreva, inoltre, verificare la capacità di discernimento dei bambini coinvolti, al fine di disporne l’ascolto in presenza dell condizioni previste dall’art. 336-bis cod. civ., e, comunque, tener conto della riottosità di RAGIONE_SOCIALE. a questo coinvolgimento onde evitare l’imposizione di rapporti non voluti, valutando invece la possibilità d individuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità.
Manca, del pari, una motivazione che, nella stessa ottica di perseguimento del superiore interesse del minore e non dell’adulto, giustifichi il coinvolgimento della nonna paterna nel progetto educativo e formativo dei nipoti nonostante la sua mancata disponibilità a sottoporsi alle indicazioni cliniche suggerite dal C.T.U nominato nel primo grado di giudizio e il riconosciuto mantenimento di un atteggiamento aggressivo verso i genitori dei bambini.
7. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio alla Corte di merito, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
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La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motyazio e uata puoi° icalione 31,1111,2023 cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.