Una società che gestiva un parcheggio non autorizzato vicino a un aeroporto, su terreni con diversa destinazione d'uso, è stata citata in giudizio per concorrenza sleale dal fornitore ufficiale dei parcheggi aeroportuali. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze dei tribunali di merito, dichiarando inammissibile il ricorso della società soccombente. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, sia per determinare la durata dell'illecito sia per quantificare il danno, è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che non sussistano gravi vizi procedurali, qui non riscontrati.
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