Un avvocato, dopo aver assistito un cliente con gratuito patrocinio, si opponeva alla liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione, negava il pagamento per l’attività di opposizione stessa, poiché l’avvocato si era difeso personalmente. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il compenso all’avvocato in difesa personale è sempre dovuto, in quanto costituisce un’attività professionale a tutti gli effetti, che merita di essere retribuita secondo le tariffe forensi.
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