1665, comma 4° c. c. , è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera. In particolare, il presupposto dell’accettazione tacita è costituito dalla consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Sez.
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