Una società immobiliare ha acquistato un terreno scoprendo solo in seguito una servitù di metanodotto non dichiarata nell’atto. La società ha citato in giudizio il venditore e il notaio per ottenere un risarcimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la garanzia per servitù non apparente è esclusa quando il compratore era a conoscenza del vincolo. La Corte ha ritenuto che, nonostante la servitù non fosse tecnicamente ‘apparente’, l’acquirente (una società esperta del settore) aveva a disposizione numerosi elementi (documenti urbanistici, segnaletica, vicinanza a impianti) per conoscere l’esistenza della servitù, escludendo così la responsabilità del venditore e del notaio.
Continua »