Un risparmiatore ha cercato di riscuotere un buono postale fruttifero, ma l’ente emittente ha eccepito la prescrizione. I tribunali di primo e secondo grado hanno dato ragione al risparmiatore, calcolando la scadenza alla fine dell’anno solare. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione buoni postali, secondo la normativa recente, decorre dalla data esatta di scadenza del titolo (sette anni dopo la sottoscrizione) e non dalla fine dell’anno. Di conseguenza, il diritto alla riscossione è stato dichiarato prescritto.
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