Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 204 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 204 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12534/2023 R.G. proposto da :
GRAZIOLI MADDALENA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA
-intimata- avverso la sentenza n. 3860/2022 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 16.12.2022, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha lavorato presso il Commissario Straordinario per le zone colpite dal sisma del 1980, con la qualifica di funzionario architetto, con inquadramento al VII livello funzionale.
La COGNOME sostiene tuttavia che, fin da subito, le erano state affidate, con continuità, responsabilità maggiori di quelle del livello di inquadramento ed in particolare di carattere dirigenziale.
L’art. 1 della legge n. 730 del 1986 aveva poi disposto che i dipendenti in servizio presso il Commissario Straordinario utilizzati per l’emergenza del sisma potessero essere immessi a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento presso la P.A. di appartenenza, ciò dovendo avvenire, secondo quanto sostiene la ricorrente, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, come chiarito anche dalle circolari ministeriali di riferimento.
Al contrario, la ricorrente, che riferisce di essere stata vincitrice del concorso riservato di cui all’art. 1 cit., era stata assunta dalla Regione Campania con inquadramento nella VII qualifica funzionale e quindi ad un livello addirittura inferiore a quello di norma riservato ai funzionari laureati.
Successivamente, con provvedimento n. 7811/1998, la Regione aveva corretto l’inquadramento riconoscendo la qualifica VIII e la ricorrente ha ritenuto anche tale decisione illegittima, per il mancato riconoscimento del livello dirigenziale.
La COGNOME ha quindi agito, con ricorso incardinato presso il Tribunale di Napoli nell’anno 2016, per sentir riconoscere il diritto al superiore inquadramento nella qualifica dirigenziale nei ruoli speciali della Regione Campania a far data dalla sua immissione in essi.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale sul presupposto della maturazione della prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica diversa da quella di inquadramento, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Quest’ultima escludeva l’imprescrittibilità dei diritti azionati e rilevava che il termine decennale era spirato, senza che potessero ravvisarsi atti interruttivi oltre quelli del marzo 2000, sicché il ricorso del 2016 era intervenuto a prescrizione decennale maturata.
La sentenza concludeva quindi affermando che l’impossibilità di verificare la sussistenza del diritto sottostante al superiore inquadramento precludeva anche la possibilità di pronunciare sulle eventuali differenze retributive, in quanto poste in relazione di necessaria accessorietà rispetto alla verifica delle mansioni realmente disimpegnate.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con cinque
motivi, mentre la Regione Campania è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e con esso la ricorrente sostiene che, in primo grado, la Regione avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione sul presupposto che l’azione fosse intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla posizione dirigenziale sulla base dell’esercizio di fatto di mansioni più elevate.
Quindi, a dire della ricorrente, una volta appurato in appello che l’azione era invece diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento e che gli incarichi dirigenziali erano stati oggetto di formale attribuzione, era errato che fosse stata infine accolta l’eccezione formulata con riguardo all’altra pretesa, dandosi così spazio ad un’eccezione in realtà inammissibile.
Il secondo motivo formula analoghe considerazioni sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ed in relazione appunto all’eccezione di prescrizione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e vanno disattesi.
Essi presentano un difetto comune di specificità, in contrasto con il disposto dell’art. 366 c.p.c., in quanto si basano su asseriti assetti della domanda e delle eccezioni, senza trascrivere i passaggi degli atti in cui l’una e le altre sono state formulate.
In ogni caso per entrambi i motivi è assorbente il rilievo della loro infondatezza, dovendo trovare applicazione il principio espresso nella massima per cui « in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio juris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice » (Cass., S.U., 25 luglio 2002, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Da tale regola di diritto deriva l’irrilevanza di come fosse stata formulata l’eccezione di prescrizione, perché essa andava comunque decisa nel merito con riferimento all’azione che risultasse in concreto svolta.
Ragioni di contiguità logico-motivazionale consigliano di anticipare l’esame del quinto motivo.
3.1. Con esso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e si assume che la Corte d’Appello, con percorso motivazionale che si asserisce oscuro, avrebbe disatteso il motivo di appello con cui era stata
denunciata la manifesta inammissibilità dell’eccezione di prescrizione accolta dal Tribunale in primo grado, nonostante essa fosse riferita ad un thema decidendum diverso da quello prospettato nel ricorso e ciò con riferimento ancora alla distinzione operata nel ricorso per cassazione tra l’azione dispiegata e riguardante il corretto inquadramento e azione fondata sul disimpegno delle mansioni relative alla qualifica superiore.
Il motivo è inammissibile per plurime e coesistenti ragioni.
Intanto, perché l’eventuale difetto motivazionale su un motivo di appello non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai un vizio strettamente processuale nei termini di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Inoltre, si rileva che nella censura -come già si è detto rispetto ai primi due motivi -si evidenzia un difetto di specificità, perché non sono trascritti gli atti, con accompagnata disamina critica, attraverso i quali si dovrebbe in ipotesi ricostruire la dinamica processuale che ne dovrebbe costituire fondamento.
Infine, sulla base di quanto si è evidenziato precedentemente in ordine all’ampiezza di disamina che deriva dalla formulazione dell’eccezione di prescrizione, è evidente anche l’assenza di decisività, che comunque è – o, meglio, sarebbe, ove in ipotesi si prescindesse dalle altre e già menzionate ragioni di inammissibilità elemento della fattispecie di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Vanno quindi affrontati gli altri motivi -ovverosia il terzo ed il quarto -che riguardano nel merito il tema della prescrizione.
Il terzo motivo adduce in particolare la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2934 c.c. e con esso, richiamando precedenti di questa S.C., si assume che il diritto alla qualifica professionale sarebbe imprescrittibile, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale.
Il quarto motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2935 c.c. ed è formulato sul presupposto che l’illecito realizzato nel caso di specie avrebbe avuto carattere permanente, sicché
esso si sarebbe perpetuato fino al collocamento della ricorrente in quiescenza nel 2019 e dunque il decorso della prescrizione si sarebbe rinnovato continuativamente in relazione al riprodursi dell’evento dannoso, sicché l’effetto estintivo non poteva dirsi realizzato.
4.1 Secondo la ricorrente, il diritto alla qualifica sarebbe insensibile agli effetti estintivi del trascorrere del tempo e quindi alla prescrizione, per il suo afferire ad uno status (terzo motivo) o altrimenti per il reiterarsi nel tempo dell’illecito consistente nella mancata attribuzione dell’inquadramento spettante (quarto motivo), sicché, a prescriversi, sarebbero comunque solo le differenze retributive a ciò riconnesse, ma non il diritto all’inquadramento in sé considerato.
Il punto è decisivo e va qui approfondito, riepilogando alcuni approdi della giurisprudenza di questa S.C., al fine di calibrarli rispetto al diritto alla qualifica nel pubblico impiego privatizzato.
5.1 Senza dubbio la qualifica, nel lavoro privato come in quello pubblico, è concetto di sintesi espressivo, rispetto al lavoratore, di un insieme di situazioni soggettive, di obbligo e di diritto o più genericamente di dovere o di interesse, che derivano dalla ricorrenza di un rapporto intersoggettivo con il datore di lavoro e che, specie nell’impiego presso la P.A., fa capo ad un assetto (v. la dotazione organica) che prescinde dalla singola persona e fa capo all’organizzazione di riferimento.
5.2 Le posizioni propriamente di status , secondo quanto chiarito nella giurisprudenza di questa S.C., ricorrenti in situazioni molto generali ( status civitatis; status familiae ), ma anche in condizioni più specifiche, sono quelle in cui la coesistenza di diritti ed obblighi plurimi consegue all’appartenere ad una certa collettività e si caratterizza per il sussistere delle corrispondenti situazioni soggettive a prescindere dalla volontà della persona e quindi per effetto normativo diretto.
La persona titolare dello status può anche decidere se esercitare o meno i diritti consequenziali, ma ciò senza effetti sull’esistenza dello status come
tale, in quanto derivante da norme poste per realizzare con particolare intensità esigenze di protezione eo di perequazione e destinate a radicarsi in principi fondanti dell’ordinamento, con riferimento in particolare all’art. 3, co. 2, Cost. ed alla finalità di assicurare in concreto l’eguaglianza e rimuovere gli ostacoli che, limitandola, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440).
Il concetto di status è quindi quello di una « posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua , che secondo l’apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri » (Cass., S.U., 12 luglio 2000, n. 483).
5.3 Nei settori più contigui a quello che qui viene in rilievo sono stati ritenuti status quello di ‘invalido civile’ (Cass. S.U., 483 del 2000 cit.) quello di ‘vittima del dovere (Cass. 17440/2022 cit.) o di ‘pensionato’ (Cass. 25 luglio 2002, n. 10955).
Situazioni di status che si caratterizzano quindi per essere in sé non disponibili e non prescrittibili, mentre lo sono -restando così soggetti a non sorgere o ad estinguersi – i diritti alle prestazioni patrimoniali consequenziali, che possono non essere fruiti se manchino le debite istanze previste dall’ordinamento (come la c.d. domanda amministrativa, quando prevista) e possono venire meno per prescrizione.
5.4 Rispetto alla qualifica del lavoratore nell’ambito del diritto privato nella giurisprudenza si è assistito ad una progressiva evoluzione.
Secondo una certa linea interpretativa essa, oltre a non essere tale da integrare uno status in senso proprio, sarebbe stata da considerare un mero « indice di una situazione » (Cass. 1 settembre 1987 n. 7151) o un « nome comune .. che come tale non è, di regola, oggetto di alcun diritto » e soltanto « designa, secondo il contesto, le mansioni e/o il trattamento economico -normativo » (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10832), sicché non si
potrebbe porre alcun problema di prescrizione, poiché questa è causa estintiva soltanto di diritti.
In concomitanza con tale indirizzo, si è avuta una diversa impostazione, che ha ritenuto l’esistenza di un autonomo diritto alla qualifica (v. già la risalente Cass. S.U., 18 maggio 1978, n. 2394 ed altre analoghe), talora delineato come “status” aziendale (Cass., S.U. 15 ottobre 1992, n. 11263), in ogni caso soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Nel tempo, è quest’ultimo orientamento che si è andato consolidando (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21645; Cass. 8 aprile 2011, n. 8057; Cass. 24 maggio 2006, n. 12238), spesso affrancandosi dall’equivoco richiamo alla figura dello status e ricostruendo quello alla qualifica come vero e proprio diritto soggettivo, soggetto a prescrizione.
Ciò evidentemente sul presupposto di una disponibilità di tale diritto, inevitabile per sottrarlo ai limiti di cui all’art. 2934, co. 2, c.c. e destinata a fondarsi sulla non sovrapponibilità del regime della disponibilità dei diritti a quello della inderogabilità delle norme di tutela che caratterizzano ampiamente le fattispecie lavoristiche (v. art. 2113 c.c.).
Tale rilievo, se connesso con quanto si è sopra osservato rispetto alla ricostruzione giurisprudenziale degli status , evidenzia le connotazioni volontaristiche che restano presenti nell’ambito del diritto alla qualifica e che viceversa – se non rispetto al mero esercizio dei diritti consequenziali non ricorrono nelle ipotesi di veri e propri status .
Deve quindi verificarsi quali siano le connotazioni che la qualifica assume, da questo punto di vista, nel pubblico impiego.
Il tema può emergere su un duplice piano che è sia quello dell’incidenza degli atti di inquadramento posti in essere nel contesto precedente alla privatizzazione del pubblico impiego e quindi allorquando vigeva la giurisdizione esclusiva amministrativa, sia quello del rilievo in ipotesi da
attribuire ad atti negoziali intercorsi dopo tale privatizzazione in ambiti destinati, come si dirà, alla sola giurisdizione del giudice ordinario.
8. In questa prospettiva va detto come non basti, per i rapporti di impiego pubblico non privatizzati, il richiamo ad un fondamento negoziale, perché esso non potrebbe dirsi sussistente, a fronte di provvedimenti amministrativi, per quanto in combinazione con situazioni di diritto soggettivo, preesistenti o, soprattutto, consequenziali.
Rispetto ad un tale contesto, il diritto alla qualifica consegue ad atti autoritativi, la cui connotazione sta nel consolidarsi di essi, dal lato del lavoratore, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini previsti nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
L’effetto di inoppugnabilità che ne deriva è conseguenza diretta dell’assenza di eccezioni rispetto al regime generale delle situazioni dei privati a fronte di poteri amministrativi e manifesta con ciò la connotazione di disponibilità in capo al lavoratore delle corrispondenti situazioni soggettive.
La conseguenza è che, con tale consolidamento, la qualifica del lavoratore diviene, dal suo lato, intangibile e non consente al medesimo di contestarne ulteriormente le configurazioni, secondo un assetto da aversi per consolidato nella giurisprudenza che sarà citata al punto che segue.
Per altro verso, i tratti di disponibilità che si evidenziano escludono che il corrispondente diritto si sottragga all’estinzione per prescrizione.
8.1 Neanche, per analoghe ragioni in ordine alla disponibilità dal lato del lavoratore, si può quindi parlare di status , ma di una situazione di coesistente di plurimi diritti, interessi, obblighi e doveri, nel che consiste il diritto alla qualifica anche in tale ambito, che resta definito secondo ciò che è stabilito nei corrispondenti atti di inquadramento ed a quanto da essi consegue.
Il lavoratore non può quindi successivamente riaprire, a meno di mutamenti in fatto o in diritto, l’assetto giuridico della qualifica così fissato, sicché non vi è in alcun modo a discorrere di illeciti permanenti.
Diversa è invece la posizione della PRAGIONE_SOCIALE. la quale, essendo chiamata a gestire interessi pubblici e dovendo garantire la legalità del proprio procedere (art. 97 Cost.) può, nei limiti in cui lo consentano o lo impongano le norme sulla c.d. autotutela (ora artt. 21-quinquies e ss. della l. n. 241 del 1990), rimuovere gli atti già assunti.
8.2 Il tema viene qui in evidenza rispetto all’originario inquadramento al livello VII operato nel 1990, in conseguenza delle procedure di cui all’art. 12 della legge n. 730 del 1986.
In proposito va ribadito, sulla base di quanto già sopra argomentato, il principio, espresso in motivazione da Cass. 2 maggio 2024 n. 11857 per cui -si cita testualmente – « la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha trasformato la natura degli atti adottati nel precedente regime di diritto pubblico, con la conseguenza che continua ad operare, con riferimento a quegli atti, il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata appunto dall’inquadramento. Pertanto, tali provvedimenti, ove ritenuti illegittimi, devono essere impugnati nel termine di decadenza dai soggetti interessati, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico (v. Cons. Stato nn. 5881/2012; 2012/2012; 6576/2011; 5860/2011; 6371/2009) ».
8.3 Nel caso di specie l’inquadramento nella ‘qualifica funzionale’ risale ad epoca anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.
Ne consegue che le determinazioni di inquadramento avevano la natura di atti unilaterali i quali – non risultando impugnati nella sede loro propria e non potendosi neanche ipotizzare la ricorrenza delle eccezionali ipotesi (difetto assoluto di attribuzione; violazione di giudicato; casi ‘espressamente’ ritenuti tali dalla legge) di cui all’art. 21 -septies della legge n. 241 del 1990, peraltro entrato in vigore successivamente – si sono consolidati come tali e dunque non vi è luogo a discorrere di illegittimità permanenti, perché l’assetto così configurato, stante l’inoppugnabilità, si è stabilizzato ed ha reso del tutto legittimo quanto avvenuto in osservanza del medesimo.
Ragionamenti in parte diversi, per quanto con esiti non dissimili, valgono per il diverso contesto del lavoro privatizzato.
Esso riguarda il reinquadramento al livello VIII avvenuto nel 1999, per quanto la Corte di merito ne abbia ritenuto la natura di mera reiterazione e correzione dell’originario inquadramento in ruolo .
Si tratta di evoluzione degli originari inquadramenti nel transito presso la Regione, perfezionata tuttavia a regime privatizzato a quel punto pienamente in vigore e sfociata, come rileva la Corte d’Appello, in un corrispondente contratto individuale.
Inoltre, trattandosi di disciplina sostanziale inevitabilmente destinata ad operare ‘a cavallo’ (Cass., S.U., 1° marzo 2012, n. 3183; Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18671) e cioè con effetti sia prima che dopo il definitivo transito della giurisdizione presso il giudice ordinario, ma tra l’altro per un fatto storico (il nuovo contratto) certamente successivo al 30 giugno 1998 (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15340), secondo il disposto degli artt. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 e 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, per essa senza dubbio il regime è quello ormai proprio della giurisdizione sopravvenuta.
Ciò esclude che si possa discutere di inoppugnabilità di determinazioni amministrative e tutto resta regolato sul piano delle situazioni soggettive coinvolte.
Da questo punto di vista, tuttavia, a risultare dirimente è proprio la sottoscrizione del contratto, in quanto essa è destinata a regolare gli effetti sotto il profilo dell’inquadramento nel transito da un ente ad un altro.
L’accettazione della qualifica e dell’inquadramento è atto che afferisce ad aspetti disponibili dal lato del lavoratore, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., proprio in relazione a fenomeni di traslazione volontaria del rapporto.
A tale fenomeno si riporta anche lo speciale tramutamento che viene qui in evidenza, anch’esso destinato a realizzarsi, come si evince dall’art. 12, co. 1 (cui fa rinvio anche il co. 3) della legge n. 730 del 1986, « a domanda » e pur sempre in « ruoli » della P.A. di destinazione che, pur essendo « speciali » e « ad esaurimento », sono certamente formati in ragione delle esigenze di dotazione proprie di essa, secondo le regole generali dell’ambito del pubblico impiego.
E’ infatti principio consolidato, destinato a valere anche nel caso di specie, quello espresso dalla massima per cui « in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che
le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell’istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all’interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell’ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito » (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875, motivata anche con richiamo anche a Cass. 5 ottobre 2016 n. 19925 e Cass. 2 gennaio 2017 n.2).
Da tutto ciò deriva che, dopo la stipula del nuovo contratto, è da esso che è derivata la disciplina del rapporto e ciò del tutto legittimamente quell’effetto dell’intervenuta accettazione, senza che si possa ragionare di inesistenti illeciti permanenti.
Ed è altresì evidente che, anche se a regolare l’ inquadramento dal 1999 in poi si deve avere riguardo al l’accordo negoziale, ciò significa che si tratta di situazioni non indisponibili e ci si trova dunque ancora al di fuori del regime degli status .
Ne consegue che, pianamente, dal momento della fissazione della qualifica in sede contrattuale in poi la prescrizione aveva corso e quindi è del tutto legittimo che il maturare di essa sia stato accertato dalla Corte d’Appello, dato il tempo trascorso tra la stipula del contratto (1999), l’ultimo effetto interruttivo (marzo 2000) -rilevandosi che sul punto dell’interruzione della prescrizione il ricorso per cassazione non torna -e l’introduzione della causa (2016).
Ciò non toglie peraltro che, se si verifichino patologie del consenso o dell’assetto negoziale, esse siano rilevabili dalle parti, secondo il regime giuridico proprio di esse e con i connotati dell’imprescrittibilità, se si tratti di nullità (art. 1422 c.c.).
Il tema della nullità, tuttavia, non emerge in alcun modo e dunque su di esso nulla è a dirsi.
In definitiva non vi è stato alcun illecito permanente e la prescrizione è pienamente decorsa.
Va solo ribadito che la Corte territoriale non ha fatto riferimento al disimpegno delle mansioni nel senso che l’azione fosse fondata sull’esercizio di fatto di esse, al fine di ottenere le corrispondenti differenze retributive, ma nel senso che, da quel conferimento di mansioni, secondo la ricorrente, sarebbe derivato il diritto ad una certa qualifica al momento dell’inquadramento nei ruoli regionali.
La ricorrente stessa insiste su tale prospettazione, che individua anche l’azione svolta, appunto nel senso di rivendicare il diritto all’inquadramento e quindi alla qualifica ab origine in ambito dirigenziale.
Non è invece oggetto di causa e presupporrebbe indagini di fatto che identificano chiaramente una diversa pretesa, quello delle eventuali differenze retributive maturate per l’esercizio in concreto, sia all’epoca, sia dopo, di mansioni di livello superiore a quelle degli inquadramenti riconosciuti e che si sono consolidati.
Il ricorso va quindi complessivamente rigettato, ma nulla è a disporsi sulle spese, perché la Regione è rimasta intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME